NOTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
18
giugno 1998, n. 233 |
Regolamento
recante norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
organici funzionali dei singoli istituti, a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 21, commi 2 e 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di
istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
Visto l'articolo 40 della legge 23 dicembre 1997, n.
449;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed
in particolare gli articoli 2, 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-cittą ed
autonomie locali nella seduta del 5 febbraio 1998;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del
4 marzo 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 4 maggio 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
espressi nelle sedute del 13 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente regolamento:
Dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di
istituto
Art. 1
Finalitą
1. Il raggiungimento delle dimensioni
ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalitą
di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia
prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, di dare stabilita' nel tempo alle stesse istituzioni
e di offrire alle comunitą locali una pluralita' di
scelte, articolate sul territorio, che agevolino
l'esercizio del diritto all'istruzione.
2. Il dimensionamento e' altresi'
finalizzato al conseguimento degli obiettivi
didatticopedagogici programmati, mediante l'inserimento
dei giovani in una comunita' educativa culturalmente
adeguata e idonea a stimolarne le capacita' di
apprendimento e di socializzazione.
3. Il raggiungimento delle dimensioni
stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalita'
di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria
capacita' di confronto, interazione e negoziazione con
gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni
sociali e le associazioni operanti nell'ambito
territoriale di pertinenza.
Art. 2
Parametri
1. L'autonomia amministrativa,
organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione
educativa e' riconosciuta alle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle gia' dotate
di personalita' giuridica, che raggiungono dimensioni
idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di
istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A
tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli
ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda
del grado di istruzione, nei quali va assicurata la
permanenza e la stabilita' delle suddette istituzioni,
con particolare riguardo alle caratteristiche
demografiche, geografiche, economiche, socioculturali
del territorio, nonche' alla sua organizzazione
politicoamministrativa.
2. Ai fini indicati al comma 1, per
acquisire o mantenere la personalita' giuridica gli
istituti di istruzione devono avere, di norma, una
popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile
almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900
alunni; tali indici sono assunti come termini di
riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle
risorse professionali e strumentali.
3. Nelle piccole isole, nei comuni
montani, nonche' nelle aree geografiche contraddistinte
da specificita' etniche o linguistiche, gli indici di
riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti
fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola
materna, elementare e media, o per gli istituti di
istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o
sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6;
nelle localita' sopra indicate che si trovino in
condizioni di particolare isolamento possono, altresi',
essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni
ordine e grado.
L'indice massimo di cui al comma 2
puo' essere superato nelle aree ad alta densita'
demografica, con particolare riguardo agli istituti di
istruzione secondaria con finalita' formative che
richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di
alto valore artistico o tecnologico.
4. Nell'ambito degli indici, minimo e
massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale
di ciascuna istituzione scolastica e' definita in
relazione agli elementi di seguito indicati:
a) consistenza della popolazione
scolastica residente nell'area territoriale di
pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e
tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico
vigente;
b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche
e socioculturali del bacino di utenza; c) estensione dei
fenomeni di devianza giovanile e criminalita' minorile;
d) complessita' di direzione, gestione e organizzazione
didattica, con riguardo alla pluralita' di gradi di
scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa
istituzione, ivi comprese le attivita' di educazione
permanente, di istruzione degli adulti e di
perfezionamento o specializzazione, nonche' alla
conduzione di aziende agrarie, convitti annessi,
officine e laboratori ad alta specializzazione o con
rilevante specificita'.
5. Qualora le singole scuole non
raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati
sono unificate orizzontalmente con le scuole dello
stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o
verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle
esigenze educative del territorio e nel rispetto della
progettualita' territoriale.
6. Per garantire la permanenza, negli
ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3,
di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con
scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono
costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola
materna, elementare e media. Allo stesso fine e per
assicurare la piu' efficace corrispondenza tra gli
istituti di istruzione secondaria superiore e le
caratteristiche del territorio di riferimento, nonche'
tra la necessaria varieta' dei percorsi formativi
proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione
espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla
unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che
non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e
insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le
sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da
istituti posti in localita' distanti e compresi in altri
ambiti territoriali di riferimento; tali istituzioni
assumono la denominazione di istituto di istruzione
secondaria superiore.
7. Nelle province il cui territorio
e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di
viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in
cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti
abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici
di riferimento previsti dal comma 2, anche sulla base di
criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede
di conferenza provinciale convocata a norma
dell'articolo 3.
8. Gli indici minimi di riferimento
previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli
istituti secondari di istruzione artistica,
professionale e tecnica con indirizzi formativi
particolarmente specializzati e a diffusione limitata
nell'ambito nazionale e regionale.
9. Le disposizioni contenute nei
commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole e
istituti di istruzione statali con lingua d'insegnamento
slovena. A tali scuole sara' attribuita l'autonomia
scolastica ai fini dell'esercizio del diritto allo
studio, anche in assenza dei parametri minimi di cui
all'articolo 2, comma 3, e sulla base della
distribuzione territoriale degli allievi che le
frequentano. Nell'attribuire l'autonomia alle scuole con
lingua d'insegnamento italiana, site negli stessi ambiti
territoriali, le conferenze provinciali terranno conto
delle decisioni assunte nei confronti delle scuole con
lingua d'insegnamento slovena.
10. Gli indici di riferimento
previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si applicano agli
istituti di istruzione che comprendono scuole con
particolari finalita', funzionanti ai sensi
dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto
legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il dovuto
riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni
frequentanti le suddette scuole.
Art. 3
Piani provinciali di dimensionamento
1. I piani di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine
dell'attribuzione dell'autonomia e personalita'
giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di
organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli
indirizzi di programmazione e dei criteri generali,
riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente
adottati dalle regioni.
2. Entro il 31 ottobre 1998 il
presidente della provincia, anche in assenza degli
indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la
conferenza provinciale alla quale partecipano, oltre
alla provincia, i comuni e le comunita' montane; ad essa
partecipano di diritto il dirigente competente della
amministrazione periferica della pubblica istruzione e
il presidente del consiglio scolastico provinciale,
assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti
scolastici interessati. Ove il presidente della
provincia non provveda tempestivamente alla
convocazione, questa puo' essere fatta dal sindaco del
comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal
dirigente del competente ufficio periferico
dell'amministrazione scolastica.
3. Nella prima riunione sono
determinate le modalita' operative per la
predisposizione e la successiva discussione e
definizione delle proposte avanzate dai soggetti
partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i
criteri per la promozione di incontri e accordi per
ambiti territoriali ristretti.
4. Gli ambiti territoriali di
riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni
scolastiche sono individuati dalle conferenze previste
dai precedenti commi.
5. I dirigenti competenti della
amministrazione periferica della pubblica istruzione
predispongono la documentazione necessaria per la
conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli
opportuni elementi di informazione; gli stessi
dirigenti, altresi', acquisiscono e comunicano alle
conferenze provinciali di cui al comma 3 eventuali
pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali e
degli organi collegiali degli istituti d'istruzione
interessati. I dati, i documenti e le informazioni di
cui sopra, unitamente alle proposte formulate, sono
contemporaneamente trasmessi alle regioni e ai consigli
provinciali e distrettuali competenti per territorio.
6. Il piano di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e'
approvato dalle conferenze provinciali entro il 31
dicembre 1998, anche in assenza degli indirizzi e dei
criteri di cui al comma 1.
7. I piani contengono anche proposte
specifiche per le zone di confine tra province o
regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni
di fruibilita' del servizio scolastico.
8. Le regioni approvano il piano
regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio 1999,
sulla base dei piani provinciali assicurandone il
coordinamento, nel rispetto degli organici prestabiliti,
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dei parametri di
riferimento previsti dall'articolo 2. Le regioni
deliberano sui casi previsti dal comma 7, previa intesa,
ove necessario, con le regioni confinanti.
9. I piani, possono essere modificati
nel corso dell'anno successivo alla loro approvazione e
hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro
l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001.
Art. 4
Attribuzione della personalita' giuridica e
dell'autonomia
1. I dirigenti dell'amministrazione
scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani
approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti,
ivi compresi quelli di riconoscimento dell'automia alle
singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della
personalita' giuridica alle istituzioni scolastiche che
ne siano prive.
2. Agli enti locali e' attribuita
ogni competenza in materia di soppressione, istituzione,
trasferimento di sedi, plessi, unita' delle istituzioni
scolastiche che abbiano ottenuto la personalita'
giuridica e l'autonomia. Tale competenza e' esercitata
su proposta e, comunque previa intesa, con le
istituzioni scolastiche interessate con particolare
riguardo al raggiungimento delle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, nel rispetto delle competenze
di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
Art. 5
Organici pluriennali
1. La consistenza complessiva degli
organici del personale della scuola, ivi compresi i
dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale
per il triennio 1998-2000 a norma delle vigenti
disposizioni, e' articolata su base regionale e
ripartita per aree provinciali o subprovinciali. Le
successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della
normativa in vigore, in relazione alle funzioni di
programmazione e riorganizzazione della rete scolastica
attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, tenendo conto:
a) del numero degli alunni previsti,
distinti per eta' e per ordine e grado di scuole;
b) del numero degli istituti previsti, delle loro
dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni
sul territorio;
c) delle caratteristiche demografiche e orografiche di
ciascuna regione;
d) degli indici di disagio economico e socioculturale;
e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e
all'evoluzione del mercato del lavoro;
f) della distribuzione per ambiti disciplinari del
personale in servizio.
2. Entro il limite della dotazione
organica provinciale complessiva l'organico funzionale
di ciascuna istituzione scolastica e' definito dai
dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in
conformita' ai criteri e ai parametri generali stabiliti
a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di
riferimento ed elementi di valutazione:
a) numero degli alunni e delle classi
previste, distinti per anno di corso e indirizzo di
studi;
b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in
relazione agli obiettivi formativi previsti dai
corrispondenti curricoli;
c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di
handicap;
d) attivita' didattiche finalizzate al recupero della
dispersione scolastica e degli insuccessi formativi,
alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di
nuovi ordinamenti e strutture curricolari,
all'adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri
di flessibilita' e modularita', alle esigenze di
personalizzazione dei processi di apprendimento, alle
caratteristiche dell'economia regionale o locale e
all'evoluzione del mercato del lavoro;
e) azioni di supporto sociopsicopedagogico,
organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e
scientifica di orientamento scolastico e professionale e
di valutazione dei processi formativi, tenuto conto
anche dell'eventuale articolazione della funzione
docente sulla base di particolari profili di
specializzazione;
f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano in
zone a rischio di devianza giovanile e criminilita'
minorile, ovvero nelle comunita' montane e nelle piccole
isole;
g) prevedibili necessita' di copertura dei posti di
insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti
assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno
scolastico.
3. Le risorse umane necessarie per le
finalita' indicate alle lettere d), e), f) e g) del
comma 2, sono attribuite alle singole istituzioni
scolastiche o a reti di scuole, anche sulla base delle
richieste e dei progetti formativi delle stesse
istituzioni.
4. Nei limiti delle dotazioni
organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali della scuola,
procedono alla formazione delle classi e, in conformita'
ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione
collettiva decentrata a livello nazionale e
territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le
funzioni da svolgere.
5. Le scuole annesse ad istituti di
educazione statale non hanno personalita' giuridica
distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione
organica di istituto relativa alle suddette scuole,
considerata nella sua entita' complessiva, e'
determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
6. Gli organici di cui al comma 1,
per le scuole e gli istituti di istruzione statali in
lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono
separatamente determinati e distinti dall'organico
complessivo riferito alla regione di appartenenza.
Art. 6
Dotazione finanziaria di istituto
1. Gli stanziamenti iscritti nello
stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo
e didattico delle istituzioni scolastiche sono
ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, su base regionale, in proporzione alla
popolazione scolastica e al numero di istituti di
istruzione.
Essi sono articolati a livello provinciale o
subprovinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie
e perequative. Le assegnazioni perequative sono
calcolate in relazione alle condizioni demografiche,
orografiche, economiche e socioculturali del territorio.
Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni
perequative e' sentito il parere della conferenza
unificata Statoregionicitta' e autonomie locali.
2. Le dotazioni finanziarie
determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle
singole istituzioni dai dirigenti degli uffici
periferici dell'amministrazione scolastica, in
conformita' ai criteri generali e agli indici di
riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma
1.
3. Le istituzioni scolastiche
utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate senza
altro vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle
attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento
proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel
rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse
materie, alle regioni e agli enti locali con il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le disposizioni del presente
articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse
finanziarie da parte dello Stato, delle regioni, degli
enti locali, di altri enti e di privati per l'attuazione
di progetti promossi e finanziati con risorse a
destinazione specifica.
5. Lo Stato, le regioni, gli enti
locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti
pubblici e privati possono stipulare accordi di
programma per la gestione di attivita' previste dai
commi 3 e 4.
Art. 7
Esclusioni
1. Le disposizioni di cui al presente
regolamento non si applicano alle accademie di belle
arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di
musica, agli istituti superiori per le industrie
artistiche, alle scuole italiane all'estero e agli
istituti di educazione, salvo il disposto dell'articolo
5, comma 5.
2. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con
proprie leggi le materie di cui al presente regolamento,
nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle
relative norme di attuazione.
3. In mancanza di norme statutarie o
di attuazione dei relativi statuti, che attribuiscano
alle regioni a statuto speciale competenza legislativa
in materie disciplinate dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni dei precedenti articoli.
Art. 8
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma
13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogati gli
articoli 442, comma 3, e 548, comma 5, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e l'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 22
|