Autonomia

 Normativa

 

                                                                                   Decreto Ministeriale n.682

                                                                                                   4 novembre 1996


   Modifiche delle disposizioni relative alla suddivisione annuale del programma di Storia



Art. 1 

I limiti cronologici fissati dai vigenti programmi ministeriali per la suddivisione annuale del programma di storia valevole per il quinquennio dei Licei classici, scientifici, linguistici e degli Istituti tecnici sono modificati secondo le seguenti indicazioni di massima:

1° anno: dalla Preistoria ai primi due secoli dell'Impero Romano;
2° anno: dall'età dei Severi alla metà del XIV secolo;
3° anno: dalla crisi socio-economica del XIV secolo alla prima metà del
Seicento; 
4° anno: dalla seconda meta del Seicento alla fine dell'Ottocento;
5° anno: il Novecento.

Art. 2

Limitatamente al quadriennio degli Istituti magistrali e dei Licei artistici la
suddivisione annuale del programma di Storia determinata secondo la seguente linea di sviluppo:

1° anno: dalla Preistoria alla metà del XIV secolo;
2° anno: dalla crisi socio-economica del XIV secolo alla prima metà del Seicento;
3° anno: dalla seconda metà del Seicento alla fine dell'Ottocento;
4° anno: il Novecento.

Art. 3

Nella Scuola media e nella Scuola magistrale la suddivisione annuale del
programma di Storia modificata secondo le seguenti indicazioni:

1° anno: dalla Preistoria alla metà del XIV secolo;
2° anno: dal Rinascimento alla fine dell'Ottocento;
3° anno: il Novecento. 

Nelle Scuole ed Istituti di cui agli art. 1, 2 e 3 i programmi dovranno contemperare l'esigenza di fornire un quadro storico generale con l'esigenza di riservare alla programmazione didattica il compito di indicare, ai fini di un adeguato approfondimento, tematiche particolari giudicate di interesse rilevante dagli organi collegiali o dagli stessi insegnanti. Tali tematiche dovranno comunque essere correlate con gli obiettivi fissati nella programmazione medesima. 
Lo svolgimento del programma dell'ultimo anno dovrà essere caratterizzato, oltre che da continuità di sviluppo come negli anni precedenti, anche da maggiore ricchezza di dati e di riferimenti. 
Nell'ambito della programmazione didattica potrà altresì procedersi alla integrazione del quadro storico generale con riferimenti ad aspetti delle realtê storico-culturali locali che siano coerenti con le peculiarità formative del curricolo. 
Si avrà altresì cura di sviluppare le opportune connessioni con l'educazione civica.

Art. 5

Negli istituti professionali e d'arte, ai quali non si applicano le modifiche di cui al presente decreto, i docenti nell'ultimo anno di corso avranno cura di ampliare e approfondire la conoscenza delle vicende del nostro secolo. Nella scuola elementare i docenti del secondo ciclo introdurranno la conoscenza dei più importanti eventi dell'ultimo secolo, tenendo presenti le capacita e i modi di apprendimento propri degli alunni e l'esigenza di un continuo riferimento alla concreta realtà in cui essi sono inseriti.

Art. 6

Le norme di cui al presente decreto entreranno in vigore dall'anno scolastico 1997 - 98.
Nella fase di prima applicazione del presente decreto, nelle scuole ed istituti di cui agli art. 1, 2 e 3, il docente di storia dovrà provvedere, nei modi e con i mezzi a suo giudizio più convenienti, al recupero di quelle parti di programma che, per effetto della nuova suddivisione annuale, sono oggetto di studio nelle classi rispettivamente precedenti. 

                                                                                             IL MINISTRO