Disposizioni urgenti
per l’elevamento dell’obbligo di istruzione
ARTICOLO 1
Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione
1. A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 l’obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L’istruzione obbligatoria è gratuita. In
sede di prima applicazione, fino all’approvazione di un generale
riordino del sistema scolastico e formativo, l’obbligo di istruzione ha
durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro
del suddetto riordino, sarà introdotto l’obbligo di istruzione e
formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale
tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria
superiore o una qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto l’obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell’istruzione
secondaria superiore é garantito, nell’ambito della programmazione
dell’offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al
conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle
previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Nell’ultimo anno dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i princípi di autonomia di cui all’articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni
scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della
cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire
l’esercizio del senso critico dell’alunno, sia iniziative di orientamento
al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all’istruzione
e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte piú confacenti
alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell’alunno dall’uno all’altro degli specifici
indirizzi della scuola secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma
1, previo accertamento dei livelli di rendimento, di formazione e di
maturazione, è rilasciata all’alunno una certificazione che attesta
l’adempimento dell’obbligo di istruzione o il proscioglimento dal
medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso
didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.
5. In prima applicazione dell’elevamento dell’obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni
che nell’anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di
scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano
considerarsi prosciolti dall’obbligo già negli anni precedenti in base
alla previgente normativa.
6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull’adempimento
dell’obbligo di istruzione.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l’attuazione
del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull’autonomia
delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni.
8. In attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le
istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l’autonomia
didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni
di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia
dell’inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all’uopo essere modificate e integrate. A tal fine è
autorizzato l’incremento della dotazione del fondo di cui all’articolo 4
della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285
milioni per l’anno 1998, di lire 149.823 milioni per l’anno 1999 e di lire
165 milioni a decorrere dall’anno 2000.
9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell’obbligo vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata
la spesa di lire 4.104 milioni per l’anno 1999 e di lire 10.672 milioni a
decorrere dall’anno 2000.
10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l’attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative
attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per
l’anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l’anno 1999.
11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d’Aosta, fino all’approvazione di un generale riordino del sistemascolastico e formativo, disciplinano l’elevamento dell’obbligo di
istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni
coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino
l’insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti
secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 2
Norme finanziarie
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire 179.285 milioni per l’anno 1998, in lire
221.518 milioni per l’anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere
dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell’ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione per lire 179.285 milioni per
l’anno 1998, per lire 149.823 milioni per l’anno 1999 e per lire 105.323
milioni per l’anno 2000 e l’accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni per l’anno 1999 e per lire 48.036 milioni per l’anno 2000.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 gennaio 1999
SCALFARO
D’ALEMA
Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER
Ministro della pubblica istruzione
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’articolo 1:
- Il D.Lgs. n. 112/1998 reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge n. 196/1997 reca: "Norme in materia di promozione dell’occupazione".
- Il testo dell’art. 21 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) e’ il seguente:
"Articolo 21
1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell’intero sistema formativo. Ai fini della
realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in
materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di funzione del diritto allo studio nonche’ gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal
fine anche l’estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita’ giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d’arte ed
ampliando l’autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione,
anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita’ dello
Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita’ ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu’ regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
articolo. Sugli schemi di regolamento e’ acquisito anche
contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all’art. 355 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l’attribuzione della personalita’
giuridica e dell’autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
1, anche tra loro unificate nell’ottica di garantire agli utenti una piu’
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali
in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono
individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta’ delle situazioni
locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell’istituzione
scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente
concesse nelle province il cui territorio e’ per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita’ statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti
abitativi.
4. La personalita’ giuridica e l’autonomia sono attribuite alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i
requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31
dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle
istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di
autonomia sara’ accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta’ territoriali, sociali ed
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l’adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara’ realizzato secondo criteri di
gradualita’ che valorizzino le capacita’ di iniziativa delle istituzioni
stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia’ in possesso di personalita’ giuridica e di quelle che l’acquistano ai
sensi del comma 4 e’ costituita dall’assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in
assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione
finanziaria e’ attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello
dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita’ di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna
tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l’accettazione di donazioni, eredita’ e legati da parte
delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di
istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita’ di
educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai
successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita’ giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni
scolastiche gia’ dotate di personalita’ e autonomia, previa
realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa
e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L’autonomia organizzativa e’ finalizzata alla realizzazione della flessibilita’, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse
e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente, anche mediante dell’unitarieta’ del gruppo classe e delle
modalita’ di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita’ di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche,
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita’ didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attivita’
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei
complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai
contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L’autonomia didattica e’ finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta’
di insegnamento, della liberta’ di scelta educativa da parte delle
famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile
pluralita’ di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta’ progettuale, compresa l’eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle
esigenze formative degli studenti.
A tal fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il
monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita’ indicate come
fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita’
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica le istituzioni
scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate,
ampliamenti dell’offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell’abbandono e della
dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle
tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il
mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali,
regionali o comunitari e, nell’ambito di accordi tra le regioni e
l’amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia
di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio
dell’autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell’educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le
scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi’ attribuite la personalita’ giuridica e l’autonomia alle accademie di
belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai
conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e
di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita’ proprie di tali istituzioni.
12. Le universita’ e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita’ di aggiornamento, di ricerca
e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni
vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e’ affidata ai
regolamenti stessi. Il Governo e’ delegato ad aggiornare e coordinare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per
l’autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per
la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell’affidamento dei
servizi di tesoreria o di cassa, nonche’ per le modalita’ del riscontro
delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei
principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E’ abrogato il
comma 9 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo e’ delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli
organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita’ del settore scolastico,
valorizzando l’autonomo apporto delle diverse componenti e delle
minoranze linguistiche riconosciute, nonche’ delle specifiche
professionalita’ e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a. armonizzazione della composizione, dell’organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell’amministrazione
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13
nonche’ con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b. razionalizzazione degli organi a norma dell’art. 12, comma 1, lettera p);
c. eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo
quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lettera g);
d. valorizzazione del collegamento con le comunita’ locali a norma dell’art. 12, comma 1, lettera i);
e. attuazione delle disposizioni di cui all’art. 59 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardiadel principio della liberta’ di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta’ di insegnamento e in connessione con individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l’unicita’ della funzione, ai capi
d’istituto e’ conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all’acquisto della personalita’ giuridica e dell’autonomia da parte delle
singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita’, della
qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo
delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a. l’affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilita’ in ordine ai risultati;
b. il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l’organizzazione e
le attribuzioni dell’amministrazione scolastica periferica, come
ridefinite ai sensi dell’art. 13, comma 1;
c. la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita’ di servizio, in armonia con le
modalita’ previste dall’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
d. l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara’ disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in
autonome aree.
18. Nell’emanazione del regolamento di cui all’art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e’ realizzata
armonizzando e coordinando i compiti e le fruizioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di
programmazione e riorganizzazione.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall’inizio dell’attuazione dell’autonomia
prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti,
anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente
articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme
di attuazione".
- Si riporta il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione n.
251 del 29 maggio 1998:
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visti gli articoli 276, 277 e 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione;
Ritenuto di dover approvare in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione che consenta alle istituzioni scolastiche di
sviluppare gradualmente capacita’ di autorganizzazione tali da
consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a
quello configurato dall’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cui
attuazione avverra’ con l’emanazione dei regolamenti ivi previsti;
Ritenuto che nell’ordinamento vigente esistono numerose disposizioni, che hanno gia’ trovato parziale attuazione nei vari ordini
e gradi di scuola e in precedenti sperimentazioni, dalle quali e’
possibile trarre principi che supportino scientificamente una
sperimentazione nazionale avente ad oggetto l’organizzazione della
didattica;
Ritenuto che il programma nazionale di sperimentazione deve essere prospettato alle istituzioni scolastiche in modo non vincolante e che
ciascuna puo’ aderirvi totalmente o solo parzialmente nel rispetto
delle decisione assunte dai competenti organi collegiali;
Considerato che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. del Lazio, 24 settembre 1991, n. 1169), ha ritenuto che anche in assenza di una
specifica disposizione legislativa e’ legittima l’introduzione con
decreto ministeriale di norme transitorie dirette a disciplinare il
passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, contenuta in
regolamento ministeriale emanato su espressa previsione legislativa;
Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo 1.
1. Per le finalita’ di cui in premessa e’ autorizzato in via transitoria un
programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle
istituzioni scolastiche, nell’anno 1998, l’attivazione di iniziative sui
seguenti aspetti dell’organizzazione scolastica:
a. adattamento del calendario scolastico (normativa di riferimento: articoli 7, 10 e 74 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n 297; art. 1 legge 8
agosto 1995, n. 352 e O.M. n. 262 del 19 aprile 1997);
b. flessibilita’ dell’orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto
per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline ed attivita’
comprese nei piani di studio, ferme restando la distribuzione
dell’attivita’ didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il
rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai
contratti collettivi (normativa di riferimento: articoli 7, 10, 129, 167 D.Lgs. n. 297/1994; legge 8 agosto 1995, n. 352; C.C.N.L. del 1995 e
O.M. n. 266 del 21 aprile 1997);
c. articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell’integrazione scolastica degli
alunni con handicap (normativa di riferimento: legge n. 517/1977,
legge n. 148/1990, art. 14 legge n. 104/1992; articoli 5, 7, 10 126,
128, 167, 491 del D.Lgs. n. 297/1994; art. 2 legge n. 352/1995);
d. organizzazione di iniziative di recupero e sostegno (normativa di riferimento: legge 8 agosto 1995, n. 352; art. 43 del C.C.N.L. del
1995; C.M. n. 492 de1 7 agosto 1996; O.M. 21 aprile 1997, n. 266;
O.M. n. 330 del 27 maggio 1997 e direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
e. attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi (normativa di riferimento: articoli 126, 130, 1 67, 192, 278 del D.Lgs. n. 297/1994;
articoli 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; direttive n. 133 del 3
aprile 1996 e n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R. n. 567 del 10
ottobre 1996);
f. realizzazione di attivita’ organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l’integrazione della scuola con il
territorio (normativa di riferimento: legge n. 104/1992; articoli 126,
130, 167, 192, 278 del D.Lgs. n. 297/1994, articoli 41, 43, 71, 72 del
C.C.N.L. del 1995; direttive n. 133 del 3 aprile 1996, n. 600 del 23
settembre 1996; D.P.R. n. 567 del 10 novembre 1996; intesa con il
CONI del 12 marzo 1997);
g. iniziative di orientamento scolastico e professionale (legge n. 352
dell’8 agosto 1995; art. 14 legge n. 104/1999; art. 4 D.I. n. 178 del 15
marzo 1997; direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
h. iniziative di continuita’ (normativa di riferimento: art. 119 D.Lgs. n. 297/1994; D.M. 16 novembre 1992; C.M. n. 339 del 16 novembre
1992; direttiva n. 487 del 6 agosto 1997).
2. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in
modo da consentire l’individuazione del problema da affrontare, degli
obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative
e delle responsabilita’ di attuazione, nonche’ delle metodologie
prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte
di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio
della liberta’ d’insegnamento. Esse prevedono le modalita’ di verifica,
anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati ed
indicano l’eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta
alla normale pubblicazione, stante la necessita’ di coinvolgere direttamente nella presente sperimentazione le famiglie degli alunni,
sara’ opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.
Artcolo 2.
1. Su proposta dei consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o d’istituto e su
delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli
di circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le
istituzioni scolastiche possono attivare iniziative concernenti gli
aspetti dell’organizzazione scolastica di cui all’art. 1, comma 1, nel
rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di scuola.
2. La sperimentazione di cui all’articolo 1 si realizza adattando la programmazione educativa, attraverso l’inserimento, in un disegno
complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di lavoro
saranno formulate ispirandosi ai principi desumibili dalla normativa di
riferimento richiamata all’art. 1, anche con l’ausilio dei nuclei di
supporto di cui all’art. 3.
3. La sperimentazione e’ promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori e
degli studenti, ed e’ attuata ricercando l’adesione e la collaborazione
di tutte le componenti della scuola, nonche’ degli enti locali territoriali.
Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinche’ venga,
altresi’, perseguito l’obiettivo della semplificazione, snellezza e
rapidita’ delle procedure.
4. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unita’ scolastiche operanti sul
territorio favorendo l’organizzazione di reti di scuole in senso
orizzontale e verticale anche sulla base di accordi, per la
realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di
progetti per l’uso integrato delle risorse e dei servizi. E’ comunque importante che sia assicurata la pubblicita’ e la circolarita’ delle
esperienze.
5. L’utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A. avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai
contratti collettivi, che possono essere assolti, anche sulla base di
un’apposita programmazione plurisettimanale.
6. Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilita’ di bilancio delle singole istituzioni scolastiche.
7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono
inviate per conoscenza al Provveditore agli studi, al consiglio
scolastico provinciale e all’I.R.R.S.A.E. competente.
Articolo 3.
1. Presso ciascun provveditorato agli studi sono costituiti uno o piu’ ‘’Nuclei di supporto tecnicoamministrativo’’, con il compito di
sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni
scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate, di favorire la loro
diffusione e fruibilita’ e di promuovere la messa in rete delle
esperienze.
2. Ciascun nucleo e’ composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche - ivi compresi gli
I.R.R.S.A.E. - anche non appartenenti all’amministrazione scolastica,
necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso deve
prioritariamente comprendere al suo interno docenti, dirigenti
scolastici e ispettori tecnici che abbiano gia’ effettuato esperienze in
merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare con la massima rapidita’ e per prestare, ove richiesto, la
consulenza direttamente nelle sedi scolastiche.
4. Nelle province in cui sono costituiti piu’ nuclei di supporto tecnico amministrativo, il provveditore agli studi assicura le condizioni per
realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.
Roma, 29 maggio 1998
Il Ministro BERLINGUER
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