Decreto Ministeriale n.682 |
4 novembre 1996 |
Modifiche
delle disposizioni relative alla suddivisione annuale
del programma di Storia
Art. 1
I limiti cronologici fissati dai vigenti programmi
ministeriali per la suddivisione annuale del programma
di storia valevole per il quinquennio dei Licei
classici, scientifici, linguistici e degli Istituti
tecnici sono modificati secondo le seguenti indicazioni
di massima:
1° anno: dalla Preistoria ai primi due secoli
dell'Impero Romano;
2° anno: dall'età dei Severi alla metà del XIV
secolo;
3° anno: dalla crisi socio-economica del XIV secolo
alla prima metà del
Seicento;
4° anno: dalla seconda meta del Seicento alla fine
dell'Ottocento;
5° anno: il Novecento.
Art. 2
Limitatamente al quadriennio degli Istituti magistrali e
dei Licei artistici la
suddivisione annuale del programma di Storia determinata
secondo la seguente linea di sviluppo:
1° anno: dalla Preistoria alla metà del XIV secolo;
2° anno: dalla crisi socio-economica del XIV secolo
alla prima metà del Seicento;
3° anno: dalla seconda metà del Seicento alla fine
dell'Ottocento;
4° anno: il Novecento.
Art. 3
Nella Scuola media e nella Scuola magistrale la
suddivisione annuale del
programma di Storia modificata secondo le seguenti
indicazioni:
1° anno: dalla Preistoria alla metà del XIV secolo;
2° anno: dal Rinascimento alla fine dell'Ottocento;
3° anno: il Novecento.
Nelle Scuole ed Istituti di cui agli art. 1, 2 e 3 i
programmi dovranno contemperare l'esigenza di fornire un
quadro storico generale con l'esigenza di riservare alla
programmazione didattica il compito di indicare, ai fini
di un adeguato approfondimento, tematiche particolari
giudicate di interesse rilevante dagli organi collegiali
o dagli stessi insegnanti. Tali tematiche dovranno
comunque essere correlate con gli obiettivi fissati
nella programmazione medesima.
Lo svolgimento del programma dell'ultimo anno dovrà
essere caratterizzato, oltre che da continuità di
sviluppo come negli anni precedenti, anche da maggiore
ricchezza di dati e di riferimenti.
Nell'ambito della programmazione didattica potrà altresì
procedersi alla integrazione del quadro storico generale
con riferimenti ad aspetti delle realtê
storico-culturali locali che siano coerenti con le
peculiarità formative del curricolo.
Si avrà altresì cura di sviluppare le opportune
connessioni con l'educazione civica.
Art. 5
Negli istituti professionali e d'arte, ai quali non si
applicano le modifiche di cui al presente decreto, i
docenti nell'ultimo anno di corso avranno cura di
ampliare e approfondire la conoscenza delle vicende del
nostro secolo. Nella scuola elementare i docenti del
secondo ciclo introdurranno la conoscenza dei più
importanti eventi dell'ultimo secolo, tenendo presenti
le capacita e i modi di apprendimento propri degli
alunni e l'esigenza di un continuo riferimento alla
concreta realtà in cui essi sono inseriti.
Art. 6
Le norme di cui al presente decreto entreranno in vigore
dall'anno scolastico 1997 - 98.
Nella fase di prima applicazione del presente decreto,
nelle scuole ed istituti di cui agli art. 1, 2 e 3, il
docente di storia dovrà provvedere, nei modi e con i
mezzi a suo giudizio più convenienti, al recupero di
quelle parti di programma che, per effetto della nuova
suddivisione annuale, sono oggetto di studio nelle
classi rispettivamente precedenti.
IL MINISTRO
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