Il
Ministro della Pubblica
istruzione
VISTO
l'art. 278 del decreto
legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;
VISTO
il D.M. 29 maggio 1998, n.
251, disciplinante il
programma nazionale di
sperimentazione volto a
consentire alle istituzioni
scolastiche, nell'anno
scolastico 1998/1999, di
sviluppare gradualmente
capacità di
autorganizzazione tali da
consentire loro di
prepararsi al passaggio dal
vigente ordinamento a quello
configurato dall'art. 21
della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la cui attuazione
avverrà con l'emanazione
dei regolamenti ivi
previsti;
VISTA
la legge 20 gennaio 1999, n.
9, contenente disposizioni
urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione,
-con particolare riferimento
all'art. 1, comma 8, e
all'art. 2-, che consente la
prosecuzione dell'efficacia,
la modifica e l'integrazione
del D.M. 29 maggio 1998 n.
251;
VISTA
la legge 18 dicembre 1997,
n. 440, che istituisce il
fondo per l'ampliamento e
l'arricchimento dell'offerta
formativa e per gli
interventi perequativi;
RITENUTO
opportuno proseguire anche
nell'anno scolastico
1999/2000 la sperimentazione
di cui al D.M. n. 251 del 29
maggio 1998, superando
peraltro la logica della
progettazione per ambiti
separati dell'organizzazione
scolastica, in attesa della
futura attuazione
dell'autonomia scolastica
che decorre dall'anno
scolastico 2000/2001;
CONSIDERATO
che a tal fine occorre
modificare ed integrare il
D.M. 29 maggio 1998, n.251,
sopra citato;
VISTO
il parere del Consiglio
Nazionale della Pubblica
Istruzione, reso nella
seduta del 14 aprile 1999,
al quale non si è ritenuto
di aderire per la parte
relativa alla diversa
formulazione dell'art. 1
bis, lett. a), del presente
decreto, tenuto conto che la
formulazione proposta dal
C.N.P.I. fa riferimento al
contenuto dell'art. 8 del
Regolamento dell'autonomia
scolastica, non ancora
vigente:
DECRETA
Art. 1
E' prorogata, per l'anno
scolastico 1999/2000,
l'efficacia del D.M. n. 251
del 29 maggio 1998 - i cui
contenuti si intendono
integralmente richiamati -
con le modifiche e le
integrazioni di cui agli
articoli seguenti.
Art. 2
Il comma
1 dell'articolo 1 del D.M.
29 maggio 1998, n. 251, è
sostituito dai seguenti
articoli 1, 1 bis, 1 ter e 1
quater. Conseguentemente
l'attuale articolo 1, comma
2, assume il numero di
articolo 1 quinquies.
"Art.
1
1. Il
programma nazionale di
sperimentazione di cui in
premessa, è, finalizzato a
migliorare gli esiti del
processo di insegnamento -
apprendimento, concerne
prioritariamente la ricerca
e l'introduzione di
metodologie didattiche che,
anche con il ricorso alle
nuove tecnologie,
favoriscano la crescita
culturale e formativa degli
alunni, ne riconoscano e
valorizzino le diversità,
promuovendo le potenzialità
di ciascuno.
A tal fine le istituzioni
scolastiche, per l'anno
scolastico 1999/2000, sono
autorizzate a sperimentare
modalità di flessibilità
didattica e organizzativa
nell'ambito di un organico
piano dell'offerta formativa
che espliciti la
progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa
e organizzativa di ciascuna
di esse.
Art. 1 bis
1. Ferma
restando la vigenza dei
presenti ordinamenti degli
studi, le istituzioni
scolastiche sono autorizzate
a sperimentare:
-
la
riorganizzazione dei
percorsi didattici,
nell'ambito degli
attuali programmi,
secondo modalità
fondate su obiettivi
formativi e competenze;
-
la
realizzazione di
compensazioni tra le
discipline e attività
previste dagli attuali
programmi nell'ambito
delle risorse di
personale e finanziarie
di istituto. Il
decremento orario di
ciascuna disciplina e
attività è previsto
entro il 15 per cento
del relativo monte ore
annuale.
Art. 1 ter
1. Le
istituzioni scolastiche sono
autorizzate a sperimentare,
in particolare:
-
adattamento
del calendario
scolastico (normativa di
riferimento: artt. 7, 10
e 74 del D. Lgs. 16
aprile 1994, n. 297;
art. 1 legge 8 agosto
1995, n. 352 e O.M. n.
262 del 19 aprile 1997);
-
flessibilità
dell'orario e diversa
articolazione della
durata della lezione,
nel rispetto del monte
annuale orario
complessivo previsto per
ciascun curricolo e per
ciascuna delle
discipline ed attività
comprese nei piani di
studio, fermi restando
la distribuzione
dell'attività didattica
in non meno di cinque
giorni settimanali e il
rispetto dei complessivi
obblighi di servizio dei
docenti previsti dai
contratti collettivi
(normativa di
riferimento: artt. 7,
10, 129, 167 D. Lgs. n.
297/94; legge 8 agosto
1995, n. 352; C.C.N.L.
del 1995 e O.M. n. 266
del 21 aprile 1997);
-
articolazione
flessibile del gruppo
classe, delle classi o
sezioni, anche nel
rispetto del principio
dell'integrazione
scolastica degli alunni
con handicap (normativa
di riferimento:
L.517/1977, L.148/1990,
art. 14 legge 104/1992;
artt. 5, 7, 10, 126,
128, 167,491 del D. Lgs,
297/1994; art. 2 L.
352/1995);
-
organizzazione
di iniziative di
recupero e sostegno
(normativa di
riferimento: L.8 agosto
1995, n. 352; art. 43
del C.C.N.L. del 1995;
C.M. 492 del 7 agosto
1996; O.M. 21 aprile
1997, n. 266; O.M. n.
330 del 27 maggio 1997 e
Direttiva n. 487 del 6
agosto 1997);
-
attivazione
di insegnamenti
integrativi facoltativi
(normativa di
riferimento: artt. 126,
130, 167, 192, 278 frl
D.Lgs.297/94; artt. 41,
43, 71, 72 del C.C.N.L.
del 1995; Direttive n.
133 del 3 aprile 1996 e
n. 600 del 23 settembre
1996; D.P.R. n. 567 del
10 ottobre 1996);
-
realizzazione
di attività organizzate
in collaborazione con
altre scuole e con
soggetti esterni per
l'integrazione della
scuola con il territorio
(normativa di
riferimento: L. n.
104/92; artt.126, 130,
167, 192, 278 del D.Lgs.
297/1994, artt. 41, 43,
71, 72 del C.C.N.L. del
1995; Direttive n. 133
del 3 aprile 1996, n.
600 del 23 settembre
1996 e n. 487 del 6
agosto 1997; D.P.R. n.
567 del 10 novembre
1996; Intesa con il CONI
del 12 marzo 1997);
-
iniziative
di orientamento
scolastico e
professionale (normativa
di riferimento: L. 352
dell'8 agosto 1995; art.
14 L.104/1992; art. 4
D.I. n. 178 del 15 marzo
1997; Direttiva n. 487
del 6 agosto 1997);
-
iniziative
di continuità
(normativa di
riferimento: art 119
D.Lgs. 297/94; D.M. 16
novembre 1992; C.M. n.
339 del 16 novembre
1992: Direttiva n. 487
del 6 agosto 1997);
-
accordi
e convenzioni per il
coordinamento di attività
di comune interesse che
coinvolgano, su progetti
determinati, più
scuole. Tali accordi e
convenzioni sono
depositati presso le
segreterie delle scuole
dove gli interessati
possono prenderne
visione e estrarne copia
(normativa di
riferimento: art. 15 L.
n. 241/1990);
Art. 1 quater
1. Ai
fini della sperimentazione
prevista dal presente
decreto, e in particolare
della flessibilità
dell'orario, il monte ore
annuale minimo delle singole
discipline e attività è
calcolato sulla base di
trentatré settimane. Esso
pertanto non può essere
inferiore al numero di ore
settimanali di lezione
previsto dal vigente
ordinamento per ciascuna
disciplina moltiplicato per
trentatré, salvi restando
gli effetti delle eventuali
compensazioni tra le
discipline di cui all'art. 1
bis, lettera b), del
presente decreto."
Art. 3
I
finanziamenti e le modalità
di verifica dei risultati
relativi al programma
nazionale di sperimentazione
di cui al presente decreto
sono definiti nell'ambito
della direttiva
disciplinante le azioni
previste dalla legge 18
dicembre 1997 n. 440.
IL MINISTRO
f.to BERLINGUER
|