Formazione
Classi con alunni in situazione di handicap
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA la L. 23.12.98, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione lo sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma 12, con il quale è stata
prevista la ridefinizione dei criteri e delle modalità di costituzione delle classi che
accolgono alunni in situazione di handicap;
VISTO il proprio decreto 24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV riguardanti,
rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
e la ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in
situazione di handicap;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.L.vo 16.4.94,
n. 297;
VISTA la L. 27.12.97, n. 449, e, in particolare, l'art. 40, commi 1 e 3, concernenti le
modalità di individuazione e di costituzione delle risorse disponibili per l'integrazione
degli alunni portatori di handicap;
VISTA la L. 5.2.92, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
VISTA la L. 15 3.97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9 relativi alla possibilità
di costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri di flessibilità organizzativa e
funzionale;
VISTA la risoluzione approvata in data 20.12.98 con la quale la Camera dei deputati ha
impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado "....salvaguardando il limite di massima di 20 alunni" nelle classi
ove siano ospitati alunni in situazione di handicap;
DECRETA
1. l'art. 10 del D.M. 24.7.98, n. 331 è sostituito dal seguente:
10. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le
sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap
sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la
necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle
esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione
definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti
della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della
stessa scuola.
10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa
classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap
lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap
sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di
tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità
didattica nelle stesse classi.
10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di
handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza
superare, però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto, peraltro,)
previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive
degli alunni interessati, (nonchè delle) unitamente alle condizioni
organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.
10.4 Ai fini previsti dall’art. 40, comma 1, della legge n. 449/98, la
formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi
precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni
organiche provinciali complessive dei personale docente ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L. 23.12.98, n. 448.
10.5 Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle norme
concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e
l'assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche
sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43, si avvale dei
seguenti organismi:
a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che
individua e fissa i criteri generali di attuazione dei piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono
partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in
volta interessate.
b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e
un piano di priorità al Provveditore agli Studi, per i
provvedimenti di competenza.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai
sensi dell'art. 3 della L. 14.1.94, n. 20.
|