Regolamento recante norme per l’attuazione dell’art.1 della
legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per
l’elevamento dell’obbligo di istruzione
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
d'intesa con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'articolo 34 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia d'istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto l'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Visto l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 13 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione normativa del 24 maggio 1999;
Ritenuto di aderire al suggerimento di cui al punto 5 del parere del Consiglio di Stato relativamente alla previsione di stipule di
convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che
ne facciano richiesta, con esclusione della indicazione della data del
31 marzo entro cui le stipule medesime devono essere sottoscritte;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 27
maggio 1999;
Acquisiti i pareri, previsti dal comma 7 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del 29
giugno 1999 e del 6 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota
n. 2743 del 19 luglio 1999);
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Al fine di migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani, adeguandolo agli standard europei, e di prevenire e contrastare la
dispersione scolastica potenziando le capacità di scelta degli alunni,
l'obbligo di istruzione è elevato a nove anni in prima applicazione.
2. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori,
statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti
dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui alla parte
seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
3. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi
non l'abbia conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del
quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno
nove anni le norme sull'obbligo scolastico.
4. L'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non
si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.
Art. 2.
Adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni in situazione di handicap
1. I giovani in situazione di handicap sono soggetti all'obbligo scolastico per nove anni. E' consentito, a norma dell'articolo 110,
comma 2, del decreto legislativo n. 297/1994, il completamento
dell'obbligo di istruzione anche fino al compimento del diciottesimo
anno di età.
2. Per favorire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, anche nella scuola secondaria superiore, si applicano, con i
necessari adattamenti, le disposizioni già vigenti in materia nella
scuola dell'obbligo, anche in relazione alla formazione delle classi. La
domanda di iscrizione è corredata dalla presentazione del piano
educativo individualizzato svolto e della sua ultima verifica.
3. Al termine dell'assolvimento dell'obbligo a ciascun alunno viene rilasciata la certificazione delle conoscenze maturate, delle capacità
e delle competenze acquisite in relazione al piano educativo
individualizzato.
4. Le istituzioni scolastiche per raggiungere gli obiettivi previsti dal
comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9/1999, programmano e
realizzano, anche in collaborazione con le strutture della formazione
professionale delle regioni, mediante accordi, l'azione formativa del
primo anno della scuola secondaria superiore, anche con interventi di
didattica orientativa e di organizzazione modulare dei curriculi,
finalizzati a:
1) motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico negli istituti della scuola secondaria di secondo
grado, nella prospettiva del conseguimento della qualifica
professionale e/o del diploma, da parte degli allievi che ne
abbiano le potenzialità;
2) motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi educativi individualizzati.
5. Nel quadro delle iniziative previste dal successivo articolo 6 e sulla base di intese tra l'amministrazione scolastica periferica e le regioni o
gli enti locali competenti, per la progettazione e la realizzazione dei
percorsi integrati istruzione-formazione di cui al precedente comma,
si attuano appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione
professionale, coinvolti nella progettazione, tenuto conto delle
specifiche esigenze formative degli alunni in situazione di handicap.
6. Per l'attivazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative, di cui al comma precedente, in favore dell'integrazione degli allievi in
situazione di handicap, sono utilizzate anche le somme stanziate al
comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999.
Art. 3. Iniziative nella scuola media
1. La scuola media contribuisce, nel quadro delle sue finalità istituzionali, al perseguimento degli obiettivi indicati dalla legge
sull'elevamento dell'obbligo, potenziando le valenze orientative delle
discipline e le iniziative volte a consentire agli alunni scelte più
confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita.
2. Nei tre anni della scuola media, coerentemente a quanto richiamato nel precedente comma, la formazione orientativa si
realizza anche attraverso attività a carattere trasversale, con il
concorso di più discipline, finalizzate a promuovere capacità di lavoro
in comune e a sviluppare la conoscenza critica dei principali temi del
contesto culturale contemporaneo. In sede di programmazione delle
attività, si tiene conto delle specifiche esigenze degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta
particolari difficoltà.
3. Nel terzo anno, in particolare, il consiglio di classe, programma e realizza interventi diretti a consolidare le conoscenze disciplinari di
base e a rinforzare le capacità e le competenze, per favorire il
successo formativo e per mettere lo studente in condizione di
compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie
potenzialità.
4. La programmazione curricolare, può prevedere, nell'ambito delle possibili
compensazioni tra le discipline fino ad un massimo del 15%
di ciascuna di esse, moduli che presentino le caratteristiche
essenziali degli indirizzi delle scuole secondarie superiori, anche con
il concorso dei docenti delle scuole secondarie superiori collegate in
rete con la scuola media.
5. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso i consigli di classe, promuovono le iniziative di informazione sulle prospettive
occupazionali presenti nel territorio, a sostegno delle scelte, relative
al percorso formativo successivo, e attivano i necessari rapporti con i
genitori per un loro coinvolgimento nel processo di orientamento. A tal
fine vengono organizzati incontri annuali degli alunni e dei loro genitori
con gli organi competenti operanti sul territorio.
Art. 4. Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore
1. L'elevamento dell'obbligo nel primo anno di scuola secondaria superiore, che conserva l'attuale ordinamento, richiede una gestione
flessibile del curricolo da realizzare nell'ambito di quanto previsto dal
successivo articolo 8. La programmazione e la realizzazione
dell'attività didattica sono finalizzate al successo formativo, da
perseguire anche con iniziative di riorientamento verso percorsi
formativi diversi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla formazione
professionale.
2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9,
programmano e realizzano l'azione formativa del primo anno dei
diversi indirizzi di scuola secondaria superiore con modalità
organizzative e didattiche volte a:
a) motivare tutti gli allievi, favorendone l'esercizio del senso critico anche attraverso apposite iniziative formative sui
principali temi della cultura, della società e della scienza
contemporanee;
b) verificare la coerenza tra l'indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le
scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi;
c) sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola secondaria superiore;
d) promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata personalizzazione del curricolo, al pieno sviluppo
delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per
ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari
difficoltà;
e) realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati ad uscire dal sistema scolastico.
3. Le istituzioni scolastiche, in particolare, promuovono iniziative di:
a) accoglienza, analisi delle competenze, consolidamento delle scelte o riorientamento, da realizzare anche attraverso il
ricorso a progetti e materiali strutturati adottati o prodotti dai
docenti;
b) agevolazione del passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore attraverso specifiche attività didattiche,
da realizzare anche in collaborazione con le scuole
destinatarie dei passaggi;
c) predisposizione di percorsi integrati, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di
certificazione delle attività svolte, da realizzare attraverso la
stipula di convenzioni anche con enti di formazione
professionale riconosciuti.
4. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, le istituzioni scolastiche ne programmano l'effettuazione prevedendo inoltre, nella
seconda parte dell'anno scolastico, la predisposizione delle iniziative
finalizzate al passaggio ad altro indirizzo, al sistema della formazione
professionale e allo svolgimento dell'attività di apprendistato.
Art. 5. Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore
1. Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzati - nel
corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria
superiore - interventi didattici integrativi che si concludono con una
certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle
capacita' e delle competenze necessarie al passaggio.
2. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono
di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare sono
coprogettati moduli di raccordo sulle discipline non previste
nell'indirizzo di provenienza, al fine di consentire un efficace
inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di
classe dello studente che chiede il passaggio individua:
a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una valutazione in sede di scrutinio finale, con eventuale
progettazione di moduli formativi coerenti con il nuovo
percorso;
b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale;
c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto nell'indirizzo di destinazione; le discipline in questione sono
oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale a cui
partecipano, limitatamente agli allievi coinvolti e a pieno titolo, i
docenti che hanno svolto i moduli di raccordo.
3. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio
ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un
colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali
debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili
all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le
prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16
aprile 1994.
Art. 6. Interazione fra istruzione e formazione professionale
1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione - al fine di potenziare le capacità di scelta
dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali
passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della
formazione professionale - progettano e realizzano nel corso del
primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da
svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione
professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della pubblica
istruzione e le regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel
rispetto delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati ad offrire
allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di
conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative,
incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono
progettati, non oltre i primi due mesi dell'anno scolastico dai consigli di classe interessati, d'intesa con gli operatori degli enti coinvolti e
costituiscono parte integrante del curricolo del primo anno e della
valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento dell'obbligo e della
certificazione prevista nell'articolo 9.
2. L'amministrazione scolastica periferica d'intesa con la regione promuove con le province appositi incontri tra le scuole e i centri di
formazione professionale, coinvolti nella progettazione, per individuare
i soggetti interessati e definire le condizioni organizzative necessarie
all'attuazione dei percorsi formativi integrati sopra indicati e per
avviare con le stesse scuole e i centri di formazione professionale un
piano coordinato territoriale di intervento. In tale sede si terrà conto
anche delle esperienze già realizzate sulla base della collaborazione
tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale.
Apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i centri di
formazione professionale, stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione degli interventi, di valutazione degli esiti nonché i
conseguenti impegni da assumere.
Art. 7. Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di
formazione professionale
1. In sede di prima applicazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di
assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale
riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri. Le
iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra
istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale prevedono
percorsi formativi che favoriscano l'acquisizione delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze
di base, nonché quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 1, della legge n. 9/1999, per consentire, la possibilità di scegliere, dopo il
primo anno, il percorso di istruzione o di formazione professionale da
seguire, assicurando gli eventuali passaggi con le modalità del
precedente articolo 5.
Art. 8. Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di transizione al riconoscimento dell'autonomia
1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la gestione flessibile del curricolo, necessaria per la diversificazione e la
personalizzazione degli interventi formativi, richiesta per l'efficace
attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico, può essere
realizzata attraverso una programmazione basata sulle disposizioni
contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 29
maggio 1998, n. 251, e successive eventuali modifiche e integrazioni, da disporre ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 9/1999.
2. Gli istituti di scuola secondaria superiore al fine di realizzare le iniziative previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6 - fatto salvo quanto
previsto dal precedente articolo 7 - possono realizzare compensazioni
fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il
decremento orario di ciascuna disciplina e attività e' possibile entro il
15% del relativo monte orario annuale. Negli istituti professionali di
Stato possono essere utilizzate, in tutto o in parte, in aggiunta a tale
monte orario anche le ore destinate all'area di approfondimento.
Art. 9. Certificazione
1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a
conclusione dell'anno scolastico, è prosciolto dall'obbligo o vi abbia
adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.
2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto
dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le capacità e le competenze
acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai
risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle attività modulari
e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di
orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione
dell'offerta educativa e formativa.
3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il
modello è adottato previo parere della Conferenza unificata Stato,
regioni città e autonomie locali.
Art. 10. Informazione e monitoraggio
1. L'Amministrazione della pubblica istruzione promuove specifiche attività di informazione e sensibilizzazione sulle finalità e sugli
obiettivi formativi dell'elevamento dell'obbligo al fine di contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica, realizzando le condizioni
affinché ogni studente possa raggiungere livelli formativi adeguati alle
proprie potenzialità ed attese e all'impegno profuso. Effettua inoltre,
nell'ambito dell'avviato monitoraggio della sperimentazione
dell'autonomia di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251, con i finanziamenti della legge n. 440/1997,
e della legge n. 9/1999, una specifica raccolta di dati e di esperienze,
realizzate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, relative
all'elevazione dell'obbligo di istruzione sia nella scuola media che
nella scuola secondaria superiore, al fine anche della individuazione
di positive esperienze sviluppate a livello nazionale e internazionale
per la riduzione dei fenomeni di dispersione e l'innalzamento dei livelli
di apprendimento, che, unitamente ai risultati del monitoraggio,
vengano portate a conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare l'autonoma azione di ogni singola istituzione e dell'intero
sistema scolastico.
2. Nell'attività di monitoraggio deve essere prestata particolare attenzione ai percorsi formativi indicati al comma 4 dell'articolo 2 per
gli alunni in situazione di handicap.
3. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio delle esperienze anche mediante l'istituzione di banche dati
accessibili a tutte le istituzioni scolastiche, affinché possano tenerne
conto nelle attività di programmazione.
Art. 11. Formazione del personale della scuola
1. Nell'ambito degli annuali Piani nazionali di aggiornamento vanno previste attività di formazione in servizio del personale della scuola
secondaria di primo e secondo grado finalizzate a sviluppare le competenze professionali necessarie alla
ealizzazione delle finalità indicate dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, e all'attuazione delle
iniziative previste dal presente decreto.
Art. 12. Finanziamenti
1. Le attività svolte dai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado relative alla realizzazione degli interventi integrativi e
dei moduli di raccordo, previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono
retribuite con gli stanziamenti relativi al fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive e con quelli previsti
dalla legge n. 44 0/1997 per l'ampliamento dell'offerta formativa,
coerentemente con il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge medesima. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 1999
Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Visto, il Guardasigilli
Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 222
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione). "Art.
1 (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione).
1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In
sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale
riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha
durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro
del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e
formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale
tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria
superiore o una qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal
medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione
secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione
dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al
conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle
previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni
scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della
cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire
l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento
al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione
e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti
alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici
indirizzi della scuola secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di
mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma
1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di
maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta
l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal
medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso
didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.
5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni
che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di
scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano
considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base
alla previgente normativa.
6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento
dell'obbligo di istruzione.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione
del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia
delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni.
8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni
scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e
organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di
orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia
dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal fine è
autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni
per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165
milioni a decorrere dall'anno 2000.
9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata
la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative
attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per
l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.
11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema
scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di
istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni
coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino
l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti
secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20, dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note alle premesse:
- L'art. 34 della Costituzione stabilisce che la scuola è aperta a tutti e che l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria
e gratuita.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione,
relativo alle scuole di ogni ordine e grado".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa):
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e
della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della
realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in
materia di gestione del servizio di istruzione fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli
elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti. dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal
fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità
giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed
ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello
Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più
regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche
contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali
in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono
individuati in rapprto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione
scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente
concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo
montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti
abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i
requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31
dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di
autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione
del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di
gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni
stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai
sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in
assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione
finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti
superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di
educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai
successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni
scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa
realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa
e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse
e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di
unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di
ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche,
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei
complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque
giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà
di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle
famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile
pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle
esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto
disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali
di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto
per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e
valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli
obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate,
ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della
dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle
tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il
mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali,
regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e
l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia
di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio
dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le
scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle
arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di
musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,
secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti
resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca
e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni
vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai
regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per
l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per
la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei
servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro
delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei
principi conte uti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli
organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico,
valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle
minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche
professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13
nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia
del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi
d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle
singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della
qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo
delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come
ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le
modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in
sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in
autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata
armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di
programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia
prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti,
anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente
articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme
di attuazione".
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in materia di promozione dell'occupazione".
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca:
"Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59".
- Il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, reca:
"Il programma nazionale di sperimentazione dell'organizzazione scolastica", modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1999, n. 179.
- Per il titolo della legge 20 gennaio 1999, n. 9, vedi in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attività formative).
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda
l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è
progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo
di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo
anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche
integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi
segmento della formazione scolastica, professionale e
dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema
all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno
adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative
iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno
1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere
dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110
miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno
2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari
e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le
modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono
regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione,
nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei
crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse
di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può
essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al
comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte
olte il compimento del diciottesimo anno di età,secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n.
196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno
ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione
per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le
disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997.
Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione
alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate
in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato,
secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le
risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo della parte seconda, titolo secondo, capo primo del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"Titolo II
L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA:
DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Capo I
Obbligo scolastico
Art. 109.
Istruzione obbligatoria
1. In attuazione dell'art. 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di
almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.
2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque. 3. La scuola media ha la durata di anni tre.
Art. 110.
Soggetti all'obbligo scolastico
1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età.
2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di
età. 3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va
effettuata con le modalità di cui all'art. 313.
Art. 111.
Modalità di adempimento all'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di
studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le
norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono
dimostrare di averne la capacita' tecnica od economica e darne
comunicazione anno per anno alla competente autorità.
Art. 112.
Adempimento all'obbligo scolastico
1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è
prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di
età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme
sull'obbligo scolastico.
Art. 113.
Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
Art. 114.
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che
per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con
l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli
inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad
ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi,
l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro
una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'art.
331 del codice di procedura penale. Analoga procedura e' adottata in
caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali
da costituire elusione dell'obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e
all'art. 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di
età".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge 20 gennaio 1999, n. 9:
"3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia, di cui all'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni
scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della
cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire
l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione
e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti
alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specificiindirizzi della scuola secondaria superiore".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della citata legge 20 gennaio 1999, n. 9:
"9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata
la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a
decorrere dall'anno 2000".
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge 20 gennaio 1999, n. 9, si veda nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 192 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 192 (Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione).
1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio
di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente
riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per
esame di idoneità.
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una
classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un
diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto
riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che,
per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205,
comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei
candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica.
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e
scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il
consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti
dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla
base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi
riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero
programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o
legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In
casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla propostadel consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con
deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti
di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli
specialisti di cui all'art. 316.
5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa
sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale
effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come
sessione di esame.
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe
immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui
frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe
immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché,
nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di
istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle
lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta
degli alunni.
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica di licenza, di abilitazione o di maturità,
secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4
dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età contenente la specifica elencazione
dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del
presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni
anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà,
nell'adempimento della disponsabilità educativa di cui all'art. 147 del
codice civile".
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge 20 gennaio 1999, n. 9, si veda nelle note all'art.2.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, della citata legge 20 gennaio 1999, n. 9:
"8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni
scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica ed
organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di
orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia
dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate ed integrate. A tal fine
è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'art. 4
della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285
milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire
165 milioni a decorrere dall'anno 2000".
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge 20 gennaio 1999, n. 9:
"4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma
1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di
maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta
l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal
medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso
didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite".
Note all'art. 10:
- Il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, reca: "Il programma nazionale di sperimentazione dell'organizzazione scolastica",
modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1999, n. 179.
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi". - Per il titolo della legge 20 gennaio 1999, n. 9, si veda in nota al titolo.
Nota all'art. 11:
- Per il titolo della legge 20 gennaio 1999, n. 9, si veda in nota al titolo.
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge 18 dicembre 1997, n. 440:
"2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite,
sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con
decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle
direttive di cui all'art. 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel
corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio.
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