REGOLAMENTO
RECANTE NORME DI ORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto
il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e in particolare l'articolo 75;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare gli articoli 1, comma 3,
lettera q), 19 e 21;
Visto
l'articolo 137 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto
il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 luglio 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 18 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
23 del 29 gennaio 1997 concernente le
dotazioni organiche del Ministero della
pubblica istruzione;
Vista
la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2000;
Sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Udito
il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi, nell'adunanza del 3
aprile 2000;
Acquisiti
i pareti delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 14
luglio 2000;
Viste
le osservazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio
2000, concernente il regolamento di
organizzazione del Ministero della
pubblica istruzione, formulate dalla
Corte dei conti con note in data 6
settembre 2000, e in data 12 ottobre
2000;
Ritenuto
di dover aderire ai rilievi della Corte
dei conti e conseguentemente di dover
modificare il testo del predetto
decreto;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adotata nella riunione del 27
ottobre 2000;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri
della funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica;
E
m a n a
il
seguente regolamento:
Art.
1.
Articolazione
del Ministero
1.
Il Ministero della pubblica istruzione,
di seguito denominato
"Ministero", e' articolato, a
livello centrale, in due dipartimenti e
tre servizi di livello dirigenziale
generale a norma dell'articolo 75 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2.
I dipartimenti assumono rispettivamente
la denominazione di Dipartimento per lo
sviluppo dell'istruzione e di
Dipartimento per i servizi nel
territorio. Nell'ambito dei predetti
Dipartimenti sono individuati gli uffici
di livello dirigenziale generale di cui
agli articoli 3 e 4.
3.
I servizi assumono la denominazione di
servizio per gli affari
economico-finanziari, servizio per
l'automazione informatica e
l'innovazione tecnologica e servizio per
la comunicazione.
4.
Il Ministero e' articolato, a livello
periferico, in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale
generale, uno per ciascuna regione. Tali
uffici, a norma dell'articolo 6, comma
2, si organizzano per funzioni e, sul
territorio provinciale, per servizi di
consulenza e supporto alle istituzioni
scolastiche.
5.
Con decreti ministeriali di natura non
regolamentare, adottati a norma
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni, sono
individuati gli uffici di livello
dirigenziale non generale e i loro
compiti.
6.
Ciascun Dipartimento, servizio e ufficio
scolastico regionale provede alla
gestione del personale del Ministero
assegnato e in particolare alla gestione
della mobilita' interna e della
formazione specialistica per l'esercizio
delle funzioni di competenza, nel
rispetto delle norme dei contratti
collettivi in vigore.
7.
Sui provvedimenti di attuazione del
presente regolamento aventi riflessi
sull'organizzazione e sul rapporto di
lavoro sono sentite, a norma
dell'articolo 19 della legge 15 marzo
1997, n. 59, le organizzazioni sindacali
aventi titolo a partecipare alla
contrattazione.
8.
Al conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici dirigenziali si
provvede con le modalita' previste
dall'articolo 19 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
Art.
2.
Attribuzioni
dei capi dei Dipartimenti
1.
I capi dei Dipartimenti svolgono compiti
di coordinamento, direzione e controllo
degli uffici compresi nel dipartimento
al fine di assicurare la continuita'
delle funzioni dell'amministrazione e
sono responsabili, ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo
n. 29 del 1993, dei risultati
complessivamente raggiunti in attuazione
degli indirizzi del Ministro.
2.
Dal capo del Dipartimento dipendono
funzionalmente gli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso. Il capo del
Dipartimento puo' promuovere progetti
che coinvolgono le competenze di piu'
uffici dirigenziali generali compresi
nel dipartimento, affidandone il
coordinamento ad uno dei dirigenti
preposti a tali uffici.
3.
Il capo del Dipartimento svolge le
funzioni di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto legislativo n. 300 del 1999
a mezzo di uffici posti alle sue dirette
dipendenze.
Art.
3.
Dipartimento
per lo sviluppo dell'istruzione
1.
Il Dipartimento per lo sviluppo
dell'istruzione comprende i seguenti
uffici di livello dirigenziale generale:
a)
Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici;
b)
Direzione generale per la formazione
l'aggiornamento del personale della
scuola;
c)
Direzione generale per le relazioni
internazionali.
2.
La Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici svolge, in
particolare, i compiti relativi agli
ordinamenti, ai curricoli e ai programmi
scolastici; alla definizione delle
classi di concorso e dei programmi delle
prove concorsuali del personale della
scuola; alla ricerca e all'innovazione
nei diversi gradi e settori
dell'istruzione, avvalendosi a tal fine
della collaborazione dell'Istituto
nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa;
alla materia degli esami, delle
certificazioni e del riconoscimento di
titoli di studio stranieri;
all'individuazione delle priorita' in
materia di valutazione e alla promozione
di appositi progetti, alla vigilanza
sull'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione e
sull'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa. La Direzione generale
per la formazione e aggiornamento del
personale della scuola provvede, in
particolare, alla definizione degli
indirizzi generali nelle materie di
competenza. La Direzione generale per le
relazioni internazionali cura,
coordinandosi con i competenti uffici
del Dipartimento per i servizi nel
territorio, le relazioni internazionali,
inclusa la collaborazione con l'Unione
europea e con gli organismi
internazionali.
3.
Il Dipartimento fornisce le linee di
indirizzo generale, nelle materie di
propria competenza, agli uffici
scolastici regionali e ne verifica la
coerenza di attuazione.
4.
Nell'ambito del Dipartimento e'
istituito il servizio di segreteria del
Consiglio superiore della pubblica
istruzione.
Art.
4.
Dipartimento
per i servizi nel territorio
1.
Il Dipartimento per i servizi nel
territorio comprende i seguenti uffici
di livello dirigenziale generale:
a)
Direzione generale per l'organizzazione
dei servizi nel territorio;
b)
Direzione generale per l'istruzione
post-secondaria e degli adulti e per i
percorsi integrati;
c)
Direzione generale del personale della
scuola e dell'amministrazione;
d)
Direzione generale per lo status dello
studente, per le politiche giovanili e
per le attivita' motorie.
2.
La Direzione generale per
l'organizzazione dei servizi nel
territorio svolge, in particolare, i
compiti relativi: alla definizione degli
indirizzi per l'organizzazione dei
servizi nel territorio e per la
valutazione della loro efficienza, al
fine di garantire il coordinamento
dell'organizzazione e l'uniformita' dei
relativi livelli in tutto il territorio
nazionale; ai servizi per l'integrazione
degli studenti in situazione di handicap
e per l'accoglienza e integrazione degli
studenti immigrati; agli indirizzi in
materia di vigilanza sulle scuole e
corsi di istruzione non statale e sulle
scuole straniere in Italia; alla
vigilanza sull'Agenzia per la formazione
e l'istruzione professionale di cui
all'articolo 88 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e sulla
Fondazione museo nazionale della scienza
e della tecnologia "Leonardo da
Vinci" di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n.
258, alla vigilanza o sorveglianza di
cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del
testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei
confronti degli altri enti ivi previsti;
ai problemi generali del territorio, nel
rispetto delle competenze delle regioni,
segnatamente quelli relativi al diritto
allo studio, al dimensionamento delle
istituzioni scolastiche, alla
distribuzione territoriale delle scuole
e degli indirizzi di studio,
all'edilizia scolastica. La Direzione
generale per l'istruzione
post-secondaria e degli adulti e per i
percorsi integrati, fatte comunque salve
le competenze delle regioni, svolge le
funzioni dell'amministrazione della
pubblica istruzione in materia di
percorsi integrati di istruzione e
formazione; educazione ed istruzione
permanente degli adulti; istruzione
superiore non universitaria, ivi
compresa l'istruzione e formazione
tecnica superiore. La Direzione generale
per lo status dello studente, per le
politiche giovanili e per le attivita'
motorie svolge, in particolare, i
compiti relativi:
alla
materia dello status dello studente;
agli indirizzi e alle strategie
nazionali in materia di rapporti della
scuola con lo sport;
alle
strategie sulle attivita' e
sull'associazionismo degli studenti e
sulle politiche sociali in favore dei
giovani; al supporto dell'attivita'
della conferenza nazionale dei
presidenti delle consulte provinciali
degli studenti; ai rapporti con le
associazioni dei genitori e al supporto
della loro attivita'. La Direzione
generale del personale della scuola e
dell'amministrazione svolge, in
particolare, i compiti relativi: alla
definizione degli indirizzi generali e
alla disciplina giuridica ed economica
del rapporto di lavoro e di nuovi
modelli di prestazione del servizio del
personale scolastico e, d'intesa con il
Dipartimento per lo sviluppo
dell'istruzione, alla relativa
contrattazione; all'attuazione delle
direttive del Ministro in materia di
politiche del personale amministrativo e
tecnico del Ministero, nonche' al
reclutamento, alla formazione generale,
alle relazioni sindacali, alla
contrattazione e alla mobilita'.
3.
Il Dipartimento, per la parte afferente
ai rapporti internazionali, nelle matene
di propria competenza collabora con il
Dipartimento per lo sviluppo
dell'istruzione. Al Dipartimento e'
affidata l'organizzazione del servizio
del contenzioso, per l'assolvimento
delle funzioni strumentali comuni ai
dipartimenti e ai servizi
dell'amministrazione centrale e per la
formulazione degli indirizzi in materia
all'amministrazione periferica. Il
Dipartimento fornisce le linee di
indirizzo generale, nelle materie di
propria competenza, agli uffici
regionali scolastici e ne verifica la
coerenza di attuazione.
Art.
5.
S
e r v i z i
1.
I servizi sono uffici di livello
dirigenziale generale non equiparati ad
uffici dirigenziali dipartimentali, per
l'esercizio di funzioni strumentali di
interesse comune ai dipartimenti e agli
uffici scolastici regionali. Essi si
articolano in uffici di livello
dirigenziale non generale. I servizi
forniscono il supporto necessario nei
tempi utili per l'efficace esercizio
dell'azione amministrativa, secondo le
direttive generali del Ministro e quelle
dei Capi dei Dipartimenti.
2.
Il servizio per gli affari
economico-finanziari svolge attivita' di
consulenza ed assistenza tecnica sulle
materie giuridico-contabili di
competenza dei diversi uffici centrali e
periferici; anche sulla base dei dati
forniti dagli uffici competenti,
predispone le relazioni tecniche sui
provvedimenti normativi; avvalendosi dei
dati forniti dai Dipartimenti, dagli
altri servizi e dagli uffici scolastici
regionali, rileva il fabbisogno
finanziario del Ministero della pubblica
istruzione. Sulla base delle direttive
del Ministro, cura la redazione del
bilancio, le operazioni di variazione ed
assestamento, la redazione delle
proposte per la legge finanziaria, l'attivita'
di rendicontazione al Parlamento ed agli
organi di controllo; predispone i
programmi di ripartizione delle risorse
finanziarie rinvenienti da leggi, fondi
e provvedimenti che le destinano ad
obiettivi comuni dei Dipartimenti, dei
servizi e degli uffici; predispone gli
atti connessi con l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai vari centri di
responsabilita' ed ai centri di costo;
attende
ai servizi generali dell'amministrazione
centrale; coordina i programmi di
acquisizione delle risorse finanziarie,
in relazione alle diverse fonti di
finanziamento; monitora e analizza i
flussi finanziari; cura la gestione
amministrativa e contabile delle
attivita' strumentali, contrattuali e
convenzionali di carattere generale e
comune agli uffici dell'amministrazione
centrale; da' consulenza legale
all'amministrazione periferica in
materia contrattuale, previa intesa con
i competenti uffici e fatte salve le
competenze in materia spettanti al
servizio di cui al comma 3;
fornisce
le indicazioni necessarie per la
gestione amministrativa e contabile
delle istituzioni scolastiche.
3.
Il servizio per l'automazione
informatica e l'innovazione tecnologica
cura i rapporti con gli aggiudicatari
delle gare per la fornitura dei servizi
concernenti il sistema informativo
vigilando sull'applicazione dei
contratti; cura i rapporti con i
dipartimenti, gli altri servizi e gli
uffici scolastici regionali per
l'utilizzazione del sistema informativo
e lo sviluppo di nuove procedure;
pianifica le attivita' del sistema
informativo con riferimento alle
applicazioni e agli sviluppi del sistema
stesso;
fornisce
le necessarie elaborazioni statistiche;
formula piani per le politiche di
innovazione tecnologica; provvede alla
definizione di standard tecnologici e
alla consulenza alla scuole in materia
di strutture tecnologiche; conduce studi
e sperimentazioni di nuove soluzioni
tecnologiche; provvede alla creazione di
infrastrutture di supporto ai servizi in
rete, anche in collaborazione con enti e
soggetti esterni. Presso il servizio e'
allocato l'ufficio di statistica
istituito presso il Ministero a norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322; tale ufficio,
avvalendosi anche degli apporti del
sistema informativo, costituisce una
struttura di servizio per tutte le
articolazioni organizzative del
Ministero.
4.
Il servizio per la comunicazione
coordina la comunicazione istituzionale
anche con riguardo agli strumenti
multimediali e alla rete Intranet;
coordina il sito Web
dell'amministrazione; promuove attivita'
e convenzioni editoriali, pubblicitarie
e campagne di comunicazione; analizza le
domande di servizi e prestazioni
attinenti l'informazione e la sua
divulgazione; promuove monitoraggi e
indagini demoscopiche; e' responsabile
dell'ufficio relazioni col pubblico a
livello centrale e coordina e indirizza
l'attivita' degli uffici relazioni col
pubblico a livello periferico; cura i
rapporti con il Dipartimento
informazione ed editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art.
6.
Uffici
scolastici regionali
1.
In ciascun capoluogo di regione e'
istituito l'ufficio scolastico
regionale, di livello dirigenziale
generale, che costituisce un autonomo
centro di responsabilita'
amministrativa, al quale sono assegnate
tutte le funzioni gia' spettanti agli
uffici periferici dell'amministrazione
della pubblica istruzione a norma della
vigente legislazione. Esso assorbe gli
uffici scolastici regionali di cui
all'articolo 613 del testo unico
approvato con decreto legislativo n. 297
del 1994, che sono soppressi alla data
di entrata in vigore del presente
regolamento, ed esercita le funzioni non
trasferite alle istituzioni scolastiche
o non riservate all'amministrazione
centrale dal presente regolamento, o non
conferite alle regioni e agli enti
locali.
2.
L'ufficio scolastico regionale, sentita
la regione, si articola per funzioni e
sul territorio; a tale fine sono
istituiti, a livello provinciale, con
possibilita' di articolazione a livello
subprovinciale, servizi di consulenza e
supporto alle istituzioni scolastiche,
anche per funzioni specifiche.
3.
L'ufficio scolastico regionale svolge le
sue funzioni in raccordo con i
dipartimenti e con i servizi centrali.
Esso vigila sull'attuazione degli
ordinamenti scolastici, sui livelli di
efficacia dell'attivita' formativa e
sull'osservanza degli standard
programmati, promuove la ricognizione
delle esigenze formative e lo sviluppo
della relativa offerta sul territorio in
collaborazione con la regione e gli enti
locali; cura l'attuazione delle
politiche nazionali per gli studenti,
formula al servizio per gli affari
economico-finanziari e ai dipartimenti
le proprie proposte per l'assegnazione
delle risorse finanziarie e di
personale; provvede alla costituzione
della segreteria del consiglio regionale
dell'istruzione a norma dell'articolo 4
del decreto legislativo 30 giugno 1999,
n. 233; cura i rapporti con
l'amministrazione regionale e con gli
enti locali, per quanto di competenza
statale e nel rispetto comunque
dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, relativamente all'offerta
formativa integrata, all'educazione
degli adulti; esercita la vigilanza
sulle scuole e corsi di istruzione non
statali e sulle scuole straniere in
Italia; fornisce assistenza e supporto
alle istituzioni scolastiche e vigila
sul loro funzionamento nel rispetto
dell'autonomia ad esse riconosciuta;
assegna alle istituzioni scolastiche le
risorse finanziarie; assegna alle
istituzioni scolastiche le risorse di
personale ed esercita tutte le
competenze in materia, ivi comprese
quelle attinenti alle relazioni
sindacali, non attribuite alle
istituzioni scolastiche o non riservate
all'amministrazione centrale; assicura,
con i modi e gli strumenti piu'
opportuni, la diffusione delle
informazioni. Il dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale, in
particolare, stipula i contratti
individuali con i dirigenti scolastici
ed emette i relativi atti di incarico.
Nell'esercizio dei propri compiti il
dirigente dell'ufficio regionale si
avvale dei servizi funzionali e
territoriali, nonche' dell'Istituto
regionale di ricerca educativa.
4.
Presso ciascun ufficio scolastico
regionale e' costituito l'organo
collegiale di cui all'articolo 75, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. Esso e' cosi' composto: il
dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, che lo presiede;
tre
rappresentanti dello Stato, di cui due
scelti dal predetto dirigente tra il
personale della scuola; due
rappresentanti della regione; due
rappresentanti degli enti locali
territoriali designati, rispettivamente,
dalle corrispondenti articolazioni
regionali dell'Unione delle province
d'Italia (UPI) e dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). Il
predetto organo collegiale si dota di un
regolamento interno di organizzazione,
sulla base degli indirizzi concordati in
sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto
delle competenze definite dalle leggi
statali e regionali.
5.
La proposta di cui all'articolo 5, comma
5, lettera g) del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nei confronti dei
dirigenti preposti agli uffici
scolastici regionali e' formulata dal
capo del Dipartimento del territorio,
sentito il capo del Dipartimento per lo
sviluppo dell'istruzione.
6.
Nella regione Valle d'Aosta e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano
seguitano ad applicarsi, per quanto
concerne l'organizzazione
dell'amministrazione scolastica, le
disposizioni previste dai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione o
in base ad essi adottate. Nella regione
siciliana seguita ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione
adottate con decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7.
Il dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, con proprio atto
da adottarsi entro novanta giorni
dall'adozione del decreto di cui
all'articolo 1, comma 5, determina
l'articolazione dell'ufficio scolastico
regionale ai sensi del comma 2 del
presente articolo, nonche' la decorrenza
del passaggio delle competenze ai nuovi
uffici. Da tale data sono soppressi i
provveditorati agli stadi e il relativo
personale e' assegnato alle nuove
funzioni.
Art.
7.
Conferenza
permanente dei dirigenti generali
1.
I capi dei Dipartimenti, i dirigenti
generali del Ministero preposti agli
uffici di livello dirigenziale generale
compresi nei Dipartimenti, ai servizi e
agli uffici scolastici periferici si
riuniscono in Conferenza per trattare le
questioni attinenti al coordinamento
dell'attivita' dei rispettivi uffici. La
conferenza e' presieduta, a turno, dai
capi dei Dipartimenti, che provvedono a
convocarla periodicamente, almeno ogni
tre mesi.
2.
Il Ministro e il Capo di Gabinetto
possono partecipare alle sedute della
Conferenza, qualora lo ritengano
opportuno.
3.
Il servizio di segreteria necessario per
i lavori della Conferenza e' assicurato
dall'ufficio di Gabinetto.
Art.
8.
Ruolo
del personale e dotazione organica
1.
La dotazione organica del personale
dell'amministrazione della pubblica
istruzione e' rideterminata, nei limiti
della spesa per le dotazioni organiche
di personale previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 30 luglio 1996, a norma
dell'articolo 75, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
segue:
a)
relativamente al personale dirigenziale
da preporre ai dipartimenti, la
dotazione organica e' determinata nel
numero di 2 unita';
b)
relativamente al personale dirigenziale
da preporre agli uffici di livello
dirigenziale generale, la dotazione
organica e' rideterminata nel numero di
28 unita';
c)
relativamente al restante personale con
qualifica dirigenziale, la dotazione
organica e' ridotta, complessivamente, a
767 unita';
d)
relativamente alle unita' di personale
non dirigenziale, la dotazione organica
e' rideterminata secondo le allegate
tabelle A e B.
2.
Alla realizzazione dei procedimenti di
cui all'articolo 75, comma 5, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, si provvede anche con le risorse
derivanti dalla rideterminazione delle
dotazioni organiche di cui al presente
articolo.
3.
La dotazione organica di cui al presente
articolo e' ridotta in relazione ai
trasferimenti di personale da
effettuarsi in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e con
le procedure ivi previste.
4.
L'attuazione del presente regolamento
non puo' comunque comportare aggravi di
spesa.
Art.
9.
Abrogazioni
1.
Sono abrogati, a norma dell'articolo 17,
commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto
1988, n. 400, gli articoli 611, 613,
commi 1 e 2, 614; commi 1, 2 e 3, 615,
comma 1, 616, 621 e 622 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297. Gli obblighi di cui
agli articoli 613, comma 3, e 614, comma
4, del medesimo testo unico si intendono
riferiti alle sedi dei nuovi uffici
periferici dell'amministrazione.
Il
presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 6 novembre 2000
CIAMPI
Amato,
Presidente del Consiglio dei Ministri
De
Mauro, Ministro della pubblica
istruzione
Bassanini,
Ministro della funzione pubblica
Visco,
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
Visto,
il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 3
TABELLA
A (Articolo 8, comma 3) a Pag. 15
TABELLA
B (Articolo 8, comma 3)a Pag. 16
N
O T E
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note
alle premesse:
-
Si riporta il testo dell'art. 87 della
Costituzione:
"Art.
87. - Il Presidente della Repubblica e'
il Capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale.
Puo'
inviare messaggi alle Camere.
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
Ha
il comando delle Forze armate, presiede
il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede
il Consiglio superiore della
magistratura.
Puo'
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.".
-
Si riporta il testo dell'art. 17, commi
2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.".
"4-bis.
L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate,
con regolamenti emanati ai sensi del
comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente
del Consiglio dei Ministri e con il
Ministro del tesoro, nel rispetto dei
princi'pi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a)
riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione
politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b)
individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro
organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita'
eliminando le duplicazioni funzionali;
c)
previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d)
indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e)
previsione di decreti ministeriali di
natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.".
-
Si riporta il testo dell'art. 75 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art.
75 (Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria). - 1.
Le disposizioni relative al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, limitatamente all'area
dell'istruzione non universitaria, fatta
salva l'ulteriore fase di riordino in
attuazione del presente titolo, si
applicano a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
A tal fine l'organizzazione, la
dotazione organica, l'individuazione dei
dipartimenti e degli uffici di livello
dirigenziale generale e la definizione
dei rispettivi compiti sono stabiliti
con regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica
l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
2.
Il regolamento di cui al comma 1 si
attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
individuazione dei dipartimenti in
numero non superiore a due e
ripartizione fra essi dei compiti e
delle funzioni secondo criteri di
omogeneita', coerenza e completezza;
b)
eventuale individuazione, quali uffici
di livello non equiparato ad ufficio
dirigenziale dipartimentale, di servizi
autonomi di supporto, in numero non
superiore a tre, per l'esercizio di
funzioni strumentali di interesse comune
ai dipartimenti, con particolare
riferimento ai compiti in materia di
informatizzazione, comunicazione ed
affari economici.
3.
Relativamente alle competenze in materia
di istruzione non universitaria, il
Ministero ha organizzazione periferica,
articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale
generale, quali autonomi centri di
responsabilita' amministrativa, che
esercitano tra le funzioni residuate
allo Stato in particolare quelle
inerenti all'attivita' di supporto alle
istituzioni scolastiche autonome ai
rapporti con le amministrazioni
regionali e con gli enti locali, ai
rapporti con le universita' e le agenzie
formative, al reclutamento e alla
mobilita' del personale scolastico,
ferma restando la dimensione provinciale
dei ruoli del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare,
alla assegnazione delle risorse
finanziarie e di personale alle
istituzioni scolastiche. Ai fini di un
coordinato esercizio delle funzioni
pubbliche in materia di istruzione e'
costituito presso ogni ufficio
scolastico regionale un organo
collegiale a composizione mista, con
rappresentanti dello Stato, della
regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il
coordinamento delle attivita' gestionali
di tutti i soggetti interessati e la
valutazione della realizzazione degli
obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici
regionali e del relativo organo
collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. A decorrere dalla entrata in vigore
del regolamento stesso, sono soppresse
le sovrintendenze scolastiche regionali
e, in relazione all'articolazione sul
territorio provinciale, anche per
funzioni, di servizi di consulenza e
supporto alle istituzioni scolastiche,
sono contestualmente soppressi i
provveditorati agli studi.
4.
In relazione all'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
riordino dell'area dell'istruzione non
universitaria e' definitivamente attuato
entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza
della spesa per le dotazioni organiche
di personale previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 1996.
5.
Fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 4 il
Ministro della pubblica istruzione e'
autorizzato a sperimentare anche con
singoli atti modelli organizzativi
conformi alle disposizioni del presente
decreto legislativo che consentano
l'aggregazione di compiti e funzioni
omogenee con attribuzione delle connesse
responsabilita' amministrative e
contabili al dirigente preposto. Per
tali finalita' e' altresi' autorizzato a
promuovere i procedimenti di formazione,
riconversione e riqualificazione
necessari in relazione alla nuova
organizzazione e alle competenze
dell'amministrazione.
-
Si riporta il testo degli art. 1, comma
3, lettera q), 19 e 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione ammini strativa):
"3.
Sono esclusi dall'applicazione dei commi
1 e 2 le funzioni e i compiti
riconducibili alle seguenti materie;
q)
istruzione universitaria, ordinamenti
scolastici, programmi scolastici,
organizzazione generale dell'istruzione
scolastica e stato giuridico del
personale.".
"Art.
19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione
delle norme previste dal presente capo
aventi riflessi sull'organizzazione del
lavoro o sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti sono sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.".
"Art.
21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi
si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema
formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni
dell'amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in
materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del
diritto allo studio nonche' gli elementi
comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e
programmazione definiti dallo Stato,
sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal
fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione
secondaria, della personalita' giuridica
degli istituti tecnici e professionali e
degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli
istituti di istruzione, anche in deroga
alle norme vigenti in materia di
contabilita' dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli istituti educativi,
tenuto conto delle loro specificita'
ordinamentali.
2.
Ai fini di quanto previsto nel comma 1,
si provvede con uno o piu' regolamenti
da adottare ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel termine di nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
sulla base dei criteri generali e
princi'pi direttivi contenuti nei commi
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere
delle competenti commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni
dalla richiesta di parere alle
commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati. Con i
regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di
cui all'art. 355 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, con quelle della
presente legge.
3.
I requisiti dimensionali ottimali per
l'attribuzione della personalita'
giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma
1, anche tra loro unificate nell'ottica
di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di
istruzione, e le deroghe dimensionali in
relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono
individuati in rapporto alle esigenze e
alla varieta' delle situazioni locali e
alla tipologia dei settori di istruzione
compresi nell'istituzione scolastica. Le
deroghe dimensionali saranno
automaticamente concesse nelle province
il cui territorio e' per almeno un terzo
montano, in cui le condizioni di
viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4.
La personalita' giuridica e l'autonomia
sono attribuite alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1 a mano a
mano che raggiungono i requisiti
dimensionali di cui al comma 3
attraverso piani di dimensionamento
della rete scolastica, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte
le funzioni amministrative che per loro
natura possono essere esercitate dalle
istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia
sara' accompagnato da apposite
iniziative di formazione del personale,
da una analisi delle realta'
territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche
per l'adozione dei conseguenti
interventi perequativi e sara'
realizzato secondo criteri di
gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5.
La dotazione finanziaria essenziale
delle istituzioni scolastiche gia' in
possesso di personalita' giuridica e di
quelle che l'acquistano ai sensi del
comma 4 e' costituita dall'assegnazione
dello Stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che si
suddivide in assegnazione ordinaria e
assegnazione perequativa. Tale dotazione
finanziaria e' attribuita senza altro
vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per lo
svolgimento delle attivita' di
istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna
tipologia e di ciascun indirizzo di
scuola.
6.
Sono abrogate le disposizioni che
prevedono autorizzazioni preventive per
l'accettazione di donazioni, eredita' e
legati da parte delle istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli istituti
superiori di istruzione artistica, delle
fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge o di regolamento
in materia di avviso ai successibili.
Sui cespiti ereditari e su quelli
ricevuti per donazione non sono dovute
le imposte in vigore per le successioni
e le donazioni.
7.
Le istituzioni scolastiche che abbiano
conseguito personalita' giuridica e
autonomia ai sensi del comma 1 e le
istituzioni scolastiche gia' dotate di
personalita' e autonomia, previa
realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di
cui al comma 4, hanno autonomia
organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello
nazionale.
8.
L'autonomia organizzativa e' finalizzata
alla realizzazione della flessibilita',
della diversificazione, dell'efficienza
e dell'efficacia del servizio
scolastico, alla integrazione e al
miglior utilizzo delle risorse e delle
strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento
con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante
superamento dei vincoli in materia di
unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di
organizzazione e impiego dei docenti,
secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche, materiali e temporali,
fermi restando i giorni di attivita'
didattica annuale previsti a livello
nazionale, la distribuzione dell'attivita'
didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi
obblighi annuali di servizio dei docenti
previsti dai contratti collettivi che
possono essere assolti invece che in
cinque giorni settimanali anche sulla
base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9.
L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali
del sistema nazionale di istruzione, nel
rispetto della liberta' di insegnamento,
della liberta' di scelta educativa da
parte delle famiglie e del diritto ad
apprendere. Essa si sostanzia nella
scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, da adottare nel
rispetto della possibile pluralita' di
opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e
nel rispetto delle esigenze formative
degli studenti. A tal fine, sulla base
di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 71, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali
di istituto, fermi restando il monte
annuale orario complessivo previsto per
ciascun curriculum e quello previsto per
ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun
tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della
produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10.
Nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa e didattica le istituzioni
scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate,
ampliamenti dell'offerta formativa che
prevedano anche percorsi formativi per
gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione
scolastica, iniziative di utilizzazione
delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di
raccordo con il mondo del lavoro,
iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e,
nell'ambito di accordi tra le regioni e
l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi.
Le istituzioni scolastiche autonome
hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti
del proficuo esercizio dell'autonomia
didattica e organizzativa. Gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro
europeo dell'educazione, la Biblioteca
di documentazione pedagogica e le scuole
ed istituti a carattere atipico di cui
alla parte I, titolo II, capo III, del
testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come enti finalizzati al
supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11.
Con regolamento adottato ai sensi del
comma 2 sono altresi' attribuite la
personalita' giuridica e l'autonomia
alle accademie di belle arti, agli
istituti superiori per le industrie
artistiche, ai conservatori di musica,
alle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, secondo i princi'pi
contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle
specificita' proprie di tali
istituzioni.
12.
Le universita' e le istituzioni
scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire
attivita' di aggiornamento, di ricerca e
di orientamento scolastico e
universitario.
13.
Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme regolamentari di cui
ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse
incompatibili, la cui ricognizione e'
affidata ai regolamenti stessi. Il
Governo e' delegato ad aggiornare e
coordinare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore delle predette
disposizioni regolamentari, le norme del
testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
apportando tutte le conseguenti e
necessarie modifiche.
14.
Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono emanate le istruzioni
generali per l'autonoma allocazione
delle risorse, per la formazione dei
bilanci, per la gestione delle risorse
ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di
tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni
delle istituzioni scolastiche, anche in
attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E'
abrogato il comma 9 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15.
Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'
delegato ad emanare un decreto
legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di
livello nazionale e periferico che tenga
conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo
apporto delle diverse componenti e delle
minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche
professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a)
armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei
nuovi organi con le competenze
dell'amministrazione centrale e
periferica come ridefinita a norma degli
articoli 12 e 13 nonche' con quelle
delle istituzioni scolastiche autonome;
b)
razionalizzazione degli organi a norma
dell'art. 12, comma 1, lettera p);
c)
eliminazione delle duplicazioni
organizzative e funzionali, secondo
quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d)
valorizzazione del collegamento con le
comunita' locali a norma dell'art. 12,
comma 1, lettera i);
e)
attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 59 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del
principio della liberta' di
insegnamento.
16.
Nel rispetto del principio della
liberta' di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di
nuove figure professionali del personale
docente, ferma restando l'unicita' della
funzione, ai capi d'istituto e'
conferita la qualifica dirigenziale
contestualmente all'acquisto della
personalita' giuridica e dell'autonomia
da parte delle singole istituzioni
scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica
dirigenziale sono individuati con
decreto legislativo integrativo delle
disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei seguenti
criteri:
a)
l'affidamento, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali
scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, di
gestione di risorse finanziarie e
strumentali, con connesse
responsabilita' in ordine ai risultati;
b)
il raccordo tra i compiti previsti dalla
lettera a) e l'organizzazione e le
attribuzioni dell'amministrazione
scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c)
la revisione del sistema di
reclutamento, riservato al personale
docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita'
previste dall'art. 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d)
l'attribuzione della dirigenza ai capi
d'istituto attualmente in servizio,
assegnati ad una istituzione scolastica
autonoma, che frequentino un apposito
corso di formazione.
17.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti
scolastici sara' disciplinato in sede di
contrattazione collettiva del comparto
scuola, articolato in autonome aree.
18.
Nell'emanazione del regolamento di cui
all'art. 13 la riforma degli uffici
periferici del Ministero della pubblica
istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle regioni
ed agli enti locali anche in materia di
programmazione e riorganizzazione della
rete scolastica.
19.
Il Ministro della pubblica istruzione
presenta ogni quattro anni al
Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista
nel presente articolo, una relazione sui
risultati conseguiti, anche al fine di
apportare eventuali modifiche normative
che si rendano necessarie.
20.
Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con propria legge la
materia di cui al presente articolo nel
rispetto e nei limiti dei propri statuti
e delle relative norme di attuazione.
20-bis.
Con la stessa legge regionale di cui al
comma 20 la regione Valle d'Aosta
stabilisce tipologia, modalita' di
svolgimento e di certificazione di una
quarta prova scritta di lingua francese,
in aggiunta alle altre prove scritte
previste dalla legge 10 dicembre 1997,
n. 425. Le modalita' e i criteri di
valutazione delle prove d'esame sono
definiti nell'ambito dell'apposito
regolamento attuativo, d'intesa con la
regione Valle d'Aosta. E' abrogato il
comma 5 dell'art. 3 della legge 10
dicembre 1997, n. 425".
-
Si riporta il testo dell'art. 137 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, recante: "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59":
"Art.
137 (Competenze dello Stato). - 1.
Restano allo Stato, ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59, i compiti e le
funzioni concernenti i criteri e i
parametri per l'organizzazione della
rete scolastica, previo parere della
conferenza unificata, le funzioni di
valutazione del sistema scolastico, le
funzioni relative alla determinazione e
all'assegnazione delle risorse
finanziarie a carico del bilancio dello
Stato e del personale alle istituzioni
scolastiche, le funzioni di cui all'art.
138, comma 3, del presente decreto
legislativo.
2.
Restano altresi' allo Stato i compiti e
le funzioni amministrative relativi alle
scuole militari ed ai corsi scolastici
organizzati, con il patrocinio dello
Stato, nell'ambito delle attivita'
attinenti alla difesa e alla sicurezza
pubblica, nonche' i provvedimenti
relativi agli organismi scolastici
istituiti da soggetti extracomunitari,
ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389".
-
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, reca:
"Razionalizzazione
della organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione
della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421".
Note
all'art. 1:
-
Per il testo dell'art. 75 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per
il testo dell'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e per il testo dell'art. 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le
note alle premesse.
-
Si riporta il testo dell'art. 19 del
citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29:
"Art.
19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).
- 1. Per il conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale e per
il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto
della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita'
professionale del singolo dirigente,
anche in relazione ai risultati
conseguiti in precedenza, applicando di
norma il criterio della rotazione degli
incarichi. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103, del
codice civile.
2.
Tutti gli incarichi di direzione degli
uffici delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato,
secondo le disposizioni del presente
articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a
sette anni, con facolta' di rinnovo.
Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli
obiettivi da conseguire, la durata
dell'incarico, salvi i casi di revoca di
cui all'art. 21, nonche' il
corrispondente trattamento economico.
Quest'ultimo e' regolato ai sensi
dell'art. 24 ed ha carattere
onnicomprensivo.
3.
Gli incarichi di segretario generale di
Ministeri, gli incarichi di direzione di
strutture articolate al loro interno in
uffici dirigenziali generali e quelli di
livello equivalente sono conferiti con
decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'art.
23 o, con contratto a tempo determinato,
a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal
comma 6.
4.
Gli incarichi di direzione degli uffici
di livello dirigenziale generale sono
conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della
prima fascia del ruolo unico di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo
ruolo unico ovvero, con contratto a
tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali
richieste dal comma 6.
5.
Gli incarichi di direzione degli uffici
di livello dirigenziale sono conferiti,
dal dirigente dell'ufficio di livello
dirigenziale generale, ai dirigenti
assegnati al suo ufficio ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6.
Gli incarichi di cui ai commi precedenti
possono essere conferiti con contratto a
tempo determinato, e con le medesime
procedure, entro il limite del 5 per
cento dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia del ruolo unico e del 5 per
cento dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia del ruolo unico e del 5 per
cento di quelli appartenti alla seconda
fascia a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati o
aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o
che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro, o provenienti dai settori della
ricerca, della docenza universitaria,
delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il
trattamento economico puo' essere
integrato da una indennita' commisurata
alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della
temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per
il periodo di durata del contratto, i
dipendenti di pubbliche amministrazioni
sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita'
di servizio.
7.
Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui ai commi precedenti
sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per
inosservanza delle direttive generali e
per i risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel
caso di risoluzione consensuale del
contratto individuale di cui al comma 2
dell'art. 24.
8.
Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui al comma 3 possono
essere confermati, revocati, modificati
o rinnovati entro novanta giorni dal
voto sulla fiducia al Governo. Decorso
tale termine, gli incarichi per i quali
non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale
scadenza.
9.
Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e'
data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati,
allegando una scheda relativa ai titoli
ed alle esperienze professionali dei
soggetti prescelti.
10.
I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali
svolgono, su richiesta degli organi di
vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive,
di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per
l'utilizzazione dei predetti dirigenti
sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11.
Per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per il Ministero degli affari
esteri nonche' per le amministrazioni
che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia, la ripartizione
delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai
rispettivi ordinamenti.
12.
Per il personale di cui all'art. 2,
comma 4, il conferimento degli incarichi
di funzioni dirigenziali continuera' ad
essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.
Note
all'art. 2:
-
Si riporta il testo dell'art. 21 del
citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29:
"Art.
21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1.
I risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione o il
mancato raggiungimento degli obiettivi,
valutati con i sistemi e le garanzie
determinati con i decreti legislativi di
cui all'art. 17 della legge 15 marzo
1997, n. 59, comportano per il dirigente
interessato la revoca dell'incarico,
adottata con le procedure previste
dall'art. 19, e la destinazione ad altro
incarico, anche tra quelli di cui
all'art. 19, comma 10, presso la
medesima amministrazione ovvero presso
altra amministrazione che vi abbia
interesse.
2.
Nel caso di grave inosservanza delle
direttive impartite dall'organo
competente o di ripetuta valutazione
negativa, ai sensi del comma 1, il
dirigente, previa contestazione e
contraddittorio, puo' essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi, di
livello dirigenziale corrispondente a
quello revocato, per un periodo non
inferiore a due anni. Nei casi di
maggior gravita' l'amministrazione puo'
recedere dal rapporto di lavoro, secondo
le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi.
3.
I provvedimenti di cui al comma 2 sono
adottati previo conforme parere di un
comitato di garanti, i cui componenti
sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il comitato
e' presieduto da un magistrato della
Corte dei conti, con esperienza nel
controllo di gestione, designato dal
Presidente della Corte dei conti; di
esso fanno parte un dirigente della
prima fascia del ruolo unico di cui
all'art. 23, eletto dai dirigenti del
medesimo ruolo con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui al
comma 3 del medesimo articolo e
collocato fuori ruolo per la durata del
mandato, e un esperto scelto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri
tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa e del
lavoro pubblico. Il parere viene reso
entro trenta giorni dalla richiesta;
decorso inutilmente tale termine, si
prescinde dal parere. Il comitato dura
in carica tre anni. L'incarico non e'
rinnovabile.
4.
In attesa dell'emanazione dei decreti
legislativi di cui all'art. 17 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di
cui al presente articolo la valutazione
dei risultati negativi viene effettuata
nelle forme previste dall'art. 20.
5.
Restano ferme le disposizioni vigenti
per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia,
delle carriere diplomatica e prefettizia
e delle Forze armate.".
-
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5
del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"5.
Nell'esercizio dei poteri di cui ai
precedenti commi 3 e 4, in particolare,
il capo del Dipartimento:
a)
determina i programmi per dare
attuazione agli indirizzi del Ministro;
b)
alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione
dei programmi secondo principi di
economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al
pubblico interesse;
c)
svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento di controllo e di
vigilanza nei confronti degli uffici del
Dipartimento;
d)
promuove e mantiene relazioni con gli
organi competenti dell'Unione europea
per la trattazione di questioni e
problemi attinenti al proprio
Dipartimento;
e)
adotta gli atti per l'utilizzazione
ottimale del personale secondo criteri
di efficienza, disponendo gli opportuni
trasferimenti di personale all'interno
del Dipartimento;
f)
e' sentito dal Ministro ai fini
dell'esercizio del potere di proposta
per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale, ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g)
puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi
di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale, ai sensi
dell'art. 19, comma 7, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e,
comunque, viene sentito nel relativo
procedimento;
h)
e' sentito dal Ministro per l'esercizio
delle attribuzioni a questi conferite
dall'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio1993, n.
29.".
Note
all'art. 4:
-
Si riporta il testo dell'art. 88 del
citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300:
"Art.
88 (Agenzia per la formazione e
l'istruzione professionale). - 1. E'
istituita, nelle forme di cui agli
articoli 8 e 9 del presente decreto,
l'agenzia per la formazione e istruzione
professionale.
2.
All'agenzia sono trasferiti, con le
inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, i compiti
esercitati dal Ministero del lavoro e
previdenza sociale e dal Ministero della
pubblica istruzione in materia di
sistema integrato di istruzione e
formazione professionale.
3.
Ai fini di una compiuta attuazione del
sistema formativo integrato e di un
equilibrato soddisfacimento sia delle
esigenze della formazione professionale,
connesse anche all'esercizio, in
materia, delle competenze regionali, sia
delle esigenze generali del sistema
scolastico, definite dal competente
Ministero, l'agenzia svolge, in
particolare, i compiti statali di cui
all'art. 142 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, ad eccezione di
quelli cui si riferiscono le lettere a)
e l) del comma 1, e di quelli inerenti
alla formazione scolastica e di
formazione tecnica superiore. In tale
quadro, l'agenzia esercita la funzione
di accreditamento delle strutture di
formazione professionale che agiscono
nel settore e dei programmi integrati di
istruzione e formazione anche nei corsi
finalizzati al conseguimento del titolo
di studio o diploma di istruzione
secondaria superiore. L'agenzia svolge,
inoltre, attivita' di studio, ricerca,
sperimentazione, documentazione,
informazione e assistenza tecnica nel
settore della formazione professionale.
4.
Lo statuto dell'agenzia e' approvato con
regolamento emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, su proposta dei Ministri del
lavoro, della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica. E' altresi' sentita la
conferenza per i rapporti permanenti tra
Stato, regioni e province autonome. Lo
statuto conferisce compiti di controllo
gestionale ad un organo a composizione
mista Stato-regioni.
5.
L'agenzia e' sottoposta alla vigilanza
del Ministro del lavoro e del Ministro
della pubblica istruzione, per i profili
di rispettiva competenza, nel quadro
degli indirizzi definiti d'intesa fra i
predetti Ministri. I programmi generali
di attivita' dell'agenzia sono approvati
dalle autorita' statali competenti
d'intesa con la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato e le regioni e
province autonome. L'autorita' di
vigilanza esercita i compiti di cui
all'art. 142, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo
statuto dell'agenzia prevede che il
direttore sia nominato d'intesa dal
Ministro della pubblica istruzione e dal
Ministro del lavoro.
6.
Con regolamenti adottati con le
procedure di cui al comma 4, su proposta
anche dei Ministri di settore, possono
essere trasferiti all'agenzia, con le
inerenti risorse, le funzioni inerenti
alla formazione professionale svolte da
strutture operanti presso Ministeri o
amministrazioni pubbliche.
7.
All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999,
n. 50, dopo il numero 8, e' aggiunto il
seguente: "9) formazione e
istruzione professionale ".
-
Si riporta il testo dell'art. 4 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n.
258, (Riordino del centro europeo
dell'educazione, della biblioteca di
documentazione pedagogica e
trasformazione in Fondazione del museo
nazionale della scienza e della tecnica
"Leoardo da Vinci", a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59):
"Art.
4 (Museo della scienza e della tecnica).
- 1. Il Museo nazionale della scienza e
della tecnica "Leonardo da Vinci di
Milano, ente pubblico istituito con
legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto
alla vigilanza del Ministero della
pubblica istruzione a decorrere dal 1o
gennaio 2000 e' trasformato nella
"Fondazione Museo nazionale della
scienza e della tecnologia Leonardo da
Vinci , ed acquista personalita'
giuridica di diritto privato a norma
degli articoli 12 e seguenti del codice
civile, alla data di pubblicazione dello
statuto.
2.
Il consiglio di amministrazione del
Museo nazionale della scienza e della
tecnica "Leonardo da Vinci adotta a
maggioranza assoluta, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, lo statuto della
nuova fondazione, che e' sottoposto
all'approvazione del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che deve
intervenire entro sessanta giorni dalla
sua ricezione ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il
consiglio di amministrazione dell'ente
resta in carica fino all'elezione del
primo consiglio di amministrazione
successivo all'entrata in vigore dello
statuto della fondazione.
3.
Ove lo statuto non sia adottato nel
termine di cui al comma 2, il Ministro
della pubblica istruzione nomina un
commissario che provvede ad adottarlo
nei novanta giorni successivi.
4.
Lo statuto disciplina i compiti e la
struttura organizzativa della
fondazione, ne individua le categorie di
partecipanti, gli organi di
amministrazione e scientifici, le
modalita' della loro elezione e i
relativi poteri, la loro durata, gli
ambiti di attivita' e i controlli di
gestione e di risultato; esso prevede
che del consiglio di amministrazione,
oltre a rappresentanti di enti pubblici
e privati, alle persone fisiche e
giuridiche che intendano dare il loro
costruttivo apporto alla vita della
fondazione, facciano parte
rappresentanti del Ministero della
pubblica istruzione, del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica e del Ministero dei beni
culturali. Le successive delibere
riguardanti modifiche statutarie, lo
scioglimento della fondazione e la
devoluzione del patrimonio sono adottate
con la procedura di cui al comma 2.
5.
Tra le finalita' della Fondazione lo
statuto individua in parti-colare:
a)
la diffusione della conoscenza della
cultura scientifica in tutte le sue
manifestazioni, implicazioni e
interazioni con altri settori del
sapere, anche con riferimento alla
dinamica storica della scienza, della
tecnica e della tecnologia ed alle
prospettive contemporanee e future;
b)
la conservazione, il reperimento, la
valorizzazione e la illustrazione al
pubblico, anche in forma attiva ed
esemplificativa, delle produzioni
materiali e immateriali della scienza,
della tecnica e della tecnologia con
riferimento al passato e alla
contemporaneita', in una prospettiva di
costante aggiornamento del patrimonio
museale.
6.
Il patrimonio della fondazione e'
costituito dai beni mobili e immobili di
proprieta' dell'ente pubblico e della
fondazione preesistente, la quale e'
incorporata a tutti gli effetti dalla
nuova fondazione alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo,
nonche' da lasciti, donazioni ed
erogazioni destinati da enti o privati
ad incremento del patrimonio stesso. Per
esigenze connesse all'espletamento dei
propri compiti, la fondazione puo'
disporre del proprio patrimonio nel
limite del 20% del valore iscritto
nell'ultimo bilancio approvato, con
l'obbligo di procedere alla sua
ricostituzione entro i due esercizi
successivi. Il consiglio di
amministrazione uscente, entro venti
giorni dalla pubblicazione del presente
decreto legislativo procede alla
designazione di uno o piu' esperti
iscritti nel registro dei consulenti
tecnici del tribunale di Milano per la
redazione di stima del patrimonio; ad
essi si applicano le disposizioni
dell'art. 64 del codice di procedura
civile. La relazione sulla stima del
patrimonio contiene la descrizione delle
singole componenti patrimoniali,
l'indicazione del valore attribuito a
ciascuna e dei criteri di valutazione
seguiti.
7.
La "Fondazione nazionale Museo
della scienza e delle tecnica Leonardo
da Vinci , provvede ai suoi compiti con:
a)
i redditi del suo patrimonio;
b)
i contributi ordinari dello Stato;
c)
eventuali contributi straordinari dello
Stato e di enti pubblici;
d)
eventuali proventi della gestione delle
attivita';
e)
eventuali contributi ed assegnazioni,
anche a titolo di sponsorizzazione, da
parte di soggetti o enti pubblici e
privati, italiani e stranieri;
f)
eventuali altre entrate, anche derivanti
dall'esercizio di attivita' commerciali
coerenti con le finalita' della
fondazione.
8.
Ai fini della determinazione del
contributo statale da erogare
annualmente alla fondazione restano in
vigore le disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 2 aprile
1958, n. 332, come modificate dalla
legge 2 maggio 1984, n. 105.
9.
La fondazione e' tenuta agli adempimenti
contabili di cui al decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, per la parte
relativa agli enti non commerciali.
10.
I rapporti di lavoro del personale
attualmente dipendente dal Museo della
scienza e della tecnica di Milano sono
trasferiti alla Fondazione e sono
disciplinati dal codice civile e dalla
contrattazione collettiva di diritto
privato. Fino alla stipulazione del
primo contratto collettivo di lavoro al
personale seguitano ad applicarsi i
contratti collettivi del comparto di
appartenenza alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
I dipendenti conservano comunque i
diritti, compresi quelli relativi al
trattamento di fine rapporto, loro
derivanti dall'anzianita' raggiunta
anteriormente alla stipulazione del
primo contratto collettivo. Entro tre
mesi dalla stipulazione del primo
contratto collettivo di lavoro il
personale puo' optare per la permanenza
nel pubblico impiego e conseguentemente
viene trasferito ad altra
amministrazione ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con precedenza
per la collocazione nei ruoli
dell'amministrazione della pubblica
istruzione o dei beni culturali o nei
ruoli degli Istituti di cui agli
articoli 1 e 2.".
-
Si riporta il testo dell'art. 605, commi
2 e 3 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e
grado):
"2.
Il Ministero esercita la vigilanza o la
sorveglianza sui seguenti enti:
a)
vigilanza sull'ente per le scuole
materne della Sardegna, secondo le
modalita' stabilite dalla legge 1o
giugno 1942, n. 901, istitutiva
dell'ente;
b)
vigilanza sull'ente nazionale di
assistenza magistrale. secondo le
disposizioni del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre
1947, n. 1346, ratificato con la legge
21 marzo 1953, n. 100, e successive
modificazioni e secondo le norme dello
statuto dell'Ente;
sono
iscritti d'ufficio all'ente, e
sottoposti alla ritenuta di cui all'art.
3 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato e
successive modificazioni, gli insegnanti
di ruolo delle scuole elementari
statali, i docenti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo
delle scuole materne statali e i
direttori didattici;
c)
sorveglianza sull'Unione nazionale per
la lotta contro l'analfabetismo nei
limiti conseguenti al disposto dell'art.
2 della legge 2 aprile 1968, n. 470, e
delle disposizioni dello statuto
dell'ente: nel potere di sorveglianza e'
compresa la facolta' di disporre
accertamenti e ispezioni relativamente
all'impiego, da parte dell'ente, del
contributo annuo, a carico dello Stato,
di lire 150 milioni, previsto dall'art.
1 della predetta legge;
d)
vigilanza sull'Opera nazionale
Montessori, secondo quanto previsto
dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16
febbraio 1987, n. 46;
e)
vigilanza sull'ente per il Museo
nazionale della scienza e della tecnica
"Leonardo da Vinci , ai sensi
dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958,
n. 332.
3.
Il Ministero esercita altresi' la
vigilanza su altri enti quando sia
previsto dal rispettivo ordinamento.".
Note
all'art. 5:
-
Si riporta il testo dell'art. 3 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 (Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica,
ai sensi dell'art. 24 della legge 23
agosto 1988, n. 400):
"Art.
3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e
presso le aziende autonome sono
istituiti uffici di statistica, posti
alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2.
Gli uffici di statistica siano ordinati
anche secondo le esigenze di carattere
tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni
ufficio e preposto un dirigente o
funzionario designato dal Ministro
competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3.
Le attivita' e le funzioni degli uffici
statistici delle province, dei comuni e
delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura sono regolate
dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e
dalle relative norme di attuazione,
nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto, gli enti locali, ivi comprese
le unita' sanitarie locali che non vi
abbiano ancora provveduto istituiscono
l'ufficio di statistica anche in forma
associata o consortile. I comuni con
piu' di 100.000 abitanti istituiscono
con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema
statistico nazionale.
4.
Gli uffici di statistica costituiti
presso le prefetture assicurano, fatte
salve le competenze a livello regionale
del commissario del Governo previste
dall'art. 13, comma 1, lettera c), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il
coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale
di tutte le fonti pubbliche preposte
alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate
dall'ISTAT.
5.
Gli uffici di statistica di cui ai commi
2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita'
secondo le direttive e gli atti di
indirizzo emanati dal comitato di cui
all'art. 17.".
Note
all'art. 6:
-
Si riporta il testo dell'art. 613 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado):
"Art.
613 (Ufficio scolastico regionale). - 1.
L'ufficio scolastico regionale, con sede
nel capoluogo di ogni regione, salvo
quanto previsto dagli articoli 617, 618,
e 619, provvede, alle dipendenze del
Ministro, allo svolgimento di compiti
inerenti dalle procedure concorsuali per
il personale della scuola e per il
personale dell'amministrazione
scolastica periferica, al calendario
scolastico, nonche' dei compiti previsti
dalle disposizioni del presente testo
unico. A tale ufficio e' preposto il
sovrintendente scolastico.
2.
Le funzioni di sovrintendente scolastico
sono affidate dal Ministro della
pubblica istruzione, ai sensi degli
articoli 19 e 25 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, a funzionari che
rivestono la qualifica di dirigente.
3.
Alle spese per la fornitura e la
manutenzione dei locali, e per la
fornitura dell'arredamento e degli
impianti dell'acqua, dell'illuminazione,
del riscaldamento e dei telefoni,
provvede l'amministrazione della
provincia in cui ha sede l'ufficio
scolastico regionale. Il relativo onere
e' ripartito tra tutte le province della
circoscrizione regionale in misura
proporzionale al numero degli alunni
delle scuole medie statali funzionanti
in ciascuna di esse.".
-
Si riporta il testo dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233 (Riforma degli organi collegiali
territoriali della scuola, a norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59):
"Art.
4 (Consigli regionali dell'istruzione).
- 1. E' istituito, presso ogni ufficio
periferico regionale
dell'amministrazione della pubblica
istruzione, il consiglio regionale
dell'istruzione. Il consiglio dura in
carica tre anni ed ha competenze
consultive e di supporto
d'amministrazione a livello regionale.
Esso esprime pareri obbligatori in
materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, di attuazione delle
innovazioni ordinamentali, di
distribuzione dell'offerta formativa e
di integrazione tra istruzione e
formazione professionale, di educazione
permanente, di politiche compensative
con particolare riferimento all'obbligo
formativo e al diritto allo studio, di
reclutamento e mobilita' del personale,
di attuazione degli organici funzionali
di istituto.
2.
Il consiglio esprime all'organo
competente parere obbligatorio sui
provvedimenti relativi al personale
docente per i quali la disciplina sullo
stato giuridico preveda il parere di un
organo collegiale a tutela della
liberta' di insegnamento;
3.
Il consiglio e' costituito dai
presidenti dei consigli scolastici
locali, da componenti eletti dalla
rappresentanza del personale della
scuola statale nei consigli scolastici
locali e da tre componenti eletti dai
rappresentanti delle scuole pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute nei
consigli locali e da cinque
rappresentanti designati dalle
organizzazioni rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Del
consiglio fa parte di diritto il
dirigente dell'ufficio periferico
regionale.
4.
Il numero complessivo dei componenti
eletti dai consigli scolastici locali in
rappresentanza del personale scolastico
in servizio nella regione e' determinato
in proporzione al numero degli
appartenenti al personale dirigente,
docente, amministrativo tecnico e
ausiliario in servizio nelle scuole
statali: 14 e 16 seggi quando il
suddetto personale sia rispettivamente
in numero non superiore e superiore a
50.000. E' garantita la rappresentanza
di tre ovvero quattro unita' di
personale docente per ciascun grado di
istruzione nonche' di almeno un
dirigente scolastico e di un
rappresentante del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5.
Il consiglio elegge nel suo seno, a
maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il presidente; qualora nella
prima votazione non si raggiunga la
predetta maggioranza, il presidente e'
eletto a maggioranza relativa dei
votanti.
6.
All'interno del consiglio e' istituita
un'apposita sezione, della quale fanno
parte i docenti eletti dal personale
della scuola, per l'esercizio delle
competenze consultive di cui al comma 2.
7.
Le deliberazioni adottate dal consiglio
in assemblea generale sono valide se e'
presente un terzo dei componenti. Tutti
i pareri, ivi compresi quelli
obbligatori, sono resi nel termine di
trenta giorni. In casi di particolare
urgenza il dirigente dell'ufficio
periferico regionale puo' assegnare un
termine diverso, non inferiore a
quindici giorni. Decorso il termine di
trenta o quello inferiore assegnato dal
dirigente, si puo' prescindere dal
parere.
8.
Il consiglio, nella prima seduta
successiva al suo insediamento, adotta
un regolamento nel quale disciplina la
organizzazione dei propri lavori e
l'attribuzione di specifiche competenze
ad apposite commissioni. Il regolamento
puo' prevedere la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva
presieduta dal dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
9.
Il dirigente dell'ufficio periferico
regionale provvede alla costituzione di
una segreteria del consiglio regionale
dell'istruzione.
10.
Presso l'ufficio periferico regionale
avente sede nella regione Friuli-Venezia
Giulia e' istituito un consiglio
regionale dell'istruzione per le scuole
con lingua di insegnamento slovena,
composto dai rappresentanti del
personale delle predette scuole statali,
pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute eletti nei consigli
scolastici locali, nonche' da tre
rappresentanti designati dalle
organizzazioni rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Ai
predetti consigli si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6,
7, 8, 9 e 11.
11.
I termini e le modalita' per l'elezione
dei componenti dei consigli regionali
sono stabiliti con l'ordinanza di cui
all'art. 2, comma 9.".
-
Per il testo dell'art. 75, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, si vedano le note alle premesse.
-
Si riporta il testo dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali):
"Art.
8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La
conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e
delle comunita' montane, con la
conferenza Stato-regioni.
2.
La conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia
- UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI
e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI.
Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di
enti pubblici.
3.
La conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4.
La conferenza unificata di cui al comma
1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
-
Per il testo dell'art. 5, comma 5,
lettera g), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 2.
-
Si riporta il testo dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 1985, n. 246 (Norme di
attuazione dello statuto della regione
siciliana in materia di pubblica
istruzione):
"Art.
9. - Fino a quando non sara'
diversamente provveduto, per l'esercizio
delle attribuzioni di cui al presente
decreto l'amministrazione regionale si
avvale degli organi e degli uffici
periferici del Ministero della pubblica
istruzione esistenti nel territorio
della regione e del personale ivi in
servizio, il quale nello svolgimento
delle funzioni attribuite alla regione
ha l'obbligo di seguire le direttive
dell'amministrazione regionale.
Le
piante organiche degli uffici e degli
organi periferici, di cui la regione si
avvale per l'esercizio delle funzioni
trasferite con il presente decreto, sono
stabilite dallo Stato, sentita la
regione.
L'amministrazione
regionale esercita nei confronti del
personale di cui al presente articolo,
relativamente all'utilizzazione, le
attribuzioni del Ministero della
pubblica istruzione, salvo i casi in
cui, in base alle vigenti disposizioni,
il provvedimento ministeriale debba
essere preceduto da deliberazioni di
organi collegiali istituiti presso il
Ministero.
I
provvedimenti adottati
dall'amministrazione regionale ai sensi
del comma precedente devono essere
comunicati al Ministero della pubblica
istruzione, il quale puo', entro il
termine di trenta giorni dal
ricevimento, chiederne il riesame.
Trascorso tale termine il provvedimento
diventa esecutivo.".
Note
all'art. 8:
-
Per il testo dell'art. 75, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, si vedano le note alle premesse.
-
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, reca:
"Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note
all'art. 9:
-
Per il testo dell'art. 17, commi 2 e
4-bis della legge 23 agosto 1988, n.
400, si veda nelle note alle premesse.
-
Si riporta il testo degli articoli 611,
613, commi 1 e 2, 614, commi 1, 2 e 3,
615, comma 1, 616, 621 e 622 del testo
unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni
ordine e grado):
"Art.
611 (Ordinamento degli uffici
dell'amministrazione centrale). - 1.
Fino a quando non sara' definito il suo
nuovo ordinamento ai sensi dell'art.
616,
l'amministrazione centrale del Ministero
della pubblica istruzione e' ordinata
come segue:
Direzione
generale del personale e degli affari
generali e amministrativi;
Direzione
generale dell'istruzione elementare;
Direzione
generale dell'istruzione secondaria di
primo grado;
Direzione
generale dell'istruzione classica,
scientifica e magistrale;
Direzione
generale dell'istruzione tecnica;
Direzione
generale dell'istruzione professionale;
Direzione
generale per gli scambi culturali:
Direzione
generale per l'istruzione media non
statale;
Ispettorato
per l'istruzione artistica;
Ispettorato
per l'educazione fisica e sportiva:
Ispettorato
per le pensioni:
Servizio
per la scuola materna".
"Art.
613 (Ufficio scolastico regionale). - 1.
L'Ufficio scolastico regionale, con sede
nel capoluogo di ogni regione salvo
quanto previsto dagli articoli 617, 618
e 619 provvede, alle dipendenze del
Ministro, allo svolgimento di compiti
inerenti alle procedure concorsuali per
il personale della scuola e per il
personale dell'amministrazione
scolastica periferica al calendario
scolastico nonche' dei compiti previsti
dalle disposizioni del presente testo
unico. A tale ufficio e preposto il
sovrintendente scolastico.
2.
Le funzioni di sovrintendente scolastico
sono affidate dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi degli
articoli 19 e 25 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni a funzionari che rivestono
la qualifica di dirigente.".
"Art.
614 (Provveditorato agli studi). - 1. Il
provveditorato agli studi ha sede nel
capoluogo di ogni provincia, salvo
quanto previsto dall'art. 16, comma 2,
lettera f) della legge 8 giugno 1990, n.
142, e quanto previsto dagli articoli
617, 618 e 619 del presente testo unico.
2.
Le funzioni di provveditore agli studi
sono affidate dal Ministro della
pubblica istruzione, ai sensi degli
articoli 19 e 25 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, a funzionari che
rivestono la qualifica di dirigente.
3.
Il provveditore agli studi sovraintende,
alle dipendenze del Ministro, alla
istruzione materna, elementare, media,
secondaria superiore e artistica: vigila
sulla applicazione delle leggi e dei
regolamenti negli istituti di istruzione
e di educazione pubblica e privata della
provincia; dispone nei casi gravi e
urgenti la temporanea sospensione delle
lezioni; promuove e coordina le
iniziative e i provvedimenti utili alla
maggiore efficienza degli studi e svolge
tutti gli altri compiti demandatigli
dalle disposizioni del presente testo
unico e da altre disposizioni di legge.".
"Art.
615 (Personale). - 1. Le dotazioni
organiche del personale
dell'amministrazione della pubblica
istruzione appartenente alle qualifiche
previste dalla legge 11 luglio 1980, n.
312, e dal decreto-legge 28 gennaio
1986, n. 9, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono
provvisoriamente rideterminate ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e sono
successivamente definite ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.".
"Art.
616 (Riorganizzazione degli uffici). -
1. Gli uffici dell'amministrazione
centrale e perifenca della pubblica
istruzione sono ridefiniti ai sensi
degli articoli 2, 5, 6 e 31 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
2.
Nell'ambito della riorganizzazione degli
uffici sono individuati uffici per le
relazioni con il pubblico ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.".
"Art.
621 (Disposizioni particolari per
l'accesso alla qualifica di dirigente
amministrativo). - 1. Le particolari
disposizioni di cui al decreto del
presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 283, continuano ad applicarsi
limitatamente ai concorsi gia' banditi
alla data di entrata in vigore del
presente testo unico.".
"Art.
622 (Disposizioni particolari). - 1. Al
personale di cui al decreto-legge 28
giugno 1988, n. 239, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 1988 n. 353, continuano ad
applicarsi le citate disposizioni
legislative.
2.
Il Ministro della pubblica istruzione
istituisce ed aggiorna annualmente, su
segnalazione dei sovrintendenti
scolastici regionali, l'elenco degli
uffici scolastici provinciali e
regionali che, alla data del 1o gennaio
risultano carenti di personale rispetto
alla pianta organica. Qualora si
verifichino carenze di organico a
livello provinciale, il Ministro
bandisce, con proprio decreto, entro e
non oltre la data del 30 marzo di ogni
anno, concorsi su base regionale, ai
sensi dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, per la copertura dei
posti vacanti, nei limite richiesto
dall'esigenza di non superare l'organico
complessivo dell'Amministrazione. Il
numero dei posti da mettere a concorso,
per le singole province, sara'
proporzionale al numero dei posti ivi
vacanti.
3.
Lo svolgimento dei concorsi e' comunque
subordinato al rispetto delle
disposizioni annualmente fissate dalla
legge finanziaria per le assunzioni nel
pubblico impiego.
4.
I concorsi di cui al comma 2 sono
espletati entro il 31 luglio di ogni
anno, presso gli uffici scolastici
regionali nei medesimi giorni e con le
medesime prove scritte, decise dal
Ministro della pubblica istruzione, per
tutte le sedi dei concorsi.
5.
I vincitori dei concorsi sono nominati
entro la fine dello stesso anno.
6.
Le commissioni esaminatrici, composte
secondo i criteri previsti dalle leggi
vigenti, sono nominate con decrero del
Ministro della pubblica istruzione. I
componenti sono nominati tra i
funzionari e i docenti che prestano
servizio nelle regioni presso i cui
uffici scolastici regionali i concorsi
devono svolgersi.
7.
Le domande di partecipazione ai concorsi
vengono presentate, secondo le modalita'
previste dal bando, presso gli uffici
scolastici regionali competenti.
8.
I vincitori dei concorsi sono assegnati
alle sedi vacanti nella regione in cui
hanno partecipato al concorso e non
possono essere trasferiti, ne' assegnati
a qualsiasi titolo presso uffici
compresi in regioni diverse da quella di
prima assunzione per almeno cinque anni,
salva l'ipotesi di grave
incompatibilita' di cui all'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077.
9.
Il predetto periodo non puo' costituire
titolo preferenziale per i successivi
trasferimenti a domanda.
10.
Sono altresi' vietati i trasferimenti o
le assegnazioni a qualsiasi titolo nelle
province in cui la consistenza del
personale e' pari o superiore rispetto a
quella prevista dalla pianta organica
provinciale.
11.
Si applicano, per quanto non previsto
dal presente articolo, le norme vigenti
in materia di concorsi statali.".
-
Si riporta il testo dell'art. 613, comma
3 e dell'art. 614, comma 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado):
"3.
Alle spese per la fornitura e la
manutenzione dei locali, e per la
fornitura dell'arredamento e degli
impianti dell'acqua, dell'illuminazione,
del riscaldamento e dei telefoni,
provvede l'amministrazione della
provincia in cui ha sede l'ufficio
scolastico regionale. Il relativo onere
e' ripartito tra tutte le province della
circoscrizione regionale in misura
proporzionale al numero degli alunni
delle scuole medie statali funzionanti
in ciascuna di esse.".
"4.
L'amministrazione provinciale e' tenuta
a fornire i locali per il provveditorato
agli studi e a provvedere
all'arredamento e alla manutenzione dei
medesimi.".
ALLEGATI
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