Circolare
Ministeriale n. 279
Oggetto:
Trasmissione D.M. n. 251 del 29.5.98
e Direttiva n. 252 del 29.5.98,
rispettivamente concernenti: il
programma nazionale di
sperimentazione dell'organizzazione
scolastica e l'applicazione della L.
440/97 che istituisce il fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli
interventi perequativi
Si trasmettono in
allegato il D.M. e la Direttiva
indicati in oggetto, registrati alla
Corte dei Conti in data 5.6.98 con
numeri, rispettivamente, 001 P.I.
151 e 001 P.I. 150.
Detti provvedimenti sono stati
adottati in sostituzione del D.M.
n.765 del 27.11.97, accluso alla
C.M. n. 766/97, e della Direttiva n.
238 del 19.5.98, trasmessa con C.M.
n. 239/98, per l'esigenza di
uniformarsi alle osservazioni
formulate dalla Corte dei Conti, la
quale, in estrema sintesi, ha
richiesto che i progetti di
sperimentazione riguardanti
l'autonomia fossero avviati
all'interno del vigente quadro
normativo. Ciò premesso, è
necessario che le istituzioni
scolastiche, nella predisposizione
dei relativi progetti sperimentali,
facciano riferimento ai dati
relativi agli acclusi provvedimenti.
Pertanto si pregano le SS.LL. di
volerne dare la più ampia e
tempestiva comunicazione alle
istituzioni scolastiche dipendenti.
(Il Capo di Gabinetto)
Decreto
Ministeriale 29 maggio 1998, n. 251
Il
Ministro della Pubblica istruzione
VISTI gli artt.
276, 277 e 278 del D.L.vo 16.4.94,
n. 297, che approva il testo unico
delle disposizioni legislative in
materia di istruzione;
RITENUTO di dover approvare in via
transitoria un programma nazionale
di sperimentazione che consenta alle
istituzioni scolastiche di
sviluppare gradualmente capacità di
autorganizzazione tali da consentire
loro di prepararsi al passaggio dal
vigente ordinamento a quello
configurato dall'art. 21 della L.
15.3.97, n. 59, la cui attuazione
avverrà con l'emanazione dei
regolamenti ivi previsti;
RITENUTO che nell'ordinamento
vigente esistono numerose
disposizioni, che hanno già trovato
parziale attuazione nei vari ordini
e gradi di scuola e in precedenti
sperimentazioni, dalle quali é
possibile trarre principi che
supportino scientificamente una
sperimentazione nazionale avente ad
oggetto l'organizzazione della
didattica;
RITENUTO che il programma nazionale
di sperimentazione deve essere
prospettato alle istituzioni
scolastiche in modo non vincolante e
che ciascuna può aderirvi
totalmente o solo parzialmente nel
rispetto delle decisione assunte dai
competenti organi collegiali;
CONSIDERATO che la giurisprudenza
amministrativa (T.A.R. del Lazio,
24.9.91, n. 1169) ha ritenuto che
anche in assenza di una specifica
disposizione legislativa è
legittima l'introduzione con decreto
ministeriale di norme transitorie
dirette a disciplinare il passaggio
dalla vecchia alla nuova normativa,
contenuta in regolamento
ministeriale emanato su espressa
previsione legislativa;
SENTITO il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione;
DECRETA
Art.
1
1. Per le finalità
di cui in premessa è autorizzato in
via transitoria un programma
nazionale di sperimentazione volto a
consentire alle istituzioni
scolastiche, nell'anno 1998,
l'attivazione di iniziative sui
seguenti aspetti dell'organizzazione
scolastica:
- adattamento del
calendario scolastico (normativa
di riferimento: artt. 7, 10 e 74
del D.L.vo 16.4.94, n. 297; art.
1 L.8.8.95, n. 352 e O.M. n. 262
del 19.4.97);
- flessibilità
dell'orario e diversa
articolazione della durata della
lezione, nel rispetto del monte
annuale orario complessivo
previsto per ciascun curriculum
e per ciascuna delle discipline
ed attività comprese nei piani
di studio, fermi restando la
distribuzione dell'attività
didattica in non meno di cinque
giorni settimanali e il rispetto
dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti
dai contratti collettivi
(normativa di riferimento: artt.
7, 10, 129 e 167 del D.L.vo
16.4.94, n. 297; L. 8.8.95, n.
352; CCNL del 1995 e O.M. n. 266
del 21.4.97):
- articolazione
flessibile del gruppo classe,
delle classi o sezioni, anche
nel rispetto del principio
dell'integrazione scolastica
degli alunni con handicap
(normativa di riferimento:
L.517/77; L. 148/90; art. 14
L.104/92; artt. 5, 7, 10, 126,
128, 167 e 491 del D.L.vo
16.4.94, n. 297; art. 2 L.
352/95)
- organizzazione
di iniziative di recupero e
sostegno (normativa di
riferimento: L. 8.8.95 n. 352;
art. 43 del CCNL del 1995; C.M.
n. 492 del 7.8.96; O.M. 266 del
21.4.97; O.M. 330 del 27.5.97 e
Dir. 487 del 6.8.97)
- attivazione di
insegnamenti integrativi
facoltativi (normativa di
riferimento: artt. 126, 130,
167, 192 e 278 del D.L.vo
16.4.94, n. 297; artt. 41, 43,
71 e 72 del CCNL del 1995;
Direttive 133 del 3.4.96 e 600
del 23.9.96; D.P.R. 567 del
10.10.96)
- realizzazione
di attività organizzate in
collaborazione con altre scuole
e con soggetti esterni per
l'integrazione della scuola con
il territorio (normativa di
riferimento: L. 104/92; artt.
126, 130, 167, 192 e 278 del
D.L.vo 16.4.94, n. 297; artt.
41, 43, 71 e 72 del CCNL del
1995; Direttive 133 del 3.4.96 e
600 del 23.9.96; D.P.R. 567 del
10.10.96; intesa con il CONI del
12.3.97);
- iniziative di
orientamento scolastico e
professionale (normativa di
riferimento: L. 352 dell'8.8.95;
art. 14 L. 104/92; art. 4 D.I.
178 del 15.3.97; Dir. 487 del
6.8.97)
- iniziative di
continuità (normativa di
riferimento: art. 119 del D.L.vo
297/94; D.M. 16.11.92; C.M. 339
del 16.1192; Dir. 487 del
6.8.97).
2 Le delibere di
adesione alla sperimentazione sono
predisposte in modo da consentire
l'individuazione del problema da
affrontare, degli obiettivi da
perseguire, degli strumenti, delle
condizioni organizzative e delle
responsabilità di attuazione, nonché
delle metodologie prescelte, che
possono essere differenziate in
relazione alle proposte di singoli o
di gruppi di insegnanti, anche in
coerenza con il principio della
libertà d'insegnamento. Esse
prevedono le modalità di verifica,
anche mediante autovalutazione, dei
processi attivati e dei risultati ed
indicano l'eventuale preventivo di
spesa, ove necessario. In aggiunta
alla normale pubblicazione, stante
la necessità di coinvolgere
direttamente nella presente
sperimentazione le famiglie degli
alunni, sarà opportuno che le
delibere siano comunicate alle
famiglie stesse.
Art.
2
1. Su proposta dei
consigli di classe o di interclasse
o di intersezione ovvero dei collegi
dei docenti o dei consigli di
circolo o d'istituto e su delibera
dei collegi dei docenti, per gli
aspetti didattici, e dei consigli di
circolo o di istituto, per gli
aspetti organizzativi e finanziari,
le istituzioni scolastiche possono
attivare iniziative concernenti gli
aspetti dell'organizzazione
scolastica di cui all'art. 1, comma
1, nel rispetto degli obiettivi
fondamentali propri del tipo e
ordine di scuola.
2. La sperimentazione di cui
all'art. 1 si realizza adattando la
programmazione educativa, attraverso
l'inserimento, in un disegno
complessivo, degli elementi
innovativi che consentano di meglio
rispondere alle esigenze formative
degli alunni. Le ipotesi di lavoro
saranno formulate ispirandosi ai
principi desumibili dalla normativa
di riferimento richiamata all'art.
1, anche con l'ausilio dei nuclei di
supporto di cui all'art. 3.
3. La sperimentazione è promossa
dagli organi menzionati nel
precedente comma 1, anche su
richiesta dei comitati dei genitori
e degli studenti, ed è attuata
ricercando l'adesione e la
collaborazione di tutte le
componenti della scuola, nonché
degli enti locali territoriali.
Gli organi responsabili ai diversi
livelli si adopereranno affinché
venga, altresì, perseguito
l'obiettivo della semplificazione,
snellezza e rapidità delle
procedure.
4. Le istituzioni scolastiche
collocano le loro iniziative in una
prospettiva di cooperazione con le
altre unità scolastiche operanti
sul territorio favorendo
l'organizzazione di reti di scuole
in senso orizzontale e verticale
anche sulla base di accordi per la
realizzazione di progetti comuni, di
iniziative di formazione e di
progetti per l'uso integrato delle
risorse e dei servizi. E' comunque
importante che sia assicurata la
pubblicità e la circolarità delle
esperienze.
5. L'utilizzazione dei docenti e del
personale A.T.A. avviene nel
rispetto dei complessivi obblighi
annuali di servizio previsti dai
contratti collettivi che possono
essere assolti, anche sulla base di
un'apposita programmazione
plurisettimanale.
6. Le sperimentazioni sono attuate
nei limiti delle disponibilità di
bilancio delle singole istituzioni
scolastiche.
7. Le sperimentazioni di cui al
presente decreto adottate dalle
istituzioni scolastiche non sono
soggette ad autorizzazione e sono
inviate per conoscenza al
Provveditore agli Studi, al
Consiglio Scolastico provinciale e
all'IRRSAE competente.
Art.
3
1. Presso ciascun
Provveditorato agli studi sono
costituiti uno o più "Nuclei
di supporto
tecnico-amministrativo" con il
compito di sostenere, ove richiesto,
le sperimentazioni deliberate dalle
istituzioni scolastiche, di
monitorare le iniziative realizzate,
di favorire la loro diffusione e
fruibilità e di promuovere la messa
in rete delle esperienze.
2. Ciascun nucleo, è composto in
modo da garantire la presenza di
tutte le competenze amministrative e
tecniche - ivi compresi gli IRRSAE -
anche non appartenenti
all'amministrazione scolastica,
necessarie per sostenere
adeguatamente le iniziative. Esso
deve prioritariamente comprendere al
suo interno docenti, dirigenti
scolastici e ispettori tecnici, che
abbiano già effettuato esperienze
in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da
un numero ristretto di persone per
operare con la massima rapidità e
per prestare, ove richiesto, la
propria consulenza direttamente
nelle sedi scolastiche. 4. Nelle
province in cui sono costituiti più
nuclei di supporto
tecnico-amministrativo, il
Provveditore agli Studi assicura le
condizioni per realizzare una
pianificazione coordinata e coerente
degli interventi.
Direttiva
29 maggio 1998, n. 252
Il
Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA la L.
18.12.97, n. 440, concernente la
"Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli
interventi perequativi";
VISTO il D.M. 29.5.98, n. 251,
diretto a stimolare le istituzioni
scolastiche attraverso
l'autorizzazione in via transitoria
di un programma nazionale di
sperimentazione;
VISTO l'art. 15 della L. 7.8.90, n.
241, che consente alle
Amministrazioni Pubbliche per
disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di
interesse comune;
TENUTO conto che l'art. 4 della
citata L. 440/97 fissa la dotazione
del fondo in lire 100 miliardi per
l'anno 1997 ed in lire 400 miliardi
per l'anno 1998;
CONSIDERATO che le disponibilità
finanziarie non utilizzate nel corso
dell'anno di riferimento possono
essere utilizzate nell'esercizio
successivo per il disposto dell'art.
1, comma 2, ultimo periodo, della
medesima L. 440/97;
PRESO atto che i tempi di
approvazione della legge non hanno
consentito di utilizzare per l'anno
1997 alcuna somma, per cui sono
disponibili, per l'anno 1998, lire
500 miliardi da destinare agli
interventi indicati dalla legge;
CONSIDERATO che l'art. 2 della L.
440/97 prevede l'emanazione di una o
più direttive per la definizione:
a) degli interventi prioritari; b)
dei criteri generali per la
ripartizione delle somme destinate
agli interventi e le modalità della
relativa gestione; c) delle
indicazioni circa il monitoraggio,
il supporto, l'assistenza e la
valutazione degli interventi;
RITENUTO opportuno procedere alla
ripartizione del fondo con
riferimento alla realizzazione di
progetti finalizzati ad obiettivi
funzionali al processo di
rinnovamento della scuola che
coinvolgono istituzioni scolastiche
dei diversi ordini e gradi;
VISTO il parere espresso dalla VII
Commissione Permanente del Senato
della Repubblica, in data 14.5.98;
VISTO il parere formulato dalla VII
Commissione Permanente della Camera
dei Deputati, in data 14.5.48;
RITENUTO di recepire le condizioni e
le osservazioni formulate dalle
predette Commissioni Parlamentari
sullo schema di direttiva sottoposta
al parere delle medesime;
EMANA
la seguente
direttiva per l'utilizzazione, per
l'anno 1998, delle disponibilità
finanziarie del "Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli
interventi perequativi".
1.
Interventi prioritari
Sono individuati
come prioritari i seguenti
interventi:
- Piena
realizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche;
innalzamento del livello di
scolarità e del tasso di
successo scolastico introduzione
della seconda lingua comunitaria
nelle scuole medie;
- Iniziative di
formazione ed aggiornamento
riferite a tutte le componenti
della scuola, legate anche al
processo di diffusione della
cultura dell'autonomia, nonché
all'introduzione delle nuove
tecnologie didattiche;
- Sviluppo della
formazione continua e ricorrente
- educazione degli adulti, anche
con interventi integrati;
- Iniziative
post-secondarie e copertura
della quota nazionale di
iniziative cofinanziate con i
fondi strutturali dell'Unione
Europea;
- Interventi
perequativi diretti anche ad
integrare gli organici
provinciali del personale;
- Interventi per
la valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema
scolastico.
2.
Specificazione degli interventi
- Sono riferite
alla "piena realizzazione
dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche" tutte le
iniziative che le stesse
attueranno, nei limiti
consentiti in via transitoria
dalla sperimentazione nazionale
di cui al D.M. n. 251 del
29.5.98, per la realizzazione di
interventi formativi anche
aggiuntivi, da destinare altresì
agli alunni handicappati, che
promuovono il miglioramento
dell'offerta formativa da parte
delle istituzioni scolastiche
medesime, sia singolarmente sia
in forma associata, coerente con
le esigenze di sviluppo delle
comunità locali. L'attivazione
delle iniziative in questione
dovrà costituire oggetto di
appositi progetti da parte delle
singole scuole. Il miglioramento
dell'offerta formativa dovrà,
prioritariamente, garantire
l'introduzione graduale
dell'insegnamento di una seconda
lingua comunitaria in tutte le
classi della scuola media in
forma non curricolare. Le
iniziative già poste in essere
dalle istituzioni scolastiche,
anche a carattere sperimentale,
quali l'orientamento scolastico,
professionale ed universitario,
l'apertura pomeridiana delle
scuole, restano confermate. come
attività da ricomprendere nelle
finalità di cui al presente
paragrafo.
- Le iniziative
di formazione e di aggiornamento
riguarderanno tutto il personale
scolastico e saranno, altresì,
legate prioritariamente al
processo di diffusione della
cultura dell'autonomia. Esse
dovranno sviluppare, tra
l'altro, le capacità
progettuali del personale
docente e dei dirigenti
scolastici. Viene ipotizzata
anche l'attivazione di centri di
documentazione che potranno
operare, tramite sito
informatico, presso istituti in
possesso delle necessarie
professionalità.
- Lo sviluppo
della formazione continua e
ricorrente, l'educazione degli
adulti, sarà realizzata
soprattutto attraverso progetti
concentrati con le Regioni e gli
Enti locali. I progetti potranno
essere realizzati anche
attraverso l'insegnamento aperto
ed a distanza e con, l'utilizzo
di sistemi multimediali.
- Le iniziative
post-secondarie, rivolte ad
allievi diplomati degli istituti
secondari superiori, saranno
finalizzate a far conseguire un
più elevato livello di
conoscenze e di competenze
professionali, da spendere anche
in ampi contesti produttivi e
nell'ambito dell'Unione Europea.
- Gli interventi
perequativi sono diretti a
sviluppare l'area di
professionalizzazione del
biennio post-qualifica negli
istituti professionali, ed a
completare nelle classi 3°, 4°
e 5° della scuola elementare
l'introduzione dell'insegnamento
della lingua straniera. Gli
interventi attengono
principalmente alla integrazione
degli organici di personale.
- La valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia
del sistema scolastico sarà
realizzata attraverso il Centro
Europeo dell'Educazione (C.E.D.E.).
3.
Progetti connessi all'attuazione del
primo paragrafo del punto 2
I progetti
riferiti all'attivazione delle
iniziative sperimentali autorizzate
in via transitoria dal D.M. 251 del
29.5.98, predisposti dalle
istituzioni scolastiche, dovranno
indicare le iniziative da porre in
essere, la quantificazione degli
oneri finanziari necessari per la
compiuta realizzazione degli stessi,
ivi compresa la eventuale
remunerazione per l'attività
progettuale.
I progetti saranno inviati al
competente Provveditorato agli Studi
per il relativo finanziamento.
4.
Criteri generali per la ripartizione
delle somme destinate agli
interventi
I criteri di
ripartizione della dotazione
finanziaria del fondo vengono
individuati in modo differenziato
con riferimento alla natura degli
interventi, alla necessità di
mantenere e sviluppare iniziative già
poste in essere con precedenti
progetti promossi a livello
nazionale, nonché, limitatamente
alle somme da gestire direttamente
dalle istituzioni scolastiche, alla
dimensione delle stesse ed alla
complessità dei progetti.
Conseguentemente viene stabilita la
seguente ripartizione della intera
somma disponibile per l'anno 1998,
come sopra quantificata in lire 500
miliardi, per i singoli interventi
elencati al punto 1):
a) lire 218
miliardi per la piena
realizzazione dell'autonomia
scolastica, per l'innalzamento del
livello di scolarità e del tasso
di successo scolastico e per
l'introduzione dell'insegnamento
della seconda lingua comunitaria
nelle scuole medie (sub lettera
a));
b) lire 98 miliardi per iniziative
di formazione ed, aggiornamento
riferite a tutto il personale
scolastico, legate al processo di
diffusione della cultura
dell'autonomia ed all'introduzione
delle nuove tecnologie didattiche
(sub lettera b));
c) lire 23 miliardi per lo
sviluppo della formazione continua
e ricorrente - educazione degli
adulti, anche con interventi
integrati (sub lettera c));
d) lire 40 miliardi per le
iniziative post-secondarie e
copertura della quota nazionale di
iniziative cofinanziate con i
fondi strutturali dell'Unione
Europea (sub lettera d));
e) lire 100 miliardi per gli
interventi perequativi anche
mediante integrazione degli
organici provinciali (sub lettera
e));
f) lire 21 miliardi per la
valutazione del sistema scolastico
e per il monitoraggio, supporto e
valutazione degli interventi della
L. 440/97 (sub lettera f)), ivi
compresi gli oneri per i nuclei di
supporto tecnico-amministrativo
istituiti presso i provveditorati
a norma del D.M. n. 251 del
29.5.98.
I finanziamenti
destinati ai progetti connessi con
l'autonomia scolastica formeranno
oggetto di specifico capitolo di
bilancio da istituire nei competenti
centri di responsabilità dello
stato di previsione del Ministero
della Pubblica Istruzione.
Le occorrenti variazioni di
bilancio, a favore dei competenti
centri di responsabilità presenti
nello stato di previsione del
Ministero della Pubblica Istruzione,
saranno disposte con decreto del
Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica su
proposta del Ministro della Pubblica
Istruzione.
5.
Modalità della gestione delle somme
La gestione delle
somme indicate al punto 4) e rimessa
all'Amministrazione centrale ed alle
istituzioni scolastiche secondo le
quote percentuali sottoindicate:
- l'importo di
lire 218 miliardi, di cui alla
lettera aa), sarà assegnato per
lire 198,7 miliardi alle
istituzioni scolastiche e per
lire 19,3 miliardi agli Uffici
dell'Amministrazione centrale;
- l'importo di
lire 98 miliardi, di cui alla
lettera bb), sarà assegnato per
lire 38 miliardi agli uffici
dell'Amministrazione centrale e
per lire 60 miliardi alle
istituzioni scolastiche, di cui
lire 21,332 miliardi finalizzati
all'aggiornamento connesso
all'introduzione delle nuove
tecnologie;
- l'importo di
lire 23 miliardi, di cui alla
lettera cc), sarà assegnato per
lire 20 miliardi alle
istituzioni scolastiche e per
lire 3 miliardi agli Uffici
dell'Amministrazione centrale;
- gli imponi di
lire 40 miliardi e lire 100
miliardi, rispettivamente, di
cui alle lettere dd) ed ee),
saranno assegnati alle
istituzioni scolastiche;
- l'importo di
lire 21 miliardi, di cui alla
lettera ff), sarà assegnato
agli Uffici dell'Amministrazione
centrale e periferica.
Le assegnazioni
dei fondi alle istituzioni
scolastiche saranno disposte dai
competenti Uffici scolastici
provinciali, sulla base di specifica
assegnazione a loro favore.
Gli importi assegnati alla gestione
delle istituzioni scolastiche per
l'attuazione dei progetti di cui al
punto 3), dopo aver dedotto la somma
di lire 33 miliardi, da destinare
all'introduzione graduale
dell'insegnamento di una seconda
lingua comunitaria, e la somma di
lire 40 miliardi per iniziative
complementari ed integrative a
favore degli studenti, saranno
ripartiti: per il 30% in parti
uguali alle singole scuole, per il
35% in misura proporzionale alle
dimensioni e alla tipologia delle
istituzioni scolastiche medesime ed
il restante 35% in misura
proporzionale alla complessità dei
progetti da realizzare.
6.
Attività di supporto e assistenza
per la realizzazione degli
interventi
Al fine di fornire
alle istituzioni scolastiche ogni
utile contributo alla progettazione
e alla realizzazione delle
iniziative connesse con la
realizzazione dell'autonomia,
saranno attivate idonee forme di
supporto e di assistenza, mediante
l'utilizzo sul territorio degli
Ispettori Tecnici, dei "Nuclei
di supporto tecnico-amministrativo
all'autonomia", costituiti
presso ciascun Provveditorato agli
studi ai sensi del D.M. 29.5.98, n.
251, degli Istituti Regionali di
Ricerca, Sperimentazione ed
Aggiornamento Educativi (IRRSAE),
della Biblioteca di Documentazione
Pedagogica (B.D.P.) e attraverso
convenzioni da stipularsi con le
Università a norma dell'art. 15
della L. 7.8.90, n. 241.
7.
Monitoraggio e valutazione degli
interventi
All'attività di
monitoraggio ed alla valutazione
degli interventi realizzati in
attuazione della legge n. 440/97, si
provvederà mediante i nuclei di
supporto tecnico-amministrativo
istituiti presso i provveditorati ai
sensi del D.M. n. 251 del 29.5.98,
gli IRRSAE, il CEDE, nonché
mediante gli Ispettori tecnici. |