Circolare
Ministeriale 15 novembre
1997, n. 685
Registrazione
presso la Corte dei conti
dell'OM n. 455/1977
sull'educazione in età
adulta - istruzione e
formazione nella scuola
elementare e media e la
circolare n. 456/1997 che ne
anticipava il testo
Si
comunica che l'o.m n. 455
del 29/7/1997 è stata
registrata dalla Corte dei
conti in data 23/9/1997 al
numero 01-344.
Con
l'occasione, per quegli
Uffici che non l'avessero già
fatto, si prega di voler far
conoscere, non appena
possibile, il tipo e il
numero di iniziative
realizzate nel corrente anno
scolastico in applicazione
della citata ordinanza
ministeriale.
Circolare
Ministeriale 29 luglio 1997,
n. 456
Educazione
in età adulta
- Istruzione e formazione
nella scuola elementare e
media
Le attività
di educazione degli adulti
si sono finora sviluppate
nella scuola elementare e
media secondo differenti
criteri e modalità
organizzative, in base a
distinte ordinanze
ministeriali (da ultimo OM
400 del 30 luglio 1996 per
la scuola elementare e OM n.
307 del 2 luglio 1996 per la
scuola media).
La comune
esigenza di valorizzare le
esperienze fin qui condotte,
la concordanza sugli
obiettivi generali
dell'educazione in età
adulta in una logica di
formazione continua, nonché
la necessità di consolidare
e sviluppare funzionalmente
gli aspetti
organizzativo-didattici
delle attività condotte nei
due diversi ordini di scuola
sono le ragioni che hanno
determinato le scelte che si
introducono con la presente
ordinanza, che sostituisce
integralmente le
disposizioni di cui alle
ordinanze ministeriali
dianzi richiamate.
L'educazione
in età adulta è inserita
nello scenario generale
dell'istruzione e della
formazione durante tutta la
vita, in una prospettiva
nella quale ogni persona, a
qualunque età, sia posta in
grado di sviluppare le
proprie capacità, di
governare il proprio
apprendimento, di
partecipare a processi di
riconversione e di usufruire
di offerte di istruzione che
consentano di migliorare la
qualità della vita.
In questo
quadro di fondo si è
operato tenendo presenti, da
un lato, le linee di
indirizzo emergenti a
livello internazionale (da
ultimo la V Conferenza
mondiale dell'Unesco,
tenutasi ad Amburgo il 14 -
18 luglio 1997) e dall'altro
le intese intercorse tra il
ministero della pubblica
istruzione, la Conferenza
dei presidenti delle
regioni, l'Unione delle
Province italiane e l'Anci,
rispettivamente in data
16/2/1994, 11/12/1996 e
4/4/1996.
Punti di
riferimento di particolare
importanza sono stati,
ovviamente, l'accordo per il
lavoro sottoscritto il
24/9/1996 dal governo con i
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di
lavoro e, da ultimo, la
legge 24/6/1997 n. 196, che
ha dettato norme in materia
di promozione
dell'occupazione.
L'OM ha
l'intendimento di promuovere
una maggiore collaborazione
fra la scuola e le comunità
locali; il mondo del lavoro
e i partner sociali; di
attivare rapporti fra
istruzione e formazione
professionale per
l'inserimento nella vita
attiva; di pervenire a più
solide acquisizioni
culturali e d'innalzare gli
standard formativi.
L'ordinanza,
inoltre, al fine di attivare
la realizzazione di un
sistema integrato e
flessibile, intende
riordinare, coordinare e
sviluppare le attività di
istruzione e formazione in
età adulta per rispondere
alla domanda di
alfabetizzazione culturale,
di acquisizione e
consolidamento di competenze
di base, di opportunità di
integrazione sociale, di
acquisizione e sviluppo di
competenze professionali.
L'aspetto più innovativo è
costituito dalla creazione a
livello distrettuale del
centro territoriale per
l'istruzione e la formazione
in età adulta, inteso come
luogo della concertazione
tra scuola (elementare e
media) e soggetti pubblici e
privati che si occupano di
formazione anche nella
prospettiva di migliorare le
possibilità occupazionali.
Ulteriori
elementi qualificanti
dell'ordinanza sono
costituiti dalla previsione
di un coordinamento
organizzativo, da percorsi
congiunti di istruzione e
formazione, dalla possibilità
di estendere le attività
agli istituti penitenziari,
dalla previsione di crediti
formativi, dalla presenza di
un organico funzionale e
dalla creazione di un
comitato provinciale per
l'istruzione e la formazione
in età adulta presieduto
dal provveditore agli studi
e composto dai
rappresentanti dei soggetti
pubblici e privati che si
occupano istituzionalmente
di istruzione e formazione
in età adulta.
Le norme
transitorie costituiscono il
necessario completamento per
realizzare il passaggio dal
vecchio al nuovo
ordinamento.
È infine
prevista un'attività di
monitoraggio che consentirà
di fornire il necessario
sostegno per il radicamento
dell'iniziativa nelle
singole realtà
territoriali.
L'ordinanza
è soggetta al visto e alla
registrazione da parte degli
organi di controllo. Se ne
anticipa tuttavia il testo,
perché possa formare
oggetto di attento esame e
valutazione, restando inteso
che sarà cura di questo
ufficio comunicare
tempestivamente gli estremi
della registrazione.
Ordinanza
Ministeriale 29 luglio 1997,
n. 455
Educazione
in età adulta Istruzione e
formazione
ART.
1 - Istituzione dei centri
territoriali permanenti
1. Il
provveditore agli studi, per
raggiungere le finalità di
cui in premessa, anche sulla
base di accordi quadro,
intese e convenzioni con
soggetti pubblici e privati
e sentito il comitato
provinciale di cui all'art.
10, istituisce centri
territoriali permanenti per
l'istruzione e la formazione
in età adulta.
2. I
centri si configurano come
luoghi di lettura dei
bisogni, di progettazione,
di concertazione, di
attivazione e di governo
delle iniziative di
istruzione e formazione in
età adulta, nonché di
raccolta e diffusione della
documentazione. Essi hanno
di norma configurazione
distrettuale; potranno
tuttavia essere istituiti
Centri interdistrettuali in
relazione ai flussi
dell'utenza.
3. I
Centri coordinano le offerte
di istruzione e formazione
programmate sul territorio,
organizzate verticalmente
nel sistema scolastico e
orizzontalmente con le altre
agenzie formative per dare
adeguata risposta alla
domanda proveniente sia dal
singolo, che da istituzioni
e dal mondo dal lavoro.
4. I
provveditori agli studi,
sentito il comitato
provinciale, istituiscono i
centri, a partire dalle
situazioni dove esistano
consolidate esperienze o in
presenza di una domanda
proveniente dalla comunità
e sostenuta da reali
prospettive di intese e
accordi e dove sia
prevedibile un flusso, in
corso d'anno,- di 90/110
utenti.
5. Con il
fine di favorire sia la
frequenza degli utenti sia
lo scambio di esperienze
legate a diversi ambienti,
le attività potranno essere
dislocate anche in sedi
diverse da quelle
scolastiche, messe a
disposizione dai partner
pubblici e privati.
6. Il
Centro assume altresì,
d'intesa con gli istituti
penali, iniziative per lo
svolgimento di attività di
educazione degli adulti
nelle carceri, assicurando
in ogni caso l'offerta negli
istituti penali minorili.
7. Il
Centro trova riferimento
didattico e amministrativo
presso un'istituzione
scolastica individuata tra
quelle nel cui ambito
territoriale sono
programmate attività per
adulti, tenuto conto di
specifiche pregresse
esperienze, con preferenza
per quella dove ha sede il
distretto scolastico.
8. Il
provveditore agli studi, a
norma dell'art. 33 del CCNL
del 1995, conferisce
incarico di coordinatore del
centro al dirigente
scolastico della scuola di
cui al precedente comma.
ART.
2 - Obiettivi e
coordinamento dei centri
1. Ogni
centro predispone un
servizio finalizzato a
coniugare il diritto
all'istruzione con il
diritto all'orientamento e
al riorientamento e alla
formazione professionale. In
tale contesto si prefigurano
pertanto, interrelati fra
loro, obiettivi di
alfabetizzazione culturale e
funzionale, consolidamento e
promozione culturale,
rimotivazione e
riorientamento, acquisizione
e consolidamento di
conoscenze e competenze
specifiche,
pre-professionalizzazione
e/o riqualificazione
professionale.
2. Il
coordinatore di ciascun
centro opera per il
radicamento nella realtà
territoriale delle
iniziative di istruzione e
formazione in età adulta. A
tale scopo:
- promuove
rapporti con i soggetti
pubblici e privati per
realizzare le funzioni e
gli obiettivi del
centro, curando la
formalizzazione e
l'applicazione degli
accordi, delle intese e
delle convenzioni, anche
al fine della
dislocazione delle
attività;
- promuove
incontri con i dirigenti
scolastici del
territorio per lo
sviluppo dell'educazione
permanente e per
condividere modalità
operative e azioni
positive mirate
all'attivazione della
domanda, alla ricerca di
soluzioni organizzative
opportune e alla
progettazione di attività
di formazione in
servizio e aggiornamento
del personale;
- opera
in collaborazione con
gli organismi che si
occupano di
integrazione, di
prevenzione del disagio
e di promozione del
successo formativo,
quali consigli
distrettuali,
osservatori di area,
comitati per
l'educazione alla
salute, centri
territoriali per
l'aggiornamento…;
- formalizza
le proposte di organico
funzionale;
- coordina
le risorse umane,
strutturali e
finanziarie impegnate
nella realizzazione
delle attività;
- mantiene
i rapporti con il
provveditore agli studi
e con il comitato
provinciale.
3. Per
l'espletamento dei compiti
sopraindicati, il
coordinatore si avvale di un
apposito gruppo operativo da
lui presieduto, i cui
componenti sono individuati
tra i membri del
coordinamento del personale
del centro di cui al
successivo articolo 9.
ART.
3 - Attività dei centri
accesso
1. I
centri promuovono la
domanda, la valutano e
predispongono adeguate
risposte a essa.
In un
contesto che costituisca
opportunità di interazione
sociale, essi svolgono
attività di:
- accoglienza,
ascolto e orientamento;
- alfabetizzazione
primaria funzionale e di
ritorno, anche
finalizzata a un
eventuale accesso ai
livelli superiori di
istruzione e di
formazione
professionale;
- apprendimento
della lingua e dei
linguaggi; sviluppo e
consolidamento di
competenze di base e di
saperi specifici;
- recupero
e sviluppo di competenze
strumentali culturali e
relazionali idonee a
un'attiva partecipazione
alla vita sociale;
- acquisizione
e sviluppo di una prima
formazione o
riqualificazione
professionale;
- rientro
nei percorsi di
istruzione e formazione
di soggetti in
situazione di marginalità.
2. Alle
attività dei centri possono
accedere tutti gli adulti
privi del titolo della
scuola dell'obbligo nonché
quegli adulti che, pur in
possesso di titolo,
intendano rientrare nei
percorsi di istruzione e
formazione.
3. Ai fini
della prevenzione del
disagio giovanile e della
promozione del successo
formativo e anche allo scopo
di garantire la possibilità
di un reale raccordo con la
formazione professionale e
con il mondo del lavoro, è
consentito l'accesso a
coloro che abbiano compiuto
il 15° anno di età.
4. Resta
fermo che l'accesso alle
attività dei centri viene
prioritariamente garantito a
coloro che richiedono il
conseguimento del titolo di
studio.
5. 1
singoli utenti possono
accedere a diverse attività
sulla base della
negoziazione del percorso di
cui al successivo art. 6.
6 Al
termine delle attività è
previsto il rilascio di
titoli, certificazioni o
attestazioni di cui al
successivo art. 7.
ART.
4 - Organico funzionale e
integrato
1. Il
provveditore agli studi,
nella fase di costituzione
degli organici, assegna
l'organico funzionale ai
centri territoriali, su
proposta del comitato
provinciale formulata a
seguito della presentazione
del piano di previsione da
parte dei coordinatori dei
centri.
2.
L'organico di base previsto
per ogni centro è
costituito da cinque docenti
provenienti dalla scuola
secondaria di 1° grado e da
tre docenti provenienti
dalla scuola elementare.
3.
Coerentemente con gli
obiettivi formativi, la
tipologia dei docenti
assegnati al centro con
l'organico di base è
indicativamente la seguente:
- tre
docenti di scuola
elementare;
- due
docenti di scuola media
classe 43/A (italiano,
storia ed educazione civica,
geografia);
- un
docente di scuola media
classe S9/A (scienze
matematiche, chimiche,
fisiche e naturali);
- un
docente di scuola media
classe 45/A (lingua
straniera);
- un
docente di scuola media
classe 33/A (educazione
tecnica), preferibilmente in
possesso dei requisiti
richiesti all'operatore
tecnologico.
4. In
presenza di flussi di utenza
superiori a quelli indicati
all'art. 1, il Provveditore
assegna quote di ulteriore
organico di base.
5. Il
provveditore agli studi, nei
limiti delle risorse
disponibili, potrà
assegnare altri docenti
anche per frazioni
dell'orario di cattedra,
sulla base di progetti
presentati dai centri,
tenuto conto delle tipologie
di utenza, dei flussi
migratori, dei flussi del
mercato del lavoro, delle
specificità lavorative,
della dislocazione sul
territorio delle attività e
delle fasce orarie di
erogazione del servizio.
6. La
piena integrazione delle
persone in situazione di
handicap viene assicurata
nel rispetto dall'attuale
quadro normativo.
7. Ferma
restando la titolarità
distrettuale, il personale
Ata sarà assegnato dal
coordinatore del centro alle
scuole, sedi dei corsi per
adulti, secondo i principi
stabiliti in sede di
contrattazione decentrata
provinciale e nei limiti
delle dotazioni determinate
dall'annuale ordinanza sugli
organici.
8.
L'organico così assegnato
viene integrato dal
personale che opera presso
il distretto scolastico (nel
caso in cui il centro venga
istituito presso la scuola
sede del distretto
scolastico) nonché del
personale messo a
disposizione del centro in
base alle intese, alle
convenzioni e agli accordi
stipulati con i soggetti
pubblici e privati che
cooperano per la
realizzazione del piano del
centro.
9. La
verifica dell'adeguamento
alla situazione di fatto
dell'organico assegnato
viene svolta alla data del
30 settembre, sulla base di
una relazione del
coordinatore che evidenzia
la consistenza delle
richieste di accesso
presenti a quella data e dei
flussi previsti in corso
d'anno, in relazione alla
realtà dell'utenza e ai
bisogni specifici del
territorio.
10. Nel
caso in cui i flussi
previsti siano inferiori ai
parametri minimi per il
funzionamento delle attività
determinati dal comitato
provinciale di cui al
successivo art. 10, il
personale sarà utilizzato
secondo le modalità
indicate in sede di
contrattazione provinciale
decentrata, prioritariamente
su attività rivolte agli
adulti.
11. In
relazione ai tempi necessari
per la ricognizione delle
effettive esigenze e per
l'avvio delle attività, le
operazioni di utilizzazione
del personale docente e Ata.
assegnato all'organico
distrettuale possono essere
disposte successivamente a
quelle del restante
personale.
ART.
5 - Organizzazione delle
attività
1. Le
attività del centro sono
permanenti.
2. Le
offerte integrate di
istruzione e di formazione,
concordate territorialmente,
debbono essere comunque
garantite nelle loro varie
articolazioni per almeno 200
giorni all'anno.
3. Il
collegio dei docenti
dell'istituzione scolastica
presso cui funziona il
centro delibera in ordine
alla programmazione delle
attività, sulla base di
puntuali proposte formulate
dal coordinamento del
personale di cui all'art. 9.
4. Inoltre
il collegio dei docenti,
sentito il coordinamento
degli operatori del centro,
definisce i modelli
organizzativi per le diverse
attività, in base alle
reali esigenze dell'utenza e
alla effettiva possibilità
di risposta legata a una
gestione efficace e
responsabile delle risorse,
fissando:
a) il
calendario delle varie
attività (giorni di
svolgimento per settimana,
numero delle ore giornaliere
e settimanali, distribuzione
nell'anno);
b)
l'offerta formativa secondo
singoli percorsi negoziati,
articolati per gruppi
interesse, attività
laboratoriali, stage,
attività
individualizzate...
5. Per
realizzare tale flessibilità
si applicherà quanto
previsto dagli artt. 41 e 50
del CCCNL del 1995,
rispettivamente per il
personale docente e per il
personale Ata, in ordine
alla pianificazione annuale
delle attività e
all'articolazione flessibile
su base plurisettimanale
dell'orario.
6. Le
funzioni di competenza dei
docenti, da svolgere in modo
integrato e coordinato con
gli altri operatori del
centro, sono:
- attività
di accoglienza e ascolto;
- analisi
dei bisogni dei singoli
utenti;
-
definizione di itinerari
formativi che identifichino
obiettivi riconoscibili
sulla base delle situazioni
individuali dei soggetti,
delle risorse, delle
strutture e delle competenze
disponibili;
-
attuazione di specifici
interventi, come
articolazione del progetto
definito con il singolo,
attraverso gruppi di
interesse, di
approfondimento, attività
individualizzata ed altro;
- azioni
di tutoraggio e di
valutazione individuale;
- attività
di coordinamento sia sul
versante organizzativo e
didattico, che su quello
riferito al rapporto con
enti e/o agenzie coinvolte
nelle attività per gli
adulti, anche finalizzate ad
azioni di informazione e di
orientamento all'utenza;
- attività
di programmazione e di
monitoraggio.
7. Il
personale impegnato nelle
attività dei centri opera
per l'acquisizione di saperi
che permettano una reale
integrazione culturale e
sociale e che sostengano e
accompagnino i percorsi di
formazione professionale per
facilitare l'inserimento o
il reinserimento nel mondo
del lavoro, in relazione
alle dimensioni:
comunicazione, progettualità,
operatività. Pertanto gli
assi culturali di
riferimento dovranno essere:
- i
linguaggi e le culture;
- l'alfabetizzazione
alla multimedialità;
- la
formazione relazionale come
conoscenza del sistema
sociale, ambientale,
economico, geografico.
8. I
docenti utilizzano il valore
formativo delle discipline,
gli altri operatori le
specificità delle attività
proposte, per realizzare
opportunità che debbono
consentire di acquisire,
consolidare e sviluppare:
- la
flessibilità come
disponibilità a cambiare e
innovare;
-
l'analisi dei punti di vista
e delle realtà come
approccio alle altre
culture.
- la
visione sistemica come saper
inquadrare la propria
attività in quella
complessiva
dell'organizzazione;
- la
padronanza dei linguaggi e
delle tecnologie più
diffuse;
-
l'apprendimento continuo
come disponibilità ad
aggiornarsi e ad apprendere;
- lo
spirito partecipativo come
capacità di lavorare con
gli altri;
- lo
spirito di autocritica come
capacità di valutarsi.
9 L'orario
dei docenti è regolato dal
vigente CCNL. Su proposta
del collegio dei docenti, il
coordinatore attribuisce
eventuali incarichi
specifici e formula gli
orari congruenti
all'assolvimento dei compiti
sopra indicati.
ART.
6 - Negoziazione del
percorso - Patto formativo
1. Nella
fase di accoglienza, i
docenti, in modo coordinato
e integrato con gli altri
operatori del centro,
acquisiscono elementi di
conoscenza allo scopo di
fare emergere le risorse, i
bisogni, le aspettative e
gli interessi di ciascun
iscritto. All'interno delle
risorse personali verranno
individuati crediti
culturali, sulla base delle
esperienze formative e di
lavoro di ciascuno.
2. In
relazione agli elementi
raccolti il gruppo docente,
presieduto dal coordinatore,
d'intesa con gli altri
operatori, effettua la
negoziazione con ogni
iscritto per la definizione
dello specifico percorso di
istruzione e formazione,
fissando obiettivi,
metodologie e tempi atti a
conseguirlo, nonché le
modalità di adattamento, di
verifica in itinere e di
valutazione.
3. La
risultante del processo che
vede coinvolti docenti e
operatori del centro e
ciascun adulto interessato
è pertanto il patto
formativo: elemento fondante
di esso è quindi l'analisi
iniziale della realtà di
ciascuno. Il patto formativo
va reso esplicito e
formalizzato.
4. Nel
patto formativo di coloro
che intendono conseguire il
titolo di licenza elementare
o media vengono indicati i
rispettivi docenti (di
scuola elementare e media)
che faranno parte, per
ciascun interessato,
rispettivamente delle
commissioni di esame di cui
al successivo art. 7,
prevedendo di norma per la
scuola media la presenza di
due docenti di lettere, un
docente di lingua straniera,
un docente di scienze
matematiche e un docente di
educazione tecnica.
ART.
7 - Valutazione esami,
libretto, certificazioni
1. Al
termine delle attività
realizzate dal centro è
previsto il rilascio di una
o più delle seguenti
certificazioni:
a) titolo
di licenza elementare;
b) titolo
di licenza media;
c)
attestato delle attività di
professionalizazione o di
riqualificazione
professionale, nei casi in
cui siano state attivate
specifiche intese;
d)
attestato delle attività di
cultura generale seguite.
2. Le
prove d'esame, per coloro
per i quali è previsto
all'interno del patto
formativo il conseguimento
del titolo di licenza
elementare o di licenza
media, vengono predisposte
al termine delle attività,
anche in periodi non
coincidenti con quelli dei
corsi ordinari in relazione
a specifici progetti
finalizzati.
3. Gli
esami di licenza elementare
consistono in due prove
scritte riguardanti l'una
l'area delle competenze
linguistiche, l'altra quella
delle competenze
logico-matematiche e in una
prova orale consistente in
un colloquio. Tutte le prove
hanno carattere individuale.
4. Il
colloquio, che esclude
qualunque separata
valutazione di singole
materie, è inteso ad
accertare il grado di
competenze acquisito da
ciascun candidato.
5. Gli
esami di licenza media
consistono in due prove
scritte individuali, di cui
una in italiano mirata agli
aspetti culturali e più
specificatamente di
carattere sociale, storico,
ambientale, l'altra mirata a
quelli più specificatamente
di carattere
matematico-scientifico
operativo.
6. La
prova orale individuale
consisterà in un colloquio
a carattere
interdisciplinare che,
partendo dalla discussione
degli elaborati delle prove
scritte e tenuto conto del
percorso definito e svolto
in base al patto formativo,
pervenga a un accertamento e
a una valutazione delle
capacità di espressione, di
giudizio e di sistemazione
culturale acquisite
dall'allievo e della
consapevolezza dei
fondamentali valori etici e
civili.
7. Le
commissioni d'esame di
licenza elementare sono
formate dai docenti indicati
nel patto formativo e da due
docenti di scuola
elementare, designati dal
coordinatore e scelti
preferibilmente tra docenti
che abbiano particolare
esperienza nel settore della
promozione culturale degli
adulti.
8. Della
commissione d'esame di
licenza media fanno parte i
docenti individuati nel
patto formativo, come
indicato all'articolo 6.1
Presidenti saranno nominati
con le modalità previste
dalla normativa vigente,
preferibilmente, fra coloro
che abbiano esperienza nella
promozione culturale degli
adulti.
9. Alle
commissioni di esame possono
essere aggregati esperti per
la valutazione delle
competenze sulla lingua
d'origine, relativamente ai
candidati la cui lingua
madre non sia l'italiano.
10. In
sede di valutazione di
ammissione agli esami di
licenza elementare o di
licenza media i docenti
responsabili valuteranno la
coerenza del percorso svolto
in relazione a quanto
indicato nel patto
formativo.
11. Per
ogni adulto rientrato in
formazione, e istituito un
libretto personale in cui,
oltre ai crediti
riconosciuti in ingresso,
sono indicate le attività
effettivamente svolte con
l'annotazione della durata
oraria e dell'area culturale
e professionale relativa e
l'annotazione sintetica
delle competenze raggiunte,
i titoli o gli attestati
acquisiti.
12 Gli
elementi contenuti nel
libretto personale assumono
valore di crediti formativi
individuali e pertanto sono
concordati con i soggetti
che, per effetto di intese e
convenzioni, hanno
partecipato alla
realizzazione delle attività
previste nel patto formativo
del singolo.
13. Le
modalità di certificazione
per il rilascio di
attestazioni inerenti alla
prima formazione
professionale sono previste
dalle intese con i soggetti
pubblici e privati che
concorrono alla
realizzazione delle attività,
secondo le indicazioni e gli
orientamenti al riguardo
formulate dal comitato
provinciale.
14. Per i
frequentanti che non abbiano
conseguito il titolo di
studio e/o l'attestato
professionale e culturale
previsti nel patto
formativo, gli eventuali
crediti acquisiti sono
indicati nel libretto
personale. Il coordinatore
del centro rilascia agli
interessati una
dichiarazione di frequenza.
ART.
8 - Formazione in servizio e
aggiornamento
1. La
formazione in servizio e
l'aggiornamento del
personale rappresentano
azione prioritaria e
qualificante per il
rinnovamento e lo sviluppo
dell'educazione in età
adulta, nel quadro
dell'educazione per tutto
l'arco della vita, tenuto
conto delle esperienze
internazionali che
valorizzano anche gli
apporti dei fruitori del
servizio, quali parti attive
del processo di
apprendimento.
2. In
relazione agli specifici
bisogni formativi,
l'amministrazione
scolastica, in
collaborazione con IRRSAE,
università, associazioni
professionali, enti
culturali e scientifici,
favorirà la promozione e
l'attivazione di iniziative
di aggiornamento per il
personale dirigente,
docente, e Ata sulla base
degli obiettivi individuati
e dei criteri definiti in
sede di contrattazione
decentrata nazionale e
provinciale, tenendo
presenti le proposte
formulate dai centri e dai
comitati provinciali. Sarà
favorita la partecipazione
di personale scolastico
appartenente ai diversi
gradi e ordini
congiuntamente ai soggetti
che operano a qualunque
titolo operano nelle
iniziative di istruzione e
formazione in età adulta.
3.
Nell'ambito della
contrattazione decentrata
provinciale in materia,
verranno individuate le
modalità di partecipazione
del personale, avendo cura
di contemperare il
diritto-dovere
all'aggiornamento degli
operatori scolastici con le
esigenze dell'utenza. In
tale sede potrà essere
presa in considerazione
anche la sospensione dello
svolgimento delle attività,
salva la possibilità di un
eventuale recupero dei
giorni di attività, se
necessario, ai fini del
completamento delle
iniziative programmate.
4
L'Amministrazione
scolastica, d'intesa con gli
IRRSAE avrà cura di
diffondere e di coordinare
l'informazione delle
iniziative di aggiornamento
e formazione e di far
conoscere, a conclusione
delle stesse, i relativi
esiti.
ART.
9 - Organi collegiali
1. Il
diritto di assemblea dei
frequentanti rimane regolato
dalle norme contenute negli
articoli 12 e seguenti del
dlgs 16 aprile 1994, n. 297.
2. È
istituito il coordinamento
di tutto il personale
impegnato nella
realizzazione delle attività
didattiche e formative del
centro.
3. Alle
riunioni del consiglio di
istituto o di circolo
dell'istituzione scolastica
che ha la responsabilità
amministrativa del centro,
al fine di promuovere la
progettualità relativa
all'educazione in età
adulta, partecipano, a
titolo consultivo, due
rappresentanti dei docenti
del centro e due
rappresentanti dei
frequentanti appositamente
designati, rispettivamente,
dai docenti e dai
frequentanti del centro
medesimo. È invitato a
partecipare, altresì, allo
stesso titolo, un
rappresentante per ciascuno
degli enti o dei soggetti
con cui si sono stipulate
intese.
4. Il
gruppo docente del centro è
competente a organizzare la
propria attività in base
all'impostazione e alla
gestione didattica dei
percorsi.
ART.
10 - Comitato provinciale
per l'educazione degli
adulti
1. Il
provveditore agli studi
istituisce il comitato
provinciale per l'istruzione
e la formazione in età
adulta.
2. Il
comitato è presieduto dallo
stesso provveditore ed è
composto da rappresentanti
dei vari settori di
istruzione, esperti di
educazione in età adulta,
rappresentanti degli enti
locali e dei soggetti
pubblici e privati che
svolgono un ruolo attivo per
garantire l'incontro fra
domanda e offerta di
formazione.
3. Il
comitato provinciale ha il
compito di:
a)
analizzare periodicamente i
bisogni e le domande
potenziali, in raccordo con
gli organismi territoriali
che si occupano di domanda e
offerta di formazione e
lavoro, in raccordo anche
con l'osservatorio
provinciale per la
promozione del successo
formativo;
b)
progettare e coordinare
iniziative, interventi e
servizi a livello
territoriale per
l'educazione in età adulta,
proponendo l'istituzione dei
centri e l'assegnazione
dell'organico funzionale;
c)
programmare la fase di
informazione e
pubblicizzazione;
d)
promuovere accordi e intese
per la realizzazione di
interventi integrati
individuando i criteri di
rilascio degli attestati;
e)
assistere i centri nella
ricerca e analisi della
domanda, nella progettazione
della offerta, nella
verifica, attivando anche
specifiche iniziative di
monitoraggio e valutazione;
f)
favorire, a livello
provinciale e
interprovinciale, lo studio
e la riflessione sulle
questioni didattiche e
organizzative, la raccolta e
lo scambio di esperienze,
anche individuando uno o più
centri per la
documentazione;
g)
promuovere attività di
formazione in servizio e di
aggiornamento.
4. Al
termine di ciascun ciclo
annuale di attività il
comitato rimette
all'Osservatorio previsto
dall'articolo 12 del CCNL
una relazione tecnica,
illustrativa delle
iniziative realizzate in
ambito provinciale.
ART.
11 - Comitato tecnico
nazionale
1. Presso
il ministero pubblica
istruzione è costituito un
comitato tecnico nazionale
con compiti di indirizzo,
monitoraggio, assistenza e
verifica degli interventi di
istruzione e formazione in
età adulta.
2. Il
comitato tecnico nazionale,
presieduto dal
sottosegretario di stato
delegato, è composto da
funzionari
dell'amministrazione
scolastica, ispettori
tecnici, dirigenti
scolastici ed esperti di
educazione in età adulta.
3. Il
comitato tecnico nazionale
opera in relazione con i
soggetti pubblici e privati
impegnati in programmi di
studio, di ricerca, di
intervento collegati alla
formazione e al mondo del
lavoro, raccordandosi con le
strutture coerenti alle
proprie finalità.
ART.
12 - Indirizzo, assistenza e
monitoraggio
1. Fermo
restando che l'iniziativa
della progettualità è
assegnata al centro, azioni
di indirizzo e di assistenza
saranno promosse dal
comitato provinciale, a
supporto delle innovazioni
introdotte con la presente
ordinanza.
2. Allo
stesso scopo il ministero
della pubblica istruzione,
avvalendosi del comitato
tecnico nazionale, fornisce
linee di indirizzo e
promuove intese a livello
nazionale e regionale.
3. Il
monitoraggio e le
valutazioni di primo livello
avverranno a cura del
centro, in base agli
indirizzi elaborati a
livello provinciale.
4. Il
ministero della pubblica
istruzione, sulla base delle
indicazioni fornite dal
comitato tecnico nazionale,
avvia, con apposita ricerca,
il monitoraggio
dell'innovazione introdotta
e assicura la necessaria
assistenza e la diffusione
della documentazione.
ART.
13 - Disposizioni
transitorie
1. I
centri destinati a
funzionare per l'anno
scolastico 1997/98 verranno
istituiti, di massima, entro
la data del 30 settembre
1997.
2. In
attesa che i centri
territoriali permanenti
vengano istituiti in tutti
gli ambiti territoriali, i
provveditori agli studi
possono istituire corsi
finalizzati all'alfabetizzazione
culturale e corsi di scuola
media per adulti sulla base
degli assetti ordinamentali
esistenti, ferma restando
l'opportunità che tutte le
attività di educazione
rivolte agli adulti vengano
realizzate negli stessi
contesti, anche con
l'eventuale integrazione di
moduli orari gestiti in
collaborazione con la
formazione professionale.
3. Sono in
ogni caso immediatamente
efficaci le disposizioni
della presente ordinanza che
risultino comunque
applicabili, anche dove non
siano istituiti i centri
territoriali permanenti.
4. I corsi
vengono istituiti sulla base
delle iscrizioni pervenute
entro il 15 settembre di
ciascun anno. La verifica
delle iscrizioni viene fatta
al 30 settembre.
5. Ai
corsi potranno essere
ammessi, nel limite del 25%,
anche soggetti che siano già
in possesso del titolo di
studio. Tale limite potrà
essere superato quando siano
stati elaborati progetti di
percorsi integrati in
collaborazione con la
formazione professionale.
6. Nei
limiti delle risorse
assegnate, l'accesso alle
attività è consentito
anche durante l'anno
scolastico, se il collegio
dei docenti accerta
l'esistenza delle condizioni
per il raggiungimento degli
obiettivi che l'utente si
prefigge.
7. In via
transitoria il docente
proveniente dalla classe di
concorso 33 A (educazione
tecnica) viene assegnato al
centro territoriale o ai
corsi altrimenti istituiti,
nei limiti delle risorse
disponibili in ambito
provinciale.
8. La
presente ordinanza, avente
carattere permanente, viene
inviata agli organi di
controllo per il visto e la
registrazione.
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