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La
Riforma dei cicli scolastici |
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Art.
1
Sistema educativo di
istruzione e di formazione
1.
Il sistema educativo di istruzione e di formazione
è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione
della persona umana, nel rispetto dei ritmi
dell'età evolutiva, delle differenze e
dell'identità di ciascuno, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza
con le disposizioni in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i principi
sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica
assicura a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le
conoscenze, le capacità e le competenze, generali
e di settore, coerenti con le attitudini e le
scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro anche con
riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di
istruzione si articola nella scuola dell'infanzia,
nel ciclo primario, che assume la denominazione di
scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume
la denominazione di scuola secondaria. Il sistema
educativo di formazione si realizza secondo le
modalità previste dalla legge 24 giugno 1997 n.
196 e dalla legge 17 maggio 1999 n.144.
3. L'obbligo scolastico inizia
al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di
attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età si realizza secondo le
disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di
istruzione e di formazione si realizza
l'integrazione delle persone in situazione di
handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di
Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta nel
rispetto delle norme statutarie, disciplinano
l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo
scolastico anche mediante percorsi integrati di
istruzione e formazione, ferma restando la
responsabilità delle istituzioni scolastiche.
Art. 2
Scuola dell'infanzia
1.
La scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre alla educazione e allo sviluppo
affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle
bambine di età compresa tra i tre e i sei anni,
promuovendone le potenzialità di autonomia,
creatività, apprendimento e operando per
assicurare una effettiva eguaglianza delle
opportunità educative nel rispetto
dell'orientamento educativo dei genitori, concorre
alla formazione integrale dei bambini e delle
bambine.
2. La Repubblica assicura la
generalizzazione dell'offerta formativa di cui al
comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le
bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni,
la possibilità di frequentare la scuola
dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia
nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica realizza i necessari collegamenti da un
lato con il complesso dei servizi all'infanzia,
dall'altro con la scuola di base.
Art. 3
Scuola di base
1.
La scuola di base ha la durata di sette anni ed è
caratterizzata da un percorso educativo unitario e
articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo
degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola
dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base,
attraverso un progressivo sviluppo del curricolo
mediante il graduale passaggio dagli ambiti
disciplinari alle singole discipline, persegue le
seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo
delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi
mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel
tempo;
d) educazione ai princìpi
fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi
di base, anche in relazione alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e
delle capacità di scelta individuali atte a
consentire scelte fondate sulla pari dignità
delle opzioni culturali successive.
3.Le articolazioni interne
dalla scuola di base sono definite a norma del
regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999 n.275.
4. La scuola di base si
conclude con un esame di Stato dal quale deve
emergere anche una indicazione orientativa non
vincolante per la successiva scelta dell'area e
dell'indirizzo.
Art.
4
Scuola secondaria
1.
La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e
si articola nelle aree : aree classico-umanistica,
scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e
musicale. Essa ha la finalità di consolidare,
riorganizzare ed accrescere le capacità e le
competenze acquisite nel ciclo primario, di
sostenere e incoraggiare le attitudini e le
vocazioni degli studenti, di arricchire la
formazione culturale, umana e civile degli
studenti, sostenendoli nella progressiva
assunzione di responsabilità e di offrire loro
conoscenze e capacità adeguate all'accesso
all'istruzione superiore universitaria e non
universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del
lavoro.
Ciascuna area è ripartita in
indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del
numero di quelli esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si
realizza negli attuali istituti di istruzione
secondaria di secondo grado che assumono la
denominazione di "licei".
3. Nei primi due anni, fatte
salve la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso
svolgimento del relativo curricolo, è garantita
la possibilità di passare da un modulo all'altro
anche di aree e di indirizzi diversi, mediante
l'attivazione di apposite iniziative didattiche e
finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno,
se richiesto dai genitori e previsto nei piani
dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, sono realizzate attività
complementari e iniziative formative per collegare
gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà
sociali, culturali, produttive e professionali.
Tali attività si attuano anche in convenzione con
altri istituti, enti e centri di formazione
professionale accreditati dalle regioni, sulla
base di un accordo quadro tra il Ministero della
pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo
dell'obbligo scolastico di cui al comma 3
dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione
attestante il percorso didattico svolto e le
competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni,
ferme restando le discipline obbligatorie,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e
stages possono essere realizzati in Italia o
all'estero anche con brevi periodi di inserimento
nelle realtà culturali, produttive, professionali
e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli
opportuni collegamenti con il sistema dell'
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e
con l'università.
7. La frequenza positiva di
qualsiasi segmento della scuola secondaria,
annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un
credito formativo che può essere fatto valere,
anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area
o da un indirizzo di studi all'altro o nel
passaggio alla formazione professionale.
Analogamente, la frequenza positiva di segmenti
della formazione professionale comporta
l'acquisizione di crediti che possono essere fatti
valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola
secondaria, gli studenti sostengono l'esame di
Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425,
che assume la denominazione dell'area e
dell'indirizzo.
Art.
5
Istruzione e formazione
tecnica superiore, educazione degli adulti e
formazione continua
1.
L'istruzione e formazione tecnica superiore è
disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione
degli adulti si realizzano nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
3. La formazione continua si
realizza nel rispetto delle disposizioni di cui
alla legge 24 giugno 1997, n.196.
Art.6
Attuazione progressiva
dei nuovi cicli
1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il
Governo presenta al Parlamento un programma
quinquennale di progressiva attuazione della
riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione, una deliberazione che
contiene indirizzi specificamente riferiti alle
singole parti del programma.
Il programma è corredato da
una relazione che ne dimostra la fattibilità
nonché la congruità dei mezzi individuati
rispetto agli obiettivi compresa la valutazione
degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle
eventuali riduzioni di spesa ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2.
Il programma comprende, tra
l'altro, un progetto generale di riqualificazione
del personale docente, finalizzato anche alla
valorizzazione delle specifiche professionalità
maturate, nonché alla sua eventuale
riconversione; i criteri generali per la
formazione degli organici di istituto con modalità
tali da consentire l'attuazione dei piani di
offerta formativa da parte delle singole
istituzioni scolastiche; i criteri generali per la
riorganizzazione dei curricoli della scuola di
base e della scuola secondaria, ivi compresi
quelli per la valorizzazione dello studio delle
lingue e per l'impiego delle tecnologie
didattiche; un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture.
2. Il programma di cui al
comma 1 indica tempi e modalità di attuazione
della presente legge. L'operatività di tale
piano, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è
subordinata all'approvazione dello specifico
provvedimento legislativo recante l'indicazione
dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa
copertura.
3. Le somme che si dovessero
rendere disponibili per effetto della riforma sono
riutilizzate con modalità e criteri indicati nel
programma di cui al comma 1 anche ai fini
dell'istituzione di periodi sabbatici volti alla
qualificazione degli insegnanti in servizio. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di
quelle contenute nel programma di cui al comma 1
possono essere emanate durante la progressiva
attuazione del programma stesso.
5. L'effettiva attuazione
della presente legge è verificata dal Parlamento
al termine di ogni triennio successivo alla data
della sua entrata in vigore, sulla base di una
apposita relazione presentata dal Ministro della
pubblica istruzione.
6. All'attuazione della
presente legge si provvede, sulla base delle norme
generali da essa recate, mediante regolamenti da
adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 in conformità agli
indirizzi definiti dalle Camere in ordine al
programma di cui al comma 1, nell'ambito delle
disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento
è acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla
loro conformità agli indirizzi deliberati dalle
Camere e alle norme di legge. Decorsi
quarantacinque giorni dalla richiesta di parere
alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
Ciascun regolamento reca una
ricognizione delle norme abrogate e disposizioni
transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento.
Per gli ambiti di cui
all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275, concernente la definizione dei curricoli,
si provvede con le modalità di cui all'articolo
205 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
7. Il personale docente in
servizio, alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regolamentari che disciplinano
l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha
diritto al mantenimento della sede fino alla sua
definitiva assegnazione, che si realizza tenendo
conto in via prioritaria delle richieste, degli
interessi, dei titoli e delle professionalità di
ciascuno.
8. I titoli universitari ed i
curricoli richiesti per il reclutamento degli
insegnanti della scuola di base sono individuati,
anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, con
regolamento del Ministro della pubblica istruzione
di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, adottato
sulla base degli indirizzi generali definiti dalle
Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.
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