Interventi
di educazione alla salute, di
prevenzione dell'insuccesso scolastico
e del disagio
Il
ministro della P.I.
visti
gli artt. 104, 105, 106 e 127 del D.P.R. n.
309 del 9 ottobre 1990 sulle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza; vista la legge 19 luglio
1991 n. 216 relativa ai minori soggetti a
rischio di coinvolgimento in attività
criminose;
visto
l'art. 2 della legge n. 496 dell'8 agosto
1994 sulla conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. n. 370 del 10 giugno
1994 recante interventi urgenti in materia
di prevenzione e rimozione dei fenomeni di
dispersione scolastica;
vista
la circolare ministeriale n. 257 del 9
agosto 1994 per la parte relativa
all'indicazione dei criteri per l'avvio di
piani operativi integrati
interistituzionali;
viste
le circolari ministeriali n. 45 dell'8
febbraio 1995, n. 325 dell'11 ottobre 1995
relative alle attività di prevenzione, di
educazione alla salute e di lotta contro
l'insuccesso scolastico;
visto
il protocollo di intesa stipulato tra il
Ministero della P.I. e l'Unione delle
province d'Italia il 15 dicembre 1995;
visto
il protocollo di intesa stipulato tra il
Ministero della P.I. e l'Associazione
nazionale comuni d'Italia il 4 aprile 1996;
vista
la direttiva n. 133 del 3 aprile 1996
relativa all'apertura delle scuole per la
promozione di iniziative complementari ed
integrative dell'iter formativo degli
allievi;
vista
la direttiva n. 147 del 17 aprile 1996
sull'azione amministrativa e di governo,
emanata ai sensi dell'art. 14, comma 1, del
D.L.vo n. 29 del 3 febbraio 1993;
vista
la C.M. n. 492 del 7 agosto 1996 relativa
agli interventi didattici ed educativi
integrativi nella fase iniziale dell'anno
scolastico 1996/97;
visto
il D.M. del 12 febbraio 1996 del ministro
per gli affari sociali, registrato alla
Corte dei conti in data 20 aprile 1996,
registro n. 1, Presidenza, foglio n. 257,
relativo al finanziamento dei progetti
approvati;
visto
il D.M. 23 luglio 1996 n. 165407 del
ministro del Tesoro, registrato alla Corte
dei conti il 2 agosto 1996, registrato alla
Corte dei conti il 2 agosto 1996, registro
IV Tesoro, foglio n. 92, con il quale sono
state autorizzate le variazioni del bilancio
di questo Ministero per l'iscrizione del
finanziamento di cui sopra;
sentito
il parere del comitato tecnico scientifico
nazionale ai sensi dell'art. 104, commi 3 e
4, del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990;
considerato
che la soddisfazione dei bisogni della
persona in formazione richiede che vengano
raccordati gli interventi di prevenzione
dell'insuccesso scolastico e del disagio con
quelli della promozione della salute e del
benessere;
considerato
che la predetta finalità richiede il
miglioramento complessivo della qualità
dell'offerta formativa ed una progressiva
integrazione delle risorse e degli
interventi sul territorio promossi da
regioni, enti locali, soggetti pubblici e
privati, associazioni ivi comprese quelle
del volontariato;
considerata
la necessità di sostenere, a livello
provinciale, anche per le scuole non
statali, l'attuazione di piani organici ed
unitari di intervento, che assumano la
centralità dei bisogni formativi di ciascun
studente come fondamentale riferimento e che
valorizzino il ruolo sociale della famiglia;
considerato
che il raggiungimento delle finalità e
degli obiettivi fissati dalle disposizioni
sopra citate deve avvenire sulla base delle
indicazioni determinate a livello nazionale
e secondo criteri di trasparenza.
Emana
la
seguente direttiva
Art.
1
- Ambiti disciplinari -
1.
Con la presente direttiva si forniscono
linee di indirizzo per la presentazione,
attuazione, monitoraggio e valutazione degli
interventi per l'educazione alla salute e la
prevenzione delle tossicodipendenze
destinati alle scuole di ogni ordine e
grado, finanziati dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, dipartimento affari
sociali, con il precitato D.M. del 12
febbraio 1996, ai sensi del comma 1
dell'art. 127 D.P.R. n. 309/90.
2.
Gli interventi di cui sopra, pure
differenziandosi per modalità operative,
strumenti o riferimenti normativi, devono
integrarsi nel complessivo progetto
culturale e formativo della scuola, avendo
la medesima finalità di favorire il
successo formativo di ciascun studente ed il
miglioramento della qualità dell'offerta
formativa.
3.
Per la realizzazione dei suddetti
interventi, con aperture di credito in
corso, sono attribuiti ai Provveditorati
agli studi, in relazione alla popolazione
scolastica, i finanziamenti tratti sui
capitoli 1146, 1147, 1148 del bilancio di
questo Ministero nella misura stabilita
nell'allegato A, che fa parte integrante
della direttiva.
Art.
2
- I progetti e le attività -
1.
Gli interventi di cui al precedente art. 1
si articolano nei progetti e nella attività
di seguito indicati:
a)
progetto Arcobaleno per la scuola materna:
b)
progetto Ragazzi 2000 per la scuola
dell'obbligo;
c)
progetto Giovani 2000 ed attività
giovanili;
d)
centri di informazione e consulenza;
e)
progetto genitori;
f)
corsi di aggiornamento e richiamo per i
docenti della scuola dell'obbligo.
Oltre
ai progetti e alle attività citati, con i
fondi dell'art. 1 sono finanziate le
seguenti iniziative:
g)
lo studio di caso sui giovani nella scuola
secondaria della provincia di Piacenza;
h)
il progetto health promoting school (hps)
nelle province di Cuneo, Grosseto, Lecce,
Roma, Vicenza.
Art.
3
- Adempimenti del provveditore agli studi -
1.
Il provveditore agli studi, ai sensi
dell'art. 105, comma 1, del D.P.R. n.
309/90, promuove e coordina, nell'ambito
provinciale, la realizzazione delle
iniziative di cui all'art. 2 della presente
direttiva attraverso apposite conferenze di
servizio destinate ai capi di istituto, con
la partecipazione degli ispettori tecnici,
degli enti locali e dei soggetti pubblici e
privati interessati.
2.
Nel corso delle conferenze di servizio il
provveditore comunica alle scuole
amministrate l'importo complessivo degli
stanziamenti ricevuti da questo Ministero,
distinti per ciascuno degli esercizi
finanziari di riferimento, nonché le
priorità di intervento indicate sulla base
dei seguenti criteri:
-
coinvolgimento delle scuole che non hanno
presentato progetti negli ultimi due anni;
-
integrazione con le iniziative mirate a
contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica ed a sostenere l'attuazione
degli interventi didattici ed educativi di
cui alla precitata circolare n. 492 del 7
agosto 1996;
-
attività proposte dal comitato
studentesco ai sensi della direttiva n.
133 del 3 aprile 1996, ovvero da almeno 20
studenti, come previsto dall'art. 106 del
D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990;
-
integrazione con le iniziative promosse da
regioni, enti locali e da soggetti
pubblici e privati, da associazioni ivi
comprese quelle del volontariato.
3.
Nell'esercizio di tali compiti il
provveditore si avvale del comitato tecnico
provinciale e, ove necessario, di comitati
distrettuali o interdistrettuali costituiti
e composti secondo quanto previsto dal
precitato art. 105, comma 2, con la piena
utilizzazione di tutte le competenze
professionali presenti nell'ufficio
scolastico provinciale, tra cui il personale
assegnato ai sensi dell'art. 2 dell'O.M. n.
35 del 25 gennaio 19 1000 96.
4.
Sulla base dei criteri di cui al comma 2,
ciascuna scuola, anche d'intesa con le altre
scuole del territorio, predispone un
progetto comprensivo di tutte le attività
che si intendono realizzare e presenta i
progetti redatti secondo le modalità di cui
al successivo art. 4, al provveditore agli
studi che, sentito il comitato tecnico
provinciale, con proprio motivato decreto
adotta il piano provinciale degli
interventi, ove sono indicati i progetti
approvati ed i relativi finanziamenti
accordati.
5.
Sulla corretta e proficua realizzazione dei
progetti compresi nel piano provinciale di
cui a precedente comma, il provveditore
esercita l'azione di vigilanza,
monitoraggio, verifica e valutazione dei
risultati, avvalendosi della collaborazione
degli ispettori tecnici secondo modalità
concordate con il sovrintendente scolastico
ed il coordinatore della segreteria
regionale degli ispettori tecnici
6.
Il provveditore agli studi, ai sensi dei
commi 7, 8, 9 dell'art 127 del D.P.R. n. 309
del 9 ottobre 1990, trasmette all'Ufficio
studi, bilancio e programmazione di questo
Ministero la seguente documentazione;
-
entro 3 mesi dalla disponibilità delle
risorse assegnate, l'elenco delle scuole
di ogni ordine e grado cui è stato
assegnato il finanziamento accordato a
ciascuna scuola, con distinto riferimento
agli esercizi finanziari 1994 e 1995,
nonché i criteri che hanno informato le
scelte del comitato tecnico provinciale;
-
al termine dell'anno scolastico, la
relazione sullo stato di attuazione dei
progetti e sui risultati conseguiti,
secondo quanto indicato al successivo art.
9.
Art.
4
- Adempimenti delle scuole -
1.
Gli organi collegiali delle scuole di ogni
ordine e grado, nell'esercizio
dell'autonomia loro riconosciuta dalle norme
vigenti e nell'ambito della complessiva
programmazione di istituto, promuovono il più
ampio coinvolgimento degli alunni e delle
loro famiglie, nella individuazione e nella
realizzazione dei progetti di cui al
precedente art. 2, lettera a), b) e c).
2.
I progetti devono contenere i seguenti
elementi:
-
l'individuazione e l'analisi dei
fabbisogni formativi degli studenti anche
secondo un criterio di valorizzazione
delle diversità
-
gli obiettivi, esplicitati anche in
termini operativi;
-
l'identificazione di specifiche tematiche
connesse ai problemi della salute - che
tengano conto delle direttive e degli
orientamenti dell'Organizzazione mondiale
della sanità, del Consiglio d'Europa e
dell'Unione europea- da approfondire
nell'ambito delle diverse discipline di
insegnamento e delle attività
extracurricolari;
-
le risorse professionali da utilizzare;
-
le metodologie di lavoro;
-
i tempi di svolgimento delle attività
-
le modalità e gli strumenti di verifica e
di valutazione dei risultati;
-
il preventivo di spesa redatto sulla base
delle indicazioni contenute nel successivo
art. 8.
3.
I capi di istituto presentano i progetti al
competente provveditore agli studi secondo i
tempi e le modalità dal medesimo indicati,
previa delibera del collegio dei docenti per
gli aspetti formativi, di organizzazione
della didattica e pedagogici, e dal
consiglio di istituto per gli aspetti
finanziari e organizzativi generali, che
nelle scuole secondarie superiori acquisisce
anche il parere del comitato studentesco.
Nella delibera del consiglio di istituto
deve essere contenuta la specifica
approvazione del preventivo di spesa.
4.
Nell'ambito di ciascuno istituto il docente
individuato come referente per lo
svolgimento dei compiti di coordinamento per
lo svolgimento dei compiti di coordinamento,
collegamento, sostegno e promozione delle
attività di educazione alla salute è
coadiuvato nella scuola secondaria superiore
da uno o più studenti referenti designati
dal comitato studentesco.
Tra
i compiti loro affidati assumono particolare
rilievo i seguenti:
-
raccolta di tutte le informazioni relative
alle attività di educazione alla salute
per agevolarne la diffusione;
-
raccordo tra i docenti e gli studenti
nelle fasi di progettazione, attuazione e
monitoraggio degli interventi;
-
collegamento con la componente studentesca
presente nel consiglio di istituto;
-
rapporto con gli studenti referenti degli
altri istituti per scambi di esperienze e
proposte di iniziative comuni.
5.
Nella realizzazione dei citati progetti
possono essere coinvolti gli alunni
frequentanti le scuole non statali, senza
attribuzione di finanziamenti diretti, in
una dimensione di collaborazione e di attiva
partecipazione.
Art.
5
- Centri di informazione e consulenza CIC -
1.
I provveditori agli studi, a norma dell'art.
106 del D.P.R. n. 309/90 citato in premessa,
istituiscono, all'interno delle scuole
secondarie superiori, centri di informazione
e consulenza rivolti agli studenti, sulla
base delle intese con i consigli di
istituto, con i servizi pubblici per
l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti e con gli enti locali.
2.
I centri, nell'assoluto rispetto
dell'anonimato degli studenti, realizzano,
anche collegati in rete tra di loro,
progetti per attività informative e di
consulenza concordati dagli organi
collegiali della scuola con i servizi
pubblici e con gli enti ausiliari presenti
sul territorio, ivi comprese le
organizzazioni del volontariato.
3.
Le risorse destinate ai CIC, oltre a fornire
i servizi di informazione e di consulenza ai
singoli studenti, devono essere
prioritariamente finalizzate a conseguire i
seguenti obiettivi:
-
offrire strumenti per l'analisi della
domanda formativa e del disagio, a livello
individuale e collettivo;
-
favorire l'inserimento nei progetti di
percorsi idonei a promuovere cambiamenti
negli atteggiamenti e negli stili di vita
di singoli o di gruppi di studenti, in
modo da contrastare la diffusione di
comportamenti dipendenti e a rischio;
-
sviluppare e sostenere la collaborazione
tra le scuole, gli operatori degli enti
locali, dei servizi socio-sanitari (SERT),
nonché delle organizzazioni del
volontariato, anche mediante accordi di
programma con le aziende sanitarie locali
(ASL);
-
mettere a disposizione le conoscenze e le
competenze professionali degli operatori
scolastici per consentire di attivare
adeguate forme di intervento a carattere
interistituzionale sui problemi della
educazione alla salute, in particolare
attraverso accordi tra i CIC, gli
osservatori e gli organismi che operano
per la prevenzione della dispersione
scolastica.
Uno
o più centri debbono essere specializzati,
in ambito provinciale, come strutture per i
servizi di documentazione, dei quali possano
fruire, anche in via telematica, gli altri
centri, le scuole, gli studenti e le loro
famiglie.
Art.
6
- Il progetto genitori -
1.
Il progetto, deliberato dal consiglio di
istituto, deve favorire la partecipazione
dei genitori alle scelte culturali,
formative e organizzative operate dagli
organi collegiali della scuola, in relazione
alle attività di educazione alla salute e
di prevenzione dei comportamenti a rischio,
è proposto dai genitori che fanno parte del
consiglio di istituto/circolo, dei consigli
di classe, interclasse, intersezione, anche
su iniziativa di gruppi informali di
genitori, ovvero dalle associazioni dei
genitori riconosciute.
2.
Il progetto deve contenere i seguenti
elementi:
a)
le finalità
b)
gli obiettivi operativi e le forme di
intervento che si intendono realizzare per
conseguirli;
c)
le specifiche tematiche;
d)
i destinatari;
e)
le eventuali strutture di supporto e di
assistenza sia nella fase di progettazione
sia in quella di realizzazione;
f)
i materiali da produrre e le modalità per
la loro diffusione;< 1000 /p>
g)
le modalità di monitoraggio valutazione;
h)
il preventivo di spesa.
Art.
7
- Corsi di formazione, aggiornamento, studio
e ricerca -
1.
Il provveditore agli studi, sulla base delle
proposte del comitato tecnico provinciale,
istituisce corsi di formazione con
l'obiettivo di promuovere e rafforzare le
seguenti competenze:
-
progettazione, monitoraggio, valutazione
dei progetti, nonché documentazione per
facilitare la circolazione di materiali
informativi e didattici;
-
capacità di gestione del lavoro
interistituzionale, per raccordare i
progetti di educazione alla salute con
altri progetti nell'ambito della
complessiva programmazione.
2.
Destinatari di tali piani di formazione
sono:
-
i docenti referenti della scuola
dell'obbligo e della scuola secondaria
superiore;
-
il personale utilizzato ai sensi dell'O.M.
n. 35 del 25 gennaio 1996;
-
i docenti di cui all'art. 3, comma 2 e 3,
del contratto nazionale decentrato del 6
giugno 1996 concernente le utilizzazioni e
le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA.
3.
Una quota parte delle risorse assegnate può
essere utilizzata per l'avvio di attività
di ricerca-azione da attuarsi attraverso
convenzioni stipulate con università,
IRRSAE o qualificati centri di ricerca per
attivare progetti sperimentali che si
propongano di individuare metodologie e
competenze utili a raccordare gli obiettivi
dell'educazione alla salute con gli
obiettivi, i contenuti e le metodologie
delle discipline scolastiche.
4.
Possono partecipare alle attività di cui
sopra, senza oneri aggiuntivi per lo Stato,
il personale direttivo e docente delle
scuole non statali e gli operatori delle
aziende sanitarie territoriali, degli enti
locali e del privato sociale.
Art.
8
- Istruzioni amministrativo-contabili -
1.
Le scuole, sin dal momento della
predisposizione dei progetti di educazione
alla salute di cui alle lettere a), b), c) e
d) del precedente art. 2, devono tenere
presente la consistenza degli stanziamenti
loro comunicati dal competente
Provveditorato agli studi.
2.
Il preventivo di spesa relativo a ciascun
progetto va redatto sulla base degli
elementi e secondo le modalità di cui
all'art. 4, comma 2. Esso deve contenere
l'indicazione dell'esercizio finanziario di
riferimento.
3.
Le spese devono costituire lo strumento
finanziario necessario per lo svolgimento
delle attività progettate, con una
relazione diretta ed univoca tra attività e
costi. Esse possono riguardare:
-
compensi per il personale docente
impegnato nello svolgimento, con gruppi di
alunni, di attività didattiche previste
dal progetto, nella misura stabilita dalla
tabella D;
-
dell'art. 72 del CCNL 4 agosto 1995 (ore
aggiuntive di insegnamento) e per il
numero massimo di ore settimanali previste
dall'art. 43 del CCNL medesimo;
-
prestazioni professionali specialistiche
di esperti, in base ad uno specifico
contratto di prestazione d'opera, per
attività di consulenza, ivi compresa la
relativa documentazione. Per la
retribuzione di tali prestazioni non potrà
essere superata la misura del compenso
orario fissato per i docenti universitari
dal D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995;
-
visite di studio, incontri a livello
nazionale e scambi culturali con Paesi
dell'Unione europea, quali occasioni di
approfondimento delle tematiche oggetto
della presente direttiva;
-
acquisto di attrezzature
tecnico-scientifiche e didattiche
strumentali alla realizzazione del
progetto, ove l'istituzione scolastica ne
sia sprovvista;
-
noleggio e/o acquisto di materiale
audiovisivo, didattico, librario,
multimediale, teatrale, fotografico ed
altro materiale necessario. Il noleggio è
consentito solo nel caso di effettiva
convenienza della relativa spesa.
Per
8c5 gli acquisti ed il noleggio di cui sopra
le istituzioni scolastiche si attengono alle
istruzioni amministrativo-contabili
contenute nel D.I. 28 maggio 1975, in
particolare a quelle previste all'art. 34.
Possono
essere inclusi nei preventivi di spesa anche
compensi per attività di progettazione,
intesa non come stesura di un programma di
massima, ma come lavoro documentato che
definisca il progetto secondo tutti gli
elementi indicati al precedente art. 4,
comma 3, con particolare riferimento al
monitoraggio ed alla valutazione dei
risultati conseguiti. Tale attività va
inquadrata tra le prestazioni aggiuntive non
di insegnamento. Per la misura dei relativi
compensi si fa riferimento a quanto previsto
dalla tabella D dell'art. 72 del CCNL 4
agosto 1995.
4.
Per la realizzazione del progetto genitori
(art. 2, lettera e) e dei corsi di
formazione per docenti (art. 2, lettera f)
nei preventivi possono essere contenute le
spese previste dalla C.M. n. 367 del 22
novembre 1991, dal D.I. n. 326 del 12
ottobre 1995 e dalla C.M. n. 63 del 9
febbraio 1996.
Art.
9
- Monitoraggio -
1.
L'esigenza di attivare, a livello nazionale,
iniziative di monitoraggio sui progetti e
sulle attività di cui alla presente
direttiva comporta la necessità di rendere
omogenee le modalità di rilevazione dei
dati ed i conseguenti flussi informativi.
Pertanto, l'Ufficio studi, bilancio e
programmazione, d'intesa con la Direzione
generale del personale, sistema informativo,
avrà cura di predisporre tutte le procedure
attinenti alle operazioni di monitoraggio,
verifica e valutazione.
2.
Le strumentazioni e le metodologie per le
attività di cui sopra saranno
successivamente comunicate da questo
Ministero ai Provveditorati agli studi.
Omissis
ALLEGATO
A
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