Autonomia

 Normativa

 

                                       Direttiva Ministeriale 3 settembre 1999, n. 210

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Art. 6
Azioni d’interesse generale

1. Le azioni di formazione d’interesse generale riguardano gli interventi di miglioramento a livello di sistema, le implicazioni delle modifiche d’ordinamento e il
campo dei saperi essenziali e dei curricoli disciplinari. Le singole azioni sono, per
ora, affidate alla competenza di strutture e uffici generali nell’ambito del
Coordinamento della formazione degli insegnanti, salvo quanto potrà essere stabilito in sede di riforma dell’amministrazione ai sensi dell’art.75 del D.L.vo, n.300, del 30 luglio 1999.

2. Per il sostegno all’innovazione a livello di sistema sono da tener presenti le
seguenti aree prioritarie: 

1.l’anno di formazione, anche in prospettiva della sperimentazione di nuovi
modelli di intervento (Coordinamento della formazione degli insegnanti); 
2.iniziative finalizzate nelle scuole sede di tirocinio per la formazione iniziale degli
insegnanti (Coordinamento della formazione degli insegnanti); 
3.la sicurezza nelle scuole con la realizzazione delle azioni di formazione del
personale, previste dalla corrente normativa, con ogni possibile sinergia con gli
interventi di formazione del personale ATA e dei capi di istituto (Direzione
Generale del Personale); 
4.la diffusione delle pratiche di eccellenza nella scuola dell’infanzia, nella
prospettiva di un sistema integrato di formazione continua e di sostegno
professionale degli insegnanti, all’interno anche delle nuove politiche per
l’infanzia (Servizio Scuola Materna); 
5.azione rinnovata nel settore dell’handicap (rafforzamento dei corsi di alta
qualificazione e consolidamento sul territorio dei servizi professionali per gli
insegnanti) (Ufficio Studi e Programmazione); 
6.in relazione all’esperienza degli istituti comprensivi, sviluppo della formazione e
della ricerca sul curricolo in prospettiva anche della riorganizzazione unitaria
dei cicli (Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado); 
7.formazione mirata degli insegnanti impegnati in iniziative di educazione degli
adulti (Ufficio Studi e Programmazione). 

3. Per le implicazioni derivanti dalle modifiche di ordinamento, l’azione di formazione avrà come riferimento prioritario le seguenti aree di intervento e le connesse responsabilità di coordinamento: 

1.l’autonomia delle scuole (Coordinamento per l’autonomia); 
2.riconversione e riqualificazione del personale docente, con il coordinamento
della Direzione Generale del Personale; 
3.il consolidamento e lo sviluppo di competenze in relazione all’esame di stato,
con il coordinamento della Direzione Generale Istruzione Professionale; 
4.interventi di sostegno formativo, in connessione con la prima applicazione
dell’elevamento dell’obbligo scolastico a 15 anni, con il coordinamento della
Direzione Generale Istruzione Tecnica. 

4. Per quanto si riferisce ai saperi e ai curricoli disciplinari le priorità riguardano: 

1.insegnamento della lingua italiana e delle lingue straniere nella scuola; 
2.completamento del progetto pluriennale per il rinnovamento metodologico
dell’insegnamento della storia (Novecento), con il coordinamento della
Direzione Generale Istruzione Classica; 
3.rinnovamento dell’insegnamento delle scienze, con la diffusione di metodologie
sperimentali; 
4.avvio del progetto Musica e interventi nel settore dei linguaggi non verbali; 
5.avvio del piano triennale straordinario per l’educazione fisica e sportiva; 

                                                                  
Art. 7
I soggetti che offrono formazione e i corsi riconosciuti

1. Come prevede il Contratto collettivo nazionale integrativo il sistema di offerta di
formazione per il personale della scuola comprende: 

soggetti istituzionalmente qualificati, quali le università e i consorzi universitari
ed interuniversitari, gli IRRSAE, gli istituti pubblici di ricerca; 
soggetti, quali le associazioni professionali e disciplinari, considerati qualificati
dal Ministero sulla base di un esame dei requisiti; 
soggetti con cui l’amministrazione ha sottoscritto specifiche convenzioni; 
soggetti accreditati dal Ministero sulla base dei requisiti indicati nel Contratto
integrativo. 

Le azioni formative dei soggetti sopra indicati sono automaticamente riconosciute
dal Ministero.

2. Il Ministero definisce entro 60 giorni dall’emanazione della presente Direttiva le
procedure per il riconoscimento delle iniziative di formazione, ad esclusione di
convegni, congressi e simposi, rivolte al personale della scuola e proposte da
soggetti diversi da quelli indicati nel precedente comma. A questo scopo il
Coordinamento della formazione degli insegnanti si avvale di una Commissione
tecnica appositamente costituita.

3. Fino alla definizione delle nuove procedure rimangono in vigore le disposizioni
vigenti (Direttiva n.305 del 1 luglio 1996 e Direttiva n.156 del 26 marzo 1998). 

Art. 8
Osservatorio di orientamento e di monitoraggio e standard organizzativi e di
costo

1. Per accrescere la coerenza del sistema è costituito, ai sensi dell’art.9 del
Contratto collettivo integrativo nazionale, l’Osservatorio d’orientamento e di
monitoraggio in relazione all’arricchimento professionale legato alle trasformazioni disistema, alla riconversione, alla riqualificazione e alla mobilità professionale.

2. Il Ministero, d’intesa con le OO.SS., definisce in termini operativi gli standard
organizzativi e di costo di cui all’art.11 del Contratto collettivo nazionale integrativo.

Art. 9
Coordinamento regionale

1. Il Sovrintendente scolastico garantisce, tramite apposite conferenze di servizio, il collegamento tra le iniziative progettate e realizzate a livello provinciale, tra le azioni locali e quelle interregionali o nazionali, promuovendo la concertazione e le sinergie con gli altri soggetti operanti a livello regionale - Università, IRRSAE, istituzioni ed enti. 

2. Gli IRRSAE contribuiscono alla qualità del sistema di aggiornamento e di
formazione con l’attività di ricerca, sostenendo l’innovazione nei metodi e nei modelli di formazione e sviluppando le indagini sul campo, in collaborazione con le istituzioni universitarie della regione. 

3. In attesa che si realizzi l’articolazione regionale dell’Osservatorio d’orientamento e di monitoraggio, a livello regionale il Servizio ispettivo tecnico e gli Istituti Regionali, d’intesa con il Sovrintendente scolastico, curano il monitoraggio dell’offerta formativa e la verifica dell’impatto degli interventi. Il Servizio ispettivo regionale redige, nell’ambito della relazione annuale, una specifica sezione sulla formazione continua del personale della scuola.

Art.10
Coordinamento nazionale

1. Il Coordinamento della formazione degli insegnanti assicura la coerenza e la
sinergia tra i progetti delle strutture amministrative centrali, promuove il rinnovamento della cultura dello sviluppo professionale del personale della scuola.

2. Al Coordinamento fanno capo alcune iniziative di carattere trasversale (anno di
formazione), interventi innovativi nel campo della formazione del personale
(rinnovamento dell’insegnamento della lingua italiana con la diffusione dei laboratori di scrittura; interventi di sostegno alle scuole sedi di tirocinio per la formazione iniziale universitaria, avvio di progetti sperimentali anche nel campo della formazione a distanza) e la progettazione e realizzazione di nuovi modelli di formazione per gli insegnanti.

3. Per il sostegno all’innovazione metodologica della formazione, soprattutto nella
direzione della formazione a distanza, il Coordinamento attiva un’unità di servizi per l’innovazione, che si avvale della collaborazione di centri di ricerca scientifica e
tecnologica, dipartimenti universitari e IRRSAE.

Art. 11
Monitoraggio, valutazione e controllo

1. Il Servizio ispettivo tecnico riserva uno spazio specifico all’aggiornamento e alla
formazione del personale della scuola all’interno della relazione ispettiva nazionale,
riassuntiva delle relazioni regionali, sullo stato del sistema scolastico. 

2. Il Coordinamento della formazione degli insegnanti si avvale, anche a sostegno
dell’Osservatorio di orientamento e di monitoraggio, di un’unità operativa, composta da tre ispettori tecnici e da due unità di personale tecnico utilizzato sulla base della Legge 23 dicembre 1998, n.448, art. 26, per il supporto delle azioni di monitoraggio e di valutazione da condurre in collaborazione con il servizio ispettivo tecnico, il servizio statistico e gli IRRSAE. 

Art.12
Gestione delle risorse finanziarie

1. Le disposizioni contenute nella Direttiva riguardano l’impiego delle risorse
finanziarie definite nel bilancio 1999; i criteri generali cui esse s’ispirano sono da
tenere presenti per l’utilizzo delle risorse finanziarie dedicate alla formazione, anche
previste da altri provvedimenti legislativi.

2. La Direzione Generale del Personale, con apposito provvedimento, ripartisce tra
gli Uffici scolastici provinciali, secondo l’allegato prospetto, le risorse finanziarie
disponibili sul capitolo 1105 del bilancio di previsione del Ministero della Pubblica
Istruzione, tab.7, di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 30 dicembre 1998. 

3. Tenendo conto dell’attuale fase di transizione, gli Uffici scolastici provinciali, nel rispetto dei criteri di massima stabiliti dall’art.10 del Contratto collettivo nazionale integrativo, ripartiranno una parte delle risorse finanziarie disponibili tra le istituzioni scolastiche della provincia per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art.3. La quota riservata alle iniziative di carattere provinciale potrà essere utilizzata, sulla base della contrattazione collettiva decentrata provinciale, per gli interventi di cui all’art.4. I fondi necessari per l’attuazione di tali interventi, comprensivi delle spese per l’eventuale trattamento di missione spettante al personale docente e non docente, potranno essere assegnati alle istituzioni scolastiche. 

4. Nell’ambito delle iniziative programmate a livello provinciale, particolare attenzione dovrà essere posta alle azioni formative indicate all’art.6, comma 2, punto 3.

5. In attesa della riforma dell’amministrazione prevista dal D.L.vo 30 luglio 1999,
n.300, gli Uffici sottoindicati, sentite le OO.SS., provvederanno con la disponibilità
dei rispettivi capitoli di competenza, alla copertura delle spese per i corsi di
riconversione professionale (art.473 del decreto legislativo n. 297\1994) e di
riqualificazione professionale del personale amministrativo in servizio negli Uffici
centrali e periferici (art.12 della legge 15 marzo 1997, n.59) e per i corsi di cui al
D.M. n.354 del 10.8.1998 integrato dal D.M. 448 del 10.11.1998: Direzione Generale
dell’Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale, Direzione Generale dell’Istruzione
Tecnica, Direzione Generale dell'Istruzione Professionale e Ispettorato per l'Istruzione Artistica, Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi.

6. Tutte le Direzioni Generali interessate provvederanno con la disponibilità dei
rispettivi capitoli di competenza, alla copertura delle spese per l’impostazione e
realizzazione del progetto di formazione dei capi di istituto nel quadro della dirigenza scolastica, in attuazione dell’art.21, comma 16, della legge n.59/97. Il coordinamento del progetto è affidato alla Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado presso cui è stata istituita apposita struttura di servizio.

7. Per le risorse relative all’anno di formazione e all’aggiornamento degli insegnanti
di religione è costituita apposita struttura di servizio presso la Direzione Generale
Istruzione Media non Statale cui le Direzioni Generali e le strutture di vertice
equiparabili contribuiscono con la disponibilità dei rispettivi capitoli di competenza.

8. Per la formazione dei dirigenti e del personale in servizio negli uffici dell’amministrazione centrale e periferica sarà utilizzato prioritariamente il Centro di
formazione del Ministero di Monteporzio Catone-Villa Lucidi.

9. Le istituzioni scolastiche potranno essere individuate come sedi per la
collaborazione tecnica, organizzative e amministrativa, per la realizzazione delle
attività di formazione comprese quelle relative al personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici.

Art.13
La collaborazione europea

1. La progettazione e la realizzazione degli interventi di formazione e aggiornamento avverrà in raccordo con i programmi di azione dell’Unione Europea utilizzando i fondi destinati a obiettivi formativi e assicurando la copertura della quota nazionale.



A norma della legge 14 gennaio 1994, n.20, la presente direttiva sarà trasmessa alla
Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell’Ufficio Centrale per il
bilancio.

 Allegato A ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI PERIFERICI    
   PER L' ATTIVITA' DI     FORMAZIONE   
A.F. 1999—Cap 1105
PIANI PROVINCIALI