D.L.
n.34 del 3.11.1998
MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
COMUNICATO
STAMPA
La
Camera ha approvato "la legge quadro in materia di
riordino dei cicli dell'istruzione".
Dopo 75 anni la struttura della scuola italiana viene
ridisegnata in funzione del diritto di tutti ad imparare
fino a 18 anni.
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La nuova scuola si articolerà in scuola dell'infanzia
non obbligatoria ma resa accessibile a tutti.
In un ciclo primario (scuola di base) che avrà la
durata di 7 anni e di un ciclo secondario di durata
quinquennale.
La riunificazione in un primo ciclo unitario
dell'istruzione di base consentirà, dal punto di vista
pedagogico, di realizzare un percorso che partendo dalle
basi dei saperi essenziali si sviluppi nei successivi
approfondimenti disciplinari, superando così le cesure
esistenti nell'attuale sistema nel passaggio dalle
elementari alla media inferiore.
I primi due anni del ciclo secondario completeranno il
periodo dell'obbligo scolastico e consentiranno di
preparare gli alunni alle maggiori complessità del
triennio ovvero ad affrontare coscientemente il mondo
della formazione e del lavoro. Non si tratterà di un
biennio unico: una filosofia superata da tempo, ma di un
biennio che accanto alle materie specifiche
dell'indirizzo scelto (classico-umanistico, scientifico,
tecnico, tecnologico, artistico e musicale) conterrà
elementi tali da mantenere desta l'attenzione degli
studenti nei confronti di altri indirizzi e delle realtà
del mondo del lavoro. Ciò, al fine di consentire
ripensamenti e scelte diverse entro la fine del periodo
dell'obbligo.
Il triennio non solo non rinuncerà a nessuno degli
attuali obiettivi ma, forte dell'orientamento più
sicuro degli studenti, potrà ulteriormente
approfondirsi nei contenuti elevando la possibilità del
successo formativo.
Anche nel triennio la nuova scuola non perderà mai il
contatto con la realtà e si impegnerà perché gli
studenti attraverso esperienze formative, stages ed
efficaci contatti con realtà culturali, produttive e
dei servizi, sviluppino la capacità di affrontare
consapevolmente le scelte successive verso l'Università,
la formazione tecnica superiore e il mondo del lavoro.
Roma, 22.9.1999
Ufficio
Stampa
Disegno
di Legge
Riordino
dei Cicli Scolastici
LEGGE
QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE
(TU 3952 e abb.)
Articolo
1.
(Sistema educativo di istruzione e di
formazione).
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione
è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età
evolutiva, delle differenze e dell'identità di
ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e
genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i
principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La
Repubblica assicura a tutti pari opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di
settore, coerenti con le attitudini e le scelte
personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche
realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola
nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che
assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo
secondario, che assume la denominazione di scuola
secondaria. Il sistema educativo di formazione si
realizza secondo le modalità della legge n. 196 del
1997 e della legge n.144 del 1999.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e
termina al quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino
al compimento del diciottesimo anno di età si realizza
secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della
legge n. 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di
formazione si realizza l'integrazione delle persone in
situazione di handicap a norma della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di
Trento e Bolzano e la regione Valle d'Aosta nel rispetto
delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione
dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante
percorsi integrati di istruzione e formazione, fermo
restando la responsabilità delle istituzioni
scolastiche.
Articolo
2.
(Scuola dell'infanzia).
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo,
cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età
compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le
potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e
operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle
opportunità educative nel rispetto dell'orientamento
educativo dei genitori, concorre alla formazione
integrale dei bambini.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione
dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a
tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre
e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola
dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari
collegamenti da un lato con il complesso dei servizi
all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.
Articolo
3.
(Disposizioni relative alla scuola di base).
1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è
caratterizzata da un percorso educativo unitario e
articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli
alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia
e dall'altro al ciclo dell'istruzione secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo
sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio
dagli ambiti disciplinari alle singole discipline,
persegue le seguenti finalità:
a)
acquisizione
e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princìpi fondamentali della
convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in
relazione alla evoluzione sociale, culturale e
scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di
scelta individuali atte a consentire scelte fondate
sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.
3. Le articolazioni interne dalla scuola di base sono
definite a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di
Stato dal quale deve emergere anche una indicazione
orientativa non vincolante per la successiva scelta
dell'area e dell'indirizzo.
Articolo
4.
(Disposizioni relative alla scuola secondaria).
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e
si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica,
tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la
finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le
capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario,
sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni
degli studenti, di arricchire la formazione culturale,
umana e civile degli studenti, sostenendoli nella
progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire
loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso
all'istruzione superiore universitaria e non
universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del
lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche
mediante riordino e riduzione del numero di quelli
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali
istituti di istruzione secondaria di secondo grado che
assumono la denominazione di «licei».
3. Nei primi due anni, fatte salve la
caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo
di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum,
è garantita la possibilità di passare da un modulo
all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante
l'attivazione di apposite iniziative didattiche e
finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai
genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa
delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività
complementari e iniziative formative per collegare gli
apprendimenti curricolari con le diverse realtà
sociali, culturali, produttive e professionali. Tali
attività e iniziative si attuano anche in convenzione
con altri istituti, enti e centri di formazione
professionale accreditati dalle regioni, sulla base di
un accordo quadro tra il Ministero della pubblica
istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico
di cui al comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una
certificazione attestante il percorso didattico svolto e
le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le
discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stages possono essere
realizzati in Italia o all'estero anche con brevi
periodi di inserimento nelle realtà culturali,
produttive, professionali e dei servizi. Verranno
inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con
IFTS e università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della
scuola secondaria, annuale o modulare, comporta
l'acquisizione di un credito formativo che può essere
fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da
un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla
formazione professionale. Analogamente, la frequenza
positiva di segmenti della formazione professionale
comporta l'acquisizione di crediti che possono essere
fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti
sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10
dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione
dell'area e dell'indirizzo.
Articolo
4-bis.
(Formazione superiore non universitaria e
educazione degli adulti).
1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è
disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si
realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n.
196.
Articolo
5.
(Attuazione progressiva dei nuovi cicli).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo presenta al Parlamento
un programma quinquennale di progressiva attuazione
della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione, una deliberazione che
contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole
parti del programma. Il programma è corredato da una
relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la
congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi
compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri
finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Esso comprende, tra l'altro, un progetto generale di
riqualificazione del personale docente, finalizzato
anche alla valorizzazione delle specifiche
professionalità maturate, nonché alla sua eventuale
riconversione; i criteri generali per la formazione
degli organici di istituto con modalità tali da
consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa
da parte delle singole istituzioni scolastiche; i
criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli
della scuola di base e della scuola secondaria, ivi
compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle
lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un
piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e
modalità di attuazione della presente legge.
L'operatività di tale programma, ove questo rilevi
oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello
specifico provvedimento legislativo recante
l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la
relativa copertura.
2-bis. Le somme che si dovessero rendere
disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate
con modalità e criteri indicati nel programma di cui al
comma 1 anche ai fini dell'istituzione di periodi
sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in
serivizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-ter. Disposizioni correttive di quelle
contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere
emanate durante la progressiva attuazione del programma.
3. L'effettiva attuazione della presente legge è
verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio
successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla
base di una apposita relazione presentata dal Ministro
della pubblica istruzione.
4. All'attuazione della presente legge si provvede,
sulla base delle norme generali da essa recate, mediante
regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in conformità
agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al
programma di cui al comma 1, nell'ambito delle
disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunziano sulla loro conformità
agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di
legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Ciascun regolamento reca una
ricognizione delle norme abrogate e disposizioni
transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del
regolamento in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, concernente la definizione dei curricoli,
si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del
testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del
1994.
5. Il personale docente in servizio, alla data di
entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che
disciplinano l'organizzazione dei settori di
appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino
alla sua definitiva assegnazione, che si realizza
tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli
interessi, dei titoli e delle professionalità di
ciascuno.
6. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per
il reclutamento degli insegnanti della scuola di base
sono individuati, anche in deroga a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica adottato sulla base degli
indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di
deliberazione di cui al comma 1
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