Direttiva
Ministeriale 16 agosto 2000, n. 202
IL
MINISTRO
VISTA
la legge 23 dicembre 1999, n.488, recante
"Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per
il triennio 2000-2002;
VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica in data
28.12.1999 con il quale sono state ripartite in
capitoli le unità previsionali di base relative
al bilancio di previsione per l'anno 2000 ed in
particolare la tabella 6 allegata a tale decreto,
riguardante il Ministero della Pubblica
Istruzione;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto del personale della scuola,
sottoscritto in data 26 maggio 1999 e in
particolare l'art.12, che prevede l'emanazione di
una apposita direttiva sulla formazione e
l'aggiornamento per ciascun anno finanziario sulla
base della contrattazione integrativa a livello
nazionale;
VISTA la legge 18 dicembre 1997 n.440 contenente
disposizioni in materia di arricchimento
dell'offerta formativa scolastica;
VISTA la legge 20 gennaio 1999 n.9 recante
disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo
di istruzione;
VISTA la legge 10.2.2000 n.30, recante
disposizioni in materia di riordino dei cicli
dell'istruzione;
VISTA la legge 10.3.2000 n.62, recante norme per
la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all'istruzione;
CONSIDERATA la priorità che riveste l'attività
di formazione come diritto di tutto il personale e
come elemento strutturale della professionalità;
RITENUTO che nell'attuale fase di transizione
l'aggiornamento e la formazione in servizio del
personale della scuola rappresentano un essenziale
e insostituibile sostegno all'innovazione in
corso;
RITENUTO che le disposizioni della direttiva
devono fornire linee di indirizzo a tutti coloro
che hanno responsabilità nel settore tenendo
conto che l'aggiornamento e la formazione in
servizio sono trasversali ai diversi ordini di
scuola e quindi ai diversi uffici ;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali del comparto;
VALUTATA l'opportunità di acquisire il parere del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che
si è espresso nell'adunanza del 18.7.2000;
CONSIDERATO che, nel merito della Direttiva, il
C.N.P.I. condivide le linee generali e
l'impostazione dell'impianto;
CONSIDERATO che il C.N.P.I. ha espresso
indicazioni di auspicio di cui si terrà conto per
gli orientamenti futuri;
CONSIDERATO che le proposte di modifica e/o
integrazione indicate nel parere sono state
opportunamente recepite anche perché coerenti con
le intese già raggiunte in sede di discussione
con le OO.SS.;
CONSIDERATO di non poter accogliere la proposta di
rideterminazione dei criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie tra amministrazione centrale,
scuole e provveditorati agli studi, in quanto gli
stessi sono stati concordati con gli uffici
centrali alla luce delle singole esigenze di
formazione rappresentate e finanziariamente
quantificate;
Emana la seguente direttiva:
Art.1 Il nuovo sistema di formazione continua del
personale della scuola
1. I criteri fondamentali su cui si modellano le
iniziative di formazione del personale della
scuola sono:
· interventi nelle tre aree (docente, dirigente e
ATA) secondo criteri di progressivo equilibrio e
di coerenza, su base annuale e con prospettive
pluriennali;
· standard organizzativi e di costo definiti
operativamente (allegato A);
· ripartizione del complesso delle risorse
finalizzate a realizzare attività di formazione
ed aggiornamento del personale della scuola tra le
istituzioni scolastiche (50%), le strutture
territoriali (10-15%), e l'amministrazione
centrale (35%), tenuto conto della transitorietà
della fase attuale che prelude alla piena
acquisizione dell'autonomia scolastica (1°
settembre 2000) e degli impegni formativi connessi
con la medesima (definizione del percorso di
formazione dirigenziale per i capi d'istituto);
· articolazione dell'offerta di formazione
(soggetti istituzionalmente qualificati,
associazioni professionali o disciplinari come
soggetti qualificati, enti e agenzie accreditate e
corsi riconosciuti);
· sistema di informazione sull'offerta di
formazione.
· generalizzazione dell'attività di monitoraggio
per tutte le azioni di formazione del personale
della scuola.
2. Nel 2000 la componente europea si pone con
caratteri di trasversalità rispetto a tutti gli
interventi: la progettazione degli interventi a
livello nazionale terrà conto anche delle
opportunità offerte dal sistema dell'Unione
Europea, sia in termini di orientamenti, sia in
termini di accesso a risorse.
Art. 2 Campo di applicazione
1. La Direttiva riguarda l'intero campo dello
sviluppo professionale del personale della scuola:
include la formazione iniziale (sia relativamente
alla formazione universitaria per il personale in
servizio sia relativamente alla formazione del
personale individuato per realizzare ipotesi di
tirocinio nell'ambito della collaborazione
scuola-università), la formazione in ingresso e
la formazione in servizio.
2. L'intera area comprende le iniziative
propriamente di formazione (azioni rivolte a
creare o sviluppare competenze), gli eventi che
hanno un carattere di informazione e di
socializzazione professionale (convegni,
seminari…), gli interventi di comunicazione
professionale (comunicazione telematica, riviste
di carattere professionale…), le azioni rivolte
a migliorare la qualità del sistema di formazione
(formazione dei progettisti, dei responsabili di
progetto…), di monitoraggio e di valutazione.
3. La Direttiva riguarda l'utilizzo delle risorse
per la formazione contenute nei capitoli di
bilancio (e.f. 2000 - allegato B) e l'uso delle
risorse comunque disponibili, anche a seguito di
specifici interventi.
Art. 3 Obiettivi ed azioni di interesse generale
1. Per l'anno 2000 l'azione di formazione dovrà
essere centrata su alcune specifiche priorità di
intervento su un programma di sviluppo
professionale del personale su competenze e
contenuti, metodi e organizzazione e valutazione
con il ricorso alla formazione a distanza e
all'apprendimento in rete e terrà conto di
interventi necessari per accompagnare la
trasformazione del sistema nel suo insieme.
2. Le priorità dell'azione di formazione saranno:
· sostegno formativo per la realizzazione
dell'autonomia scolastica con particolare riguardo
a: azioni di supporto alle scuole nello studio e
ricerca della definizione di curricoli anche alla
luce di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R.
275/99 e della direttiva sull'orientamento n.
487/97; azioni di supporto nel particolare
contesto degli Istituti Comprensivi di scuola
materna, elementare e media, anche tenendo conto
della legge sul riordino dei cicli;
· sostegno formativo per l'attuazione del sistema
formativo integrato di istruzione-formazione e
lavoro con particolare riferimento all'educazione
degli adulti, all'obbligo formativo ed alla
formazione tecnica superiore;
· formazione finalizzata in attuazione delle
disposizioni relative all'elevamento dell'obbligo
scolastico e formativo, con particolare
riferimento all'attività di orientamento e
riorientamento degli allievi.
· formazione finalizzata in attuazione degli
specifici istituti contrattuali previsti per il
personale della scuola;
· interventi nelle aree disciplinari e operative
nella prospettiva di un sistema professionale
compiuto;
· riconversione e riqualificazione professionale
previa programmazione del fabbisogno delle risorse
professionali, anche in collaborazione con le
istituzioni universitarie per percorsi facilitati
di formazione universitaria;
· sostegno formativo alla realizzazione del
progetto Alice nella scuola materna anche nella
prospettiva del sistema formativo integrato;
· sostegno formativo all'attuazione delle nuove
disposizioni sugli esami di stato;
· interventi relativi alla formazione iniziale
dei docenti immessi in ruolo ed al sostegno
formativo per i docenti di religione.
· particolare sostegno alla diffusione della
formazione a distanza e a modelli di apprendimento
in rete per gli insegnanti. In particolare verrà
attivato un campus virtuale in grado di ospitare
servizi di formazione per gli insegnanti e sarà
possibile, all'interno delle singole linee di
azione, il ricorso ai canali tematici televisivi
sulla base dell'esperienza già compiuta.
Art. 4 Obiettivi ed azioni riferiti a curricoli
1. Per quanto si riferisce ai curricoli
disciplinari e alle competenze degli insegnanti
l'azione sarà di:
· completamento di progetti (rinnovamento
metodologico dell'insegnamento della storia);
· prosecuzione dei progetti in corso (educazione
scientifica, orientamento, educazione alla salute,
insegnamento delle lingue straniere); ampliamento
di linee di lavoro già in corso (laboratori di
scrittura per i docenti della scuola secondaria di
tutti gli istituti, laboratori di lettura nella
scuola di base, educazione musicale);
arricchimento dei medesimi (formazione dei docenti
di strumento musicale nella scuola media);
· formazione generalizzata sulle tematiche
dell'handicap;
· avvio di nuove aree di intervento specifico
(linguaggi non verbali con particolare attenzione
alla promozione del linguaggio cinematografico e
audiovisivo), fatte salve specifiche iniziative
previste da disposizioni particolari;
· potenziamento, nel campo della promozione,
della cultura civica (educazione interculturale,
cultura della legalità, pari opportunità);
· formazione dei docenti in rapporto alle attività
degli studenti così come organizzate sulla base
della direttiva n. 133.
Art. 5 Formazione finalizzata
1. Gli interventi relativi agli istituti
contrattuali comprendono, per gli insegnanti: ·
formazione per gli insegnanti che svolgono
funzioni obiettivo: realizzazione delle iniziative
di formazione già progettate e avvio a partire da
settembre di altri corsi;
· realizzazione degli interventi di formazione
per il sostegno ai progetti delle scuole collocate
in aree a rischio;
· formazione a supporto delle scuole a forte
processo immigratorio: disseminazione del
materiale di pronto intervento, estensione di
corsi universitari per la didattica dell'italiano
come L2, avvio di un progetto di formazione di
mediatori linguistici e di preparazione per la
tutela della lingua di origine;
· formazione degli insegnanti per l'Educazione
degli adulti;
· prosecuzione e completamento delle attività di
formazione relative alla sicurezza nelle scuole;
· formazione del personale delle scuole italiane
all'estero.
2. Per il personale ATA si provvederà ad
un'attività di formazione in relazione a tutte le
attività, mansioni e compiti che il personale in
questione sarà chiamato a svolgere a seguito
dell'autonomia scolastica, del decentramento e del
riordino dell'amministrazione. In particolare, per
il detto personale gli interventi di formazione
riguarderanno: · l'attuazione del progetto di
formazione dei responsabili amministrativi per
l'acquisizione del profilo di direttore dei
servizi generali ed amministrativi;
· formazione del primo scaglione del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario individuato
per lo svolgimento di funzioni aggiuntive;
· avvio delle attività di formazione connesse
con il passaggio a funzioni superiori.
3. Per i capi di istituto gli interventi saranno
individuati in relazione alla distinta disciplina
di area da definire, a norma dell'art. 23 CCNI,
nella sequenza contrattuale di cui all'art. 19 del
CCNL/99.
Tutte le Direzioni Generali interessate
provvederanno, con la disponibilità dei
rispettivi capitoli di competenza, alla copertura
delle spese per il completamento del percorso di
formazione per l'attribuzione della dirigenza
scolastica e per le iniziative di formazione in
servizio dei capi di istituto il cui coordinamento
è affidato alla Direzione Generale
dell'Istruzione Secondaria di I Grado.
Art. 6 Misure di accompagnamento
1. Si procederà al rinnovamento della formazione
in ingresso tenendo conto della conclusione dei
concorsi in fase di espletamento nella prospettiva
di un intervento finalizzato al completamento
della preparazione, alla migliore partecipazione
alla vita della scuola e all'apprendimento della
gestione della propria carriera professionale.
2. Si svilupperanno le collaborazioni con le
istituzioni universitarie al fine di favorire la
partecipazione a percorsi universitari di
formazione, di facilitare comunque l'eventuale
conseguimento e/o completamento della laurea per
maestri non laureati in servizio, anche se
sprovvisti dell'attuale titolo di accesso, nonché
per insegnanti della scuola secondaria anche al
fine di attivare percorsi di formazione
finalizzati alla riconversione e alla
riqualificazione professionale - con priorità nei
riguardi del personale docente I.T.P. nella logica
di garantire anche ad essi un livello di
formazione universitario -, anche con la
sperimentazione di partnership.
3. In collaborazione con le strutture territoriali
dell'amministrazione scolastica e con la
cooperazione delle stesse scuole, singole o in
rete, si opererà per diffondere l'attivazione e
lo sviluppo di unità territoriali per insegnanti
assicurando sinergie e coordinamento con le realtà
già esistenti nella prospettiva della loro
riorganizzazione in centri territoriali e con le
linee di lavoro delle diverse strutture centrali.
Tali centri territoriali saranno opportunamente
raccordati con i centri di supporto all'autonomia,
assumendo la definizione di strutture che
opereranno esclusivamente su istanza o richiesta
di scuole singole o di rete di scuole.
4. D'intesa con le Regioni e di concerto con le
strutture regionali e provinciali
dell'amministrazione scolastica e con la
cooperazione delle scuole saranno realizzati
progetti pilota per la formazione congiunta del
personale che opera per l'attuazione del sistema
formativo integrato.
5. Continueranno gli interventi volti al
miglioramento del sistema con la realizzazione su
scala limitata di innovazioni metodologiche e
organizzative (borse di ricerca per insegnanti,
modelli sperimentali di apprendimento in rete,
sostegno alle scuole che sono sede di tirocinio,
certificazione delle competenze in uscita).
6. Al fine di professionalizzare il settore si
realizzeranno corsi di specializzazione per il
personale del comparto scuola che opera a tempo
pieno per l'aggiornamento e per la formazione
degli insegnanti (unità di servizi professionali
a livello territoriale di cui alla Direttiva n.210
del 1999).
7. Particolare rilievo avrà il sostegno alla
diffusione della formazione a distanza, anche in
collaborazione con istituzioni e strutture
altamente qualificate, e a modelli di
apprendimento in rete per gli insegnanti. In
particolare verrà attivato un campus virtuale in
grado di ospitare servizi di formazione per gli
insegnanti e sarà possibile, all'interno delle
singole linee di azione, il ricorso ai canali
tematici televisivi sulla base dell'esperienza già
compiuta.
8. Per lo sviluppo della cooperazione europea
verranno attivate iniziative specifiche rivolte a
diffondere tra le scuole le competenze per
partecipare ai programmi europei.
9. Per realizzare la massima coerenza e sinergia
nella fase di radicale trasformazione delle scuole
verso l'autonomia e verso il miglioramento
dell'offerta formativa, le iniziative di
formazione organizzate per il personale delle
scuole statali sono aperte anche al personale
delle scuole paritarie.
Art. 7 Gestione delle risorse finanziarie
1. Le disposizioni contenute nella Direttiva
riguardano l'impiego delle risorse finanziarie
definite nel bilancio 2000; i criteri generali di
gestione delle risorse dedicate alla formazione si
applicano anche alle risorse finanziarie previste
da altri provvedimenti legislativi.
2. La Direzione Generale del Personale, con propri
provvedimenti, ripartisce a favore degli Uffici
scolastici provinciali le risorse finanziarie
disponibili sul cap.1698 del Bilancio di
previsione del Ministero della Pubblica
Istruzione, tabella 06, affinché siano assegnate
alle istituzioni scolastiche delle rispettive
province secondo criteri legati al parametro
obiettivo della consistenza del personale docente
e non docente in servizio. La medesima Direzione
provvederà a finanziare anche le iniziative
relative alla formazione iniziale dei docenti
immessi in ruolo ed alla formazione dei docenti di
religione con risorse tratte dalle disponibilità
dei singoli uffici centrali interessati (All.B).
Una quota delle risorse assegnate agli Uffici
scolastici provinciali, (10/15%) potrà essere
utilizzata per iniziative di formazione da
svolgere a favore del personale della scuola non
raggiunto da alcuna iniziativa di formazione e, in
mancanza, del personale A.T.A., sulla base dei
criteri concordati in sede di contrattazione
decentrata.
3. Tutte le Direzioni Generali, ferma restando la
identificazione della disponibilità finanziaria
per il soddisfacimento degli impegni già
individuati nella Direttiva n.210 del 3.9.1999, e
degli impegni derivanti dalla istituzione delle
strutture di servizio, terranno conto del criterio
di ripartizione delle risorse di bilancio così
come stabilito dall'art.10 del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo.
4. In attesa della emanazione del Regolamento
relativo alla riforma dell'Amministrazione
prevista dal D. L.vo 30 luglio 1999, n.300 e sulla
base delle indicazioni del Decreto Ministeriale
che sperimenta nuovi modelli organizzativi, tutte
le Direzioni Generali provvederanno con le
disponibilità dei rispettivi Capitoli alla
copertura delle spese per la realizzazione delle
attività e dei progetti di formazione affidati,
con provvedimento formale, alle apposite strutture
di servizio.
5. In attesa della riforma dell'Amministrazione
prevista dal D.L.vo 30 luglio 1999, n.300, gli
Uffici sottoindicati, sentite le OO.SS.,
provvederanno alla organizzazione dei corsi di
riconversione professionale (Art. 473 del D.L.vo
n.297/94) e di riqualificazione professionale del
personale amministrativo in servizio negli Uffici
centrali e periferici (art.12 della legge 15 marzo
1997, n.59) per i corsi di cui al D.M. n.354 del
10.8.1998 integrato con D.M.448 del 10.11.1998:
Direzione Generale dell'Istruzione Classica,
Scientifica e Magistrale, Direzione Generale
dell'Istruzione Tecnica, Direzione Generale
dell'Istruzione Professionale e Ispettorato per
l'Istruzione Artistica, Direzione Generale del
Personale e degli Affari Generali ed
Amministrativi.
A norma della legge 14.1.1994, n.20, la presente
Direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per
il visto e la registrazione per il tramite
dell'ufficio Centrale di Bilancio.
IL MINISTRO
Tullio De Mauro
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