Autonomia

 Normativa

                        DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

18 giugno 1998, n. 233

  DECRETO
                                                                 N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le legge ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificienze della Repubblica".

- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

"2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.
Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.
Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi".

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici delle materie e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

- Il D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

- Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1997, n. 449:

Art. 40 (Personale della scuola):

"1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio.
Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi.
La spesa per le supplenze brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999.
Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalita' per il raggiungimento delle finalita' predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorita' per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile.
In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravita' dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi, prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' la possibilita' di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docentialunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma.
Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Anche in vista dell'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' consentita, altresi', alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, purche' non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolatiche.
Al fine di incrementare la preparazione tecnicoprofessionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalita' di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private.

2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1 settembre 1992 secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui e' valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'art. 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1.

I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonche' di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuita' educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola.
Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialita' esistenti nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresi', alla revisione dei criteri di determinazione degli organici dei personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalita' alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa.
Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio.
In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalita' di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attivita' di pulizia.

6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attivita' e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

8. Con periodicita' annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.

9. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attivita' didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in piu' scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si puo' accedere con il medesimo titolo di studio.

11. E' estesa all'anno scolastico 1998-1999 la validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonche' delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.

12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione".

- Si riporta il testo degli articoli 2, 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali):

"Art. 2 (Compiti):

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Statoregioni:

a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 3;

b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;

c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e' raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Statoregioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Statoregioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni.
Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Statoregioni e' consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decretilegge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti gia' adottati in via definitiva, la Conferenza Statoregioni puo' chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Statoregioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si e' pronunciata.

8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza Statoregioni delibera, altresi':

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Statoregioni soppressi ai sensi dell'art. 7.

9. La Conferenza Statoregioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali".

"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e Conferenza unificata):

1. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Statoregioni.

2. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM.
Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".

                                                                                                        Continua ....