Istituzione
del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi
Art. 1.
(Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli
interventi perequativi)
1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1997, è istituito nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione un fondo
denominato "Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli
interventi perequativi" destinato alla piena
realizzazione dell'autonomia scolastica,
all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua
comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del
livello di scolarità e del tasso di successo
scolastico, alla formazione del personale della scuola,
alla realizzazione di iniziative di formazione
post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della
formazione continua e ricorrente, agli interventi per
l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini
e gradi, ad interventi per la valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico,
alla realizzazione di interventi perequativi in favore
delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche
mediante integrazione degli organici provinciali,
l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione
di interventi integrati, alla copertura della quota
nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi
strutturali dell'Unione europea.
2. Le disponibilità di cui al comma
1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, con
decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di
nuova istituzione, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di
cui all'articolo 2. Le eventuali disponibilità non
utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate
nell'esercizio successivo.
Art. 2.
(Direttive del Ministro)
1. Con una o più direttive del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono
definiti:
a) gli interventi prioritari;
b) i criteri generali per la
ripartizione delle somme destinate agli interventi e le
modalità della relativa gestione;
c) indicazioni circa il
monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione
degli interventi.
Art. 3.
(Progetti integrati)
1. Nella ripartizione dei fondi per
le iniziative che richiedono il coinvolgimento degli
enti locali è data la precedenza a progetti conseguenti
ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato la
concreta disponibilità ad assolvere agli obblighi loro
spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti
di scuole.
Art. 4.
(Dotazione del fondo)
1. La dotazione del fondo di cui
all'articolo 1 è determinata in lire 100 miliardi per
l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in
lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione e per
lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi
per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio