Autonomia

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 Circolare Ministeriale 

Circolare Ministeriale

     

21 gennaio 1999, n. 210

     

                                 Circolare Ministeriale  21 gennaio 2000, n. 21

  Prot. n. 375/D

 

Iniziative di formazione e aggiornamento  

 
 

relative all'anno finanziario 1999.

 
 

 Direttiva Ministeriale n.210 del 3.09. 1999.

 
 

Registrazione alla Corte dei Conti 

 


 
  


Si comunica che la Direttiva Ministeriale n.210 del 3 settembre 1999, concernente le
linee d'indirizzo per l'aggiornamento, la formazione in servizio e lo sviluppo
professionale del personale, è stata registrata dalla Corte dei Conti il 22.12.1999 al
n.353, Reg.2 Pubblica Istruzione.


                                
Circolare Ministeriale 3 settembre 1999, n. 211


Prot. n. 7262

LInee d’indirizzo per l’aggiornamento, la formazione in servizio e lo sviluppo professionale degli insegnanti, del personale non docente, dei capi d’istituto delle scuole e degli istituti educativi e del personale in servizio negli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica, relative all’utilizzo delle risorse dell’anno finanziario 1999 - Trasmissione direttiva



Si trasmette l’unita direttiva n. 210 del 3 settembre 1999 concernente l’argomento
indicato in oggetto.

Sarà cura dello scrivente comunicare tempestivamente gli estremi di registrazione
alla Corte dei Conti del provvedimento in questione.



  
Allegato A                                      Direttiva 3 settembre 1999, n. 210



                                                           IL MINISTRO

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.454, recante "Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001";

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, in data 30 dicembre 1998, con il quale sono state ripartite in capitoli le
unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l’anno 1999 ed in
particolare la tabella 7 allegata a tale decreto, riguardante il Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il decreto ministeriale n.16 del 22 gennaio 1999 con il quale si è provveduto
ad assegnare ai titolari dei centri di responsabilità le risorse finanziarie per l’anno
1999;

VISTO il decreto ministeriale n.121 del 9 marzo 1998 con cui è stata istituita la
funzione di coordinamento della formazione degli insegnanti come progetto -
obiettivo;

VISTA la direttiva sull’azione amministrativa e la gestione n.105 del 16 aprile 1999,
registrata dalla Corte dei Conti in data 7 luglio 1999;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della
scuola, sottoscritto in data 26 maggio 1999 e in particolare l’art.12 che prevede
l’emanazione di una apposita direttiva sulla formazione e l’aggiornamento per
ciascun anno finanziario, sulla base della contrattazione integrativa a livello nazionale;

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440, concernente la " Istituzione del Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi";

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n.9, recante disposizioni urgenti per l’elevamento
dell’obbligo d’istruzione;

VISTO il contratto integrativo nazionale, sottoscritto in data 31 agosto 1999 e in
particolare l’art.24 contenente il contratto integrativo annuale (1999) per la
formazione del personale;

CONSIDERATA la priorità che riveste l’attività di formazione come diritto di tutto il personale e come elemento strutturale della professionalità; 

RITENUTO che, nell’attuale fase di transizione, l’aggiornamento e la formazione in
servizio del personale della scuola rappresentano un essenziale e insostituibile
sostegno all’innovazione in corso; 

RITENUTO che le disposizioni della Direttiva devono fornire linee d’indirizzo a tutti coloro che hanno responsabilità nel settore, tenendo conto che l’aggiornamento e la formazione in servizio sono trasversali ai diversi ordini di scuola e quindi ai diversi uffici;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola il giorno 5 agosto 1999;

                                                         EMANA 

LA SEGUENTE DIRETTIVA


Art. 1
Campo d’applicazione e priorità

1. La presente Direttiva definisce le linee d’indirizzo per l’aggiornamento, la
formazione in servizio e lo sviluppo professionale degli insegnanti, del personale non docente, dei capi d’istituto delle scuole e degli istituti educativi e del personale in servizio negli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica, relative all’utilizzo delle risorse dell’anno finanziario 1999. 

2. Già nel 1999 si avvia la riorganizzazione complessiva dell’aggiornamento e della
formazione del personale della scuola, che verrà portata a termine nel prossimo anno 2000. In questa prospettiva, gli interventi di formazione riguardano le seguenti aree prioritarie: 

progettazione e avvio delle azioni di formazione finalizzate a specifici istituti
contrattuali di cui al successivo art.5; 
riconversione e riqualificazione professionale del personale della scuola, anche
nel quadro della mobilità; 
avvio del nuovo sistema di formazione del personale ATA; 
arricchimento professionale, in relazione a modifiche di ordinamento (autonomia delle scuole, esame di stato e obbligo scolastico), allo sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare, al curricolo degli istituti comprensivi, all’integrazione delle tecnologie nella didattica e alla valutazione degli esiti; 
formazione dei capi d’istituto in funzione delle specifiche competenze e responsabilità nel contesto del decentramento amministrativo e dell’autonomia
delle scuole, in attuazione dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
riqualificazione professionale del personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici, secondo le linee di indirizzo di cui all’art.12 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
formazione dei dirigenti e del personale in servizio negli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica, in funzione delle competenze tecniche e organizzative, necessarie a supportare il decentramento amministrativo e i processi di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Art. 2
Il diritto alla formazione

1. Le condizioni e le modalità per assicurare il diritto alla formazione per tutto il
personale della scuola sono definite nel Contratto collettivo nazionale integrativo di durata quadriennale, sottoscritto il 31 agosto 1999. Tutti gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica sono impegnati ad assicurare le condizioni ottimali di partecipazione alle iniziative formative riconosciute dall’amministrazione e le pari opportunità di fruizione.

Art. 3
Le scuole quali laboratori di sviluppo professionale

1. Le scuole e gli istituti educativi dovranno diventare, per il personale, laboratori di sviluppo professionale, adottando opportune soluzioni organizzative e funzionali secondo criteri d’efficacia e sulla base delle esperienze già maturate (referenti e commissione per l’aggiornamento, personale impegnato in progetti, ecc) e nella prospettiva delle nuove possibilità (funzioni-obiettivo, laboratori territoriali e altro).

2. Nelle strategie che le scuole adottano con riferimento prioritario al Piano dell’offerta formativa, possono rientrare, a titolo d’esempio e con gli accorgimenti
indispensabili nella fase di transizione verso l’autonomia: 

a.l’organizzazione di corsi di formazione, normalmente in rete con altre scuole e
l’attivazione di laboratori territoriali finalizzati; 
b.l’adesione, attraverso accordi e convenzioni, a consorzi pubblici e privati
finalizzati al sostegno professionale del personale della scuola; 
c.la partecipazione di docenti a corsi offerti dall’università (corsi di perfezionamento, di formazione e di aggiornamento), dagli IRRSAE o da altri
soggetti qualificati, con spese a carico delle scuole stesse; 
d.il potenziamento di processi di autoformazione, individuale o di gruppo, anche
con prodotti multimediali di autoapprendimento e con l’avvio di progetti di
ricerca-azione; 
e.l’adesione a progetti di formazione, locali, regionali, nazionali o europei,
riconosciuti dall’amministrazione scolastica; 
f.la collaborazione di insegnanti a ricerche metodologiche e didattiche promosse dall’università e rivolte ad accrescere l’efficacia dell’azione formativa; 
g.l’inserimento di interventi formativi nell’ambito di progetti di miglioramento; 
h.la valorizzazione in senso formativo del lavoro degli insegnanti, soprattutto dei
momenti collegiali e il sostegno alle domande individuali degli insegnanti secondo progetti personalizzati di sviluppo professionale; 
i.l’acquisto di servizi di consulenza e di assistenza offerti da esperti o da team
esterni alla scuola, anche con apposite convenzioni con istituzioni, enti, associazioni e agenzie accreditate. 

3. Per la realizzazione delle proprie strategie le scuole utilizzano in modo coerente ed integrato le risorse disponibili anche se provengono da fonti diverse e sono soggette a procedure differenziate. A tal fine definiscono un piano d’intervento, annuale o pluriennale, tenendo conto dell’art.13 del Contratto collettivo nazionale integrativo. In particolare, dovrà essere assicurato il raccordo con analoghe iniziative di formazione attivate ai sensi della Legge 440/97.

Art. 4
Unità territoriali di servizi professionali per il personale della scuola 

1. L’amministrazione periferica, in raccordo con l’azione dei nuclei di supporto
all’autonomia, predispone l’avvio, a livello provinciale o sub-provinciale, di unità
territoriali di servizi professionali per il personale della scuola integrando formule
consolidate (Ufficio Studi del Provveditorato agli studi, ispettori tecnici, referenti pe l’aggiornamento, commissioni tecniche e gruppi di lavoro) con soluzioni introdotte di recente (nucleo di supporto all’autonomia, personale tecnico utilizzato sulla base della Legge 23 dicembre 1998, n.448 , art. 26). Ciò in attesa dell’attuazione di quanto previsto dal D.L.vo 30 luglio 1999, n.300, e, in particolare, dell’art.75, comma 5.

2. L’azione dell’amministrazione periferica riguarda i servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, le azioni perequative e gli interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.

3. Compiti prioritari delle unità territoriali di servizi professionali sono: 
informazione sulle opportunità di sviluppo professionale (corsi, centri di risorse/documentazione, convegni...) esistenti a livello territoriale con l’utilizzo
delle pagine web dei siti dell’amministrazione o di altri comunque disponibili; 
consulenza e assistenza per la predisposizione e l’organizzazione di progetti
formativi delle scuole, di reti o di consorzi di scuole, ivi compresi i Centri
territoriali permanenti per l’educazione degli adulti; 
assistenza e tutoraggio per progetti di formazione a distanza o in rete in cui sia
coinvolto il personale della scuola; 
coordinamento e sostegno nel caso di attivazione di centri per insegnanti, in
cooperazione con realtà locali, nella prospettiva di una rete di supporto
professionale; 
diffusione e rispetto degli standard per la qualità della formazione definiti
all’art.11 del Contratto collettivo nazionale integrativo; 
relazione con le istituzioni universitarie, con l’IRRSAE, con le associazioni
professionali e/o disciplinari presenti sul territorio e con i soggetti accreditati. 

Art. 5
Interventi finalizzati a specifici istituti contrattuali

1. Come previsto dal Contratto collettivo nazionale integrativo, gli interventi finalizzati
a specifici istituti contrattuali riguardano: 
la formazione del personale che dovrà svolgere le funzioni-obiettivo (art.28,
comma 1 del CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999); 
la componente formativa nei progetti per il personale delle scuole collocate
nelle aree a rischio; 
gli interventi formativi relativi agli insegnanti delle scuole nelle aree a forte
processo immigratorio. 

2. Rispetto agli impegni sottoscritti, già nel corso del 1999 si avvieranno gli interventi tenendo conto della necessaria scansione pluriennale delle azioni previste e dell’opportuna gradualità, anche al fine di assicurare la massima qualità ed efficacia.
Gli interventi riguarderanno le fasi iniziali di tali linee di lavoro e saranno concentrati in quattro direzioni: 

a.progettazione, secondo le indicazioni del Contratto collettivo nazionale integrativo, di un piano di azione complessivo relativo alle funzioni-obiettivo, in
collaborazione con l’Osservatorio di orientamento e di monitoraggio e con il
supporto di un gruppo misto, composto dal Coordinamento per l’autonomia e
dal Coordinamento per la formazione degli insegnanti, e successiva realizzazione delle iniziative nel corso dell’anno scolastico 1999-2000; 
b.sostegno ed assistenza alle scuole collocate nelle aree a rischio per l’impostazione e l’attuazione di interventi formativi nell’ambito dei progetti da
realizzare; il servizio verrà assicurato a livello provinciale da parte delle unità
integrate di servizi professionali di cui all’art.4 della presente Direttiva; 
c.avvio delle iniziative per il sostegno professionale agli insegnanti che operano
nelle aree a forte processo immigratorio con la realizzazione di materiali didattici e formativi per l’insegnamento linguistico a cura del Coordinamento
della Formazione degli Insegnanti; 
d.attivazione dei corsi di formazione per il conferimento ai responsabili amministrativi del profilo professionale di direttore dei servizi generali e
amministrativi secondo quanto è previsto dal Contratto collettivo nazionale
integrativo. 
                                                                                       Continua ...