2. La Conferenza unificata e'
comunque competente in tutti i casi in cui regioni,
province, comuni e comunita' montane ovvero la
Conferenza Statoregioni e la Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo
oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione
economica e finanziaria;
3) sugli schemi di decreto
legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane.
Nel aso di mancata intesa o di urgenza si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane,
al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere in collaborazione attivita' di
interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei
rappresentanti delle autonomie locali indicati,
rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e
dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e
informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e
comunita' montane nei casi di sua competenza, anche
attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le
amministrazioni centrali e locali secondo le modalita'
di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali
delle politiche del personale pubblico e sui processi di
riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli
enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita'
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata,
anche su richiesta delle autonomie regionali e locali,
ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane.
4. Ferma restando la necessita'
dell'assenso del Governo per l'adozione delle
deliberazioni di competenza della Conferenza unificata,
l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e
delle comunita' montane e' assunto con il consenso
distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che
compongono, rispettivamente, la Conferenza Statoregioni
e la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali.
L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali ha compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo
Stato e le autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto
nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica
generale che possono incidere sulle funzioni proprie o
delegate di province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali, in particolare, e' sede di discussione
ed esame:
a) dei problemi relativi
all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali,
compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie
e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche'
delle iniziative legislative e degli atti generali di
governo a cio' attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivitą
di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
c)di ogni altro problema connesso con
gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto,
anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e
dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per
il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici
locali;
b) la promozione di accordi o
contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge
23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla
organizzazione di manifestazioni che coinvolgono piu'
comuni o province da celebrare in ambito
nazionale".
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
reca: "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
"Art. 21:
Ai fini della realizzazione della
autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'Amministrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione in materia di gestione del servizio
di istruzione, fermi restando i livelli unitari e
nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche'
gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione
definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite
alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,
alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria,
della personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di contabilita' dello Stato.
Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto
delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel
comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sulla base
dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei
commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.
Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche
contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il
parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per
armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali
per l'attribuzione della personalita' giuridica e
dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al
comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di
garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del
servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in
relazione a particolari situazioni territoriali o
ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e
alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia
dei settori di istruzione compresi nell'istituzione
scolastica.
Le deroghe dimensionali saranno
automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione
di insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e
l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i
requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente
alla gestione di tutte le funzioni amministrative che
per loro natura possono essere esercitate dalle
istituzioni autonome.
In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia
sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione
del personale, da una analisi delle realta'
territoriali, sociali ed economiche delle singole
istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti
interventi perequativi e sara' realizzato secondo
criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di
iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria
essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in
possesso di personalita' giuridica e di quelle che
l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita
dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che si suddivide in
assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.
Tale dotazione finanziaria e'
attribuita senza altro vincolo di destinazione che
quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento
delle attivita' di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun
indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione
di donazioni, eredita' e legati da parte delle
istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti
superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o
altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di
assistenza scolastica.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che
abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai
sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia'
dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione
anche per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia
organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi
del sistema nazionale di istruzione e degli standard di
livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e'
finalizzata alla realizzazione della flessibilita',
della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia
del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior
utilizzo delle risorse e delle strutture,
all'introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale.
Essa si esplica liberamente, anche
mediante superamento dei vincoli in materia di unita'
oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo classe
e delle modalita' di organizzazione e impiego dei
docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle
risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita'
didattica annuale previsti a livello nazionale, la
distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di
cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi
obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai
contratti collettivi che possono essere assolti invece
che in cinque giorni settimanali anche sulla base di
un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e'
finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali
del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della
liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta
educativa da parte delle famiglie del diritto ad
apprendere.
Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di
insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile
pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale,
compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali,
facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto dell esigenze
formative degli studenti.
A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1,
comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
definiti criteri per la determinazione degli organici
funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale
orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quello previsto per ciascuna delle discipline ed
attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o
indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e
strumenti di verifica e valutazione della produttivita'
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche
realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate,
ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi formativi per gli adulti, iniziative di
prevenzione dell'abbandono e della dispersione
scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture
e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a
fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di
partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e
l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra
diversi sistemi formativi.
Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei
limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e
organizzativa.
Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di documentazione
pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico
di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi
del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita'
giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti,
agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai
Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei
commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari
dalle specificita' proprie di tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni
scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di
favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di
orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata
in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e
11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse
incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.
Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore delle predette
disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono emanate le istruzioni generali per
l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione
dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte
e per la scelta dell'affidamento dei servizi di
tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del
riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche,
anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2.
E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Governo e'
delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma
degli organi collegiali della pubblica istruzione di
livello nazionale e periferico che tenga conto della
specificita' del settore scolastico, valorizzando
l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle
minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle
specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi
con le competenze dell'amministrazione centrale e
periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e
13, nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche
autonome;
b) razionalizzazione degli organi a
norma dell'art. 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni
organizzative e funzionali, secondo quanto previsto
dall'art. 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento
con le comunita' locali a norma dell'art. 12, comma 1,
lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia
del principio della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della
liberta' di insegnamento e in connessione con
l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicita' della
funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica
dirigenziale contestualmente all'acquisto della
personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle
singole istituzioni scolastiche.
I contenuti e le specificita' della qualifica
dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, di
autonomi compiti di direzione, di coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, di gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti
dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come
ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di
reclutamento, riservato al personale docente con
adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le
modalita' previste dall'art. 28 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai
capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad
una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un
apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei
dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di
contrattazione collettiva del comparto scuola,
articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento
di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici
del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata
armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti
locali anche in materia di programmazione e
riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica
istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a
decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia
prevista nel presente articolo, una relazione sui
risultati conseguiti, anche al fine di apportare
eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
con propria legge la materia di cui al presente articolo
nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle
relative norme di attuazione".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 324
del testo unico approvato con D.Lgs. n. 297 del 16
aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado):
"Art. 324 (Scuole con
particolari finalita'):
1. Sono scuole con particolari
finalita', ai sensi delle disposizioni del presente
testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli
istituti statali per non vedenti e gli istituti statali
per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre
istituzioni statali o convenzionate con il Ministero
della pubblica istruzione per speciali compiti di
istruzione ed educazione di minori portatori di handicap
e di minori in stato di difficolta', nonche' le scuole e
gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini,
di interventi specializzati a carattere
continuativo".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 4,
dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
"4. La personalita' giuridica e
l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i
requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente
alla gestione di tutte le funzioni amministrative che
per loro natura possono essere esercitate dalle
istituzioni autonome.
In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia
sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione
del personale, da una analisi delle realta'
territoriali, sociali ed economiche delle singole
istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti
interventi perequativi e sara' realizzato secondo
criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di
iniziativa delle istituzioni stesse".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 137
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 137 (Competenze dello
Stato):
1. Restano allo Stato, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i
criteri e i parametri per l'organizzazione della rete
scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le
funzioni di valutazione del sistema scolastico, le
funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione
delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello
Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le
funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del presente
decreto legislativo.
2. Restano altresi' allo Stato i
compiti e le funzioni amministrative relative alle
scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con
il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attivita'
attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonche'
i provvedimenti relativi agli organismi scolastici
istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 389".
Nota all'art. 5:
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
reca: "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59".
Nota all'art. 6:
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
reca: "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo del comma 13
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
"13. Con effetto dalla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai
commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con
esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare
e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore delle predette disposizioni regolamentari, le
norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e
necessarie modifiche".