Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il
Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le legge ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificienze della Repubblica".
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
"2. Ai fini di quanto previsto
nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sulla base
dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei
commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.
Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche
contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il
parere delle competenti commissioni parlamentari.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per
armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali
per l'attribuzione della personalita' giuridica e
dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al
comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di
garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del
servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in
relazione a particolari situazioni territoriali o
ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e
alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia
dei settori di istruzione compresi nell'istituzione
scolastica.
Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse
nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo
montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e
provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti
abitativi".
- Si riporta il testo del comma 2
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici
delle materie e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
- Il D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297,
reca: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado".
- Si riporta il testo dell'art. 40
della legge 23 dicembre 1997, n. 449:
Art. 40 (Personale della scuola):
"1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola
deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3
per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno
1997. Tale numero costituisce il limite massimo del
personale in servizio.
Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i
fini della programmazione sono inclusi i supplenti
annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei
soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi.
La spesa per le supplenze brevi non potra' essere
nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per
soddisfare le esigenze dell'anno 1997.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro per la
funzione pubblica, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimere entro
trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede
alla determinazione della consistenza numerica del
personale alla data del 31 dicembre 1999.
Con decreti del Ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, da esprimere entro trenta giorni
dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e
le modalita' per il raggiungimento delle finalita'
predette mediante disposizioni sugli organici funzionali
di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle
classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di
breve durata assicurando comunque il perseguimento
dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero
massimo di alunni per classe con priorita' per le zone
svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di
montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte
rischio di devianza minorile e giovanile.
In attuazione dei principi generali fissati dalla legge
5 febbraio 1992, n. 104, e' assicurata l'integrazione
scolastica degli alunni handicappati con interventi
adeguati al tipo e alla gravita' dell'handicap, compreso
il ricorso all'ampia flessibilita' organizzativa e
funzionale delle classi, prevista dall'art. 21, commi 8
e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' la
possibilita' di assumere con contratto a tempo
determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto
docentialunni indicato al comma 3, in presenza di
handicap particolarmente gravi, fermo restando il
vincolo di cui al primo periodo del presente comma.
Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi
da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Anche in vista dell'attribuzione della personalita'
giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21, commi da
1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' consentita,
altresi', alle istituzioni scolastiche la stipulazione
di contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attivita' ed insegnamenti, purche' non
sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni
didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento
dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia
delle istituzioni scolatiche.
Al fine di incrementare la preparazione
tecnicoprofessionale dei giovani, dopo il conseguimento
del diploma finale di istruzione secondaria superiore,
nel quadro del sistema formativo integrato e della
programmazione regionale dell'offerta formativa, lo
Stato e le regioni concordano modalita' di intese per la
realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di
corsi di formazione superiore non universitaria, anche
mediante la costituzione di forme associative con altri
soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe
a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni,
dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e
private.
2. I docenti compresi nelle
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi
titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti
accantonati al 1 settembre 1992 secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta
nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee
del personale docente nella provincia per cui e' valida
la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima
di quella prevista dall'art. 522, comma 5, del testo
unico di cui al comma 1.
3. La dotazione organica di
insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni
handicappati e' fissata nella misura di un insegnante
per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente
frequentanti gli istituti scolastici statali della
provincia, assicurando, comunque, il graduale
consolidamento, in misura non superiore all'80 per
cento, della dotazione di posti di organico e di fatto
esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando
il vincolo di cui al primo periodo del comma 1.
I criteri di ripartizione degli
insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed,
eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione
secondaria, nonche' di assegnazione ai singoli istituti
scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma
1, assicurando la continuita' educativa degli insegnanti
di sostegno in ciascun grado di scuola.
Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di
integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il
successo formativo di alunni con particolari forme di
handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che
possono disporre l'assegnazione delle risorse umane
necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di
strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo
sviluppo delle potenzialita' esistenti nei medesimi
alunni, nonche' per l'aggiornamento del personale. Le
esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre
scuole.
4. Al fine del raggiungimento degli
obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresi',
alla revisione dei criteri di determinazione degli
organici dei personale amministrativo, tecnico,
ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di
educazione, nelle forme previste dall'art. 31 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti
connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra
aree e profili professionali.
5. In coerenza con i poteri di
organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse
alle singole istituzioni scolastiche le decisioni
organizzative, amministrative e gestionali che
assicurano efficacia e funzionalita' alla prestazione
dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse
istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare
l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei
locali scolastici e delle loro pertinenze, previa
riduzione della dotazione organica di istituto,
approvata dal provveditore agli studi sulla base di
criteri predeterminati idonei anche ad evitare
situazioni di soprannumero del personale, in misura tale
da consentire economie nella spesa.
Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, previo accertamento delle
economie realizzate, sono effettuate le occorrenti
variazioni di bilancio.
In sede di contrattazione decentrata a livello
provinciale sono ridefinite le modalita' di
organizzazione del lavoro del personale ausiliario che
non svolga attivita' di pulizia.
6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4
e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a
lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi
per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000.
Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi
di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al
comma 7.
7. I risparmi derivanti
dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle
economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa
alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in
lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi
a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno
scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento,
quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in
lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla
costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da
destinare all'incremento dei fondi di istituto per la
retribuzione accessoria del personale, finalizzata al
sostegno delle attivita' e delle iniziative connesse
all'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su
base provinciale. Previa verifica delle economie
derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto
fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di
una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi
sulle economie riscontrate, al netto delle somme da
riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la
stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo
comma 5.
8. Con periodicita' annuale, si
provvede alla verifica dei risparmi effettivamente
realizzati in applicazione del comma 1, al fine di
accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del
fondo di cui al comma 7.
9. Fermo restando quanto disposto
dall'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e dall'art. 1, comma 77, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' attribuita agli uffici periferici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica la competenza all'ordinazione
dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle
retribuzioni spettanti al personale della scuola con
nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali
e supplenze fino al termine delle attivita' didattiche,
in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.
10. I concorsi per titoli ed esami a
cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie
possono essere indetti al fine di reclutare docenti per
gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e
per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti
impartiti in piu' scuole e istituti anche di diverso
ordine e grado ai quali si puo' accedere con il medesimo
titolo di studio.
11. E' estesa all'anno scolastico
1998-1999 la validita' delle graduatorie dei concorsi
per titoli ed esami del personale docente e a posti di
coordinatore amministrativo, nonche' delle graduatorie
di conferimento delle supplenze del personale docente e
del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.
12. Con effetto dall'anno scolastico
1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai
componenti delle commissioni di esami di licenza media.
13. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alla regione Valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze
derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di
attuazione".
- Si riporta il testo degli articoli
2, 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali):
"Art. 2 (Compiti):
a) promuove e sancisce intese, ai
sensi dell'art. 3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
promuove il coordinamento della programmazione statale e
regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita'
degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono
funzioni o servizi di pubblico interesse aventi
rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione, determina, nei casi
previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a
fini di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti
dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri
organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti,
anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di
pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili
di enti ed organismi che svolgono attivita' o prestano
servizi strumentali all'esercizio di funzioni
concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione
tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni
di uffici statali e regionali.
2. Ferma la necessita' dell'assenso
del Governo, l'assenso delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli
atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 e'
espresso, quando non e' raggiunta l'unanimita', dalla
maggioranza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la
Conferenza Statoregioni, o da assessori da essi delegati
a rappresentarli nella singola seduta.
3. La Conferenza Statoregioni e'
obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di
disegni di legge e di decreto legislativo o di
regolamento del Governo nelle materie di competenza
delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano che si pronunzia entro venti giorni.
Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di
approvazione delle norme di attuazione degli statuti
delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni
oggetto di interesse regionale che il Presidente del
Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al
suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio
dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non
consentono la consultazione preventiva, la Conferenza
Statoregioni e' consultata successivamente ed il Governo
tiene conto dei suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei
disegni di legge o delle leggi di conversione dei
decretilegge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto
legislativo sottoposti al parere delle commissioni
parlamentari.
6. Quando il parere concerne
provvedimenti gia' adottati in via definitiva, la
Conferenza Statoregioni puo' chiedere che il Governo lo
valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei
provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Statoregioni valuta
gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con
riferimento atti di pianificazione e di programmazione
in ordine ai quali si e' pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al comma 2
la Conferenza Statoregioni delibera, altresi':
a) gli indirizzi per l'uniforme
applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in
ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato
rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le
sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal
percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi
dell'art. 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
b) i protocolli di intesa dei
progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai
sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) gli atti di competenza degli
organismi a composizione mista Statoregioni soppressi ai
sensi dell'art. 7.
9. La Conferenza Statoregioni esprime
intesa sulla proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del
Ministro della sanita' di nomina del direttore
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali".
"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata):