REGOLAMENTO
RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AI SENSI DELL'ART. 21, DELLA LEGGE 15
MARZO 1997, N.59
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297 concernente il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTI i pareri del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, espressi
nelle riunioni del 30 settembre e 15
ottobre 1998;
VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1998;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
ACQUISITO il parere della Conferenza
unificata
Stato-regioni-città ed autonomie locali
nella seduta del 17 dicembre 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato
espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 23
novembre 1998;
ACQUISITI i pareri delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, espressi
nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del
10 febbraio 1999;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 25
febbraio 1999;
Sulla proposta del
Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica, della Funzione pubblica e per
gli Affari regionali e del lavoro e
della previdenza sociale
E M A N A
il seguente regolamento:
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
TITOLO I
Istituzioni scolastiche nel quadro
dell'autonomia
CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO
Art.1
(Natura e scopi dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche)
1. Le istituzioni
scolastiche sono espressioni di
autonomia funzionale e provvedono alla
definizione e alla realizzazione
dell'offerta formativa, nel rispetto
delle funzioni delegate alla Regioni e
dei compiti e funzioni trasferiti agli
enti locali, ai sensi degli articoli 138
e 139 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. A tal fine interagiscono
tra loro e con gli enti locali
promuovendo il raccordo e la sintesi tra
le esigenze e le potenzialità
individuali e gli obiettivi nazionali
del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle
istituzioni scolastiche è garanzia di
libertà di insegnamento e di pluralismo
culturale e si sostanzia nella
progettazione e nella realizzazione di
interventi di educazione, formazione e
istruzione mirati allo sviluppo della
persona umana, adeguati ai diversi
contesti, alla domanda delle famiglie e
alle caratteristiche specifiche dei
soggetti coinvolti, al fine di garantire
loro il successo formativo,
coerentemente con le finalità e gli
obiettivi generali del sistema di
istruzione e con l'esigenza di
migliorare l'efficacia del processo di
insegnamento e di apprendimento.
Art.2
(Oggetto)
1. Il presente
regolamento detta la disciplina generale
dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, individua le funzioni ad
esse trasferite e provvede alla
ricognizione delle disposizioni di legge
abrogate.
2. Il presente
regolamento, fatta salva l'immediata
applicazione delle disposizioni
transitorie, si applica alle istituzioni
scolastiche a decorrere dal 1°
settembre 2000.
3. Le istituzioni
scolastiche parificate, pareggiate e
legalmente riconosciute entro il termine
di cui al comma 2 adeguano, in coerenza
con le proprie finalità, il loro
ordinamento alle disposizioni del
presente regolamento relative alla
determinazione dei curricoli, e lo
armonizzano con quelle relative
all'autonomia didattica, organizzativa,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo e
alle iniziative finalizzate
all'innovazione. A esse si applicano
altresì le disposizioni di cui agli
articoli 12 e 13.
4. Il presente
regolamento riguarda tutte le diverse
articolazioni del sistema scolastico, i
diversi tipi e indirizzi di studio e le
esperienze formative e le attività
nella scuola dell'infanzia. La
terminologia adottata tiene conto della
pluralità di tali contesti.
CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
Art. 3
(Piano dell'offerta formativa)
1. Ogni istituzione
scolastica predispone, con la
partecipazione di tutte le sue
componenti, il Piano dell'offerta
formativa. Il Piano è il documento
fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed
organizzativa che le singole scuole
adottano nell'ambito della loro
autonomia.
2. Il Piano
dell'offerta formativa è coerente con
gli obiettivi generali ed educativi dei
diversi tipi e indirizzi di studi
determinati a livello nazionale a norma
dell'articolo 8 e riflette le esigenze
del contesto culturale, sociale ed
economico della realtà locale, tenendo
conto della programmazione territoriale
dell'offerta formativa. Esso comprende e
riconosce le diverse opzioni
metodologiche, anche di gruppi
minoritari, e valorizza le
corrispondenti professionalità.
3. Il Piano
dell'offerta formativa è elaborato dal
collegio dei docenti sulla base degli
indirizzi generali per le attività
della scuola e delle scelte generali di
gestione e di amministrazione definiti
dal consiglio di circolo o di istituto,
tenuto conto delle proposte e dei pareri
formulati dagli organismi e dalle
associazioni anche di fatto dei genitori
e, per le scuole secondarie superiori,
degli studenti. Il Piano è adottato dal
consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al
comma 2 il dirigente scolastico attiva i
necessari rapporti con gli enti locali e
con le diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche
operanti sul territorio.
5. Il Piano
dell'offerta formativa è reso pubblico
e consegnato agli alunni e alle famiglie
all'atto dell'iscrizione.
Art. 4
(Autonomia didattica)
1. Le istituzioni
scolastiche, nel rispetto della libertà
di insegnamento, della libertà di
scelta educativa delle famiglie e delle
finalità generali del sistema, a norma
dell'articolo 8 concretizzano gli
obiettivi nazionali in percorsi
formativi funzionali alla realizzazione
del diritto ad apprendere e alla
crescita educativa di tutti gli alunni,
riconoscono e valorizzano le diversità,
promuovono le potenzialità di ciascuno
adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio
dell'autonomia didattica le istituzioni
scolastiche regolano i tempi
dell'insegnamento e dello svolgimento
delle singole discipline e attività nel
modo più adeguato al tipo di studi e ai
ritmi di apprendimento degli alunni. A
tal fine le istituzioni scolastiche
possono adottare tutte le forme di
flessibilità che ritengono opportune e
tra l'altro:
a) l'articolazione
modulare del monte ore annuale di
ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di
unità di insegnamento non coincidenti
con l'unità oraria della lezione e
l'utilizzazione, nell'ambito del
curricolo obbligatorio di cui
all'articolo 8, degli spazi orari
residui;
c) l'attivazione di
percorsi didattici individualizzati, nel
rispetto del principio generale
dell'integrazione degli alunni nella
classe e nel gruppo, anche in relazione
agli alunni in situazione di handicap
secondo quanto previsto dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione
modulare di gruppi di alunni provenienti
dalla stessa o da diverse classi o da
diversi anni di corso;
e) l'aggregazione
delle discipline in aree e ambiti
disciplinari.
3. Nell'ambito
dell'autonomia didattica possono essere
programmati, anche sulla base degli
interessi manifestati dagli alunni,
percorsi formativi che coinvolgono più
discipline e attività nonché
insegnamenti in lingua straniera in
attuazione di intese e accordi
internazionali.
4. Nell'esercizio
della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche assicurano comunque la
realizzazione di iniziative di recupero
e sostegno, di continuità e di
orientamento scolastico e professionale,
coordinandosi con le iniziative
eventualmente assunte dagli enti locali
in materia di interventi integrati a
norma dell'articolo 139, comma 2, lett.
b) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Individuano inoltre le
modalità e i criteri di valutazione
degli alunni nel rispetto della
normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati
conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta,
l'adozione e l'utilizzazione delle
metodologie e degli strumenti didattici,
ivi compresi i libri di testo, sono
coerenti con il Piano dell'offerta
formativa di cui all'articolo 3 e sono
attuate con criteri di trasparenza e
tempestività. Esse favoriscono
l'introduzione e l'utilizzazione di
tecnologie innovative.
6. I criteri per il
riconoscimento dei crediti e per il
recupero dei debiti scolastici riferiti
ai percorsi dei singoli alunni sono
individuati dalle istituzioni
scolastiche avuto riguardo agli
obiettivi specifici di apprendimento di
cui all'articolo 8 e tenuto conto della
necessità di facilitare i passaggi tra
diversi tipi e indirizzi di studio, di
favorire l'integrazione tra sistemi
formativi, di agevolare le uscite e i
rientri tra scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro. Sono
altresì individuati i criteri per il
riconoscimento dei crediti formativi
relativi alle attività realizzate
nell'ambito dell'ampliamento
dell'offerta formativa o liberamente
effettuate dagli alunni e debitamente
accertate o certificate.
7. Il riconoscimento
reciproco dei crediti tra diversi
sistemi formativi e la relativa
certificazione sono effettuati ai sensi
della disciplina di cui all'articolo 17
della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo
restando il valore legale dei titoli di
studio previsti dall'attuale
ordinamento.
Art. 5
(Autonomia organizzativa)
1. Le istituzioni
scolastiche adottano, anche per quanto
riguarda l'impiego dei docenti, ogni
modalità organizzativa che sia
espressione di libertà progettuale e
sia coerente con gli obiettivi generali
e specifici di ciascun tipo e indirizzo
di studio, curando la promozione e il
sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti
del calendario scolastico sono stabiliti
dalle istituzioni scolastiche in
relazione alle esigenze derivanti dal
Piano dell'offerta formativa, nel
rispetto delle funzioni in materia di
determinazione del calendario scolastico
esercitate dalle Regioni a norma
dell'articolo 138, comma 1, lettera d)
del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
3. L'orario
complessivo del curricolo e quello
destinato alle singole discipline e
attività sono organizzati in modo
flessibile, anche sulla base di una
programmazione plurisettimanale, fermi
restando l'articolazione delle lezioni
in non meno di cinque giorni settimanali
e il rispetto del monte ore annuale,
pluriennale o di ciclo previsto per le
singole discipline e attività
obbligatorie.
4. In ciascuna
istituzione scolastica le modalità di
impiego dei docenti possono essere
diversificate nelle varie classi e
sezioni in funzione delle eventuali
differenziazioni nelle scelte
metodologiche ed organizzative adottate
nel piano dell'offerta formativa.
Art. 6
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo)
1. Le istituzioni
scolastiche, singolarmente o tra loro
associate, esercitano l'autonomia di
ricerca, sperimentazione e sviluppo
tenendo conto delle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico
delle realtà locali e curando tra
l'altro:
a) la progettazione
formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento
culturale e professionale del personale
scolastico;
c) l'innovazione metodologica e
disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse
valenze delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
e sulla loro integrazione nei processi
formativi;
e) la documentazione educativa e la sua
diffusione all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni,
esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse
articolazioni del sistema scolastico e,
d'intesa con i soggetti istituzionali
competenti, fra i diversi sistemi
formativi, ivi compresa la formazione
professionale.
2. Se il progetto di
ricerca e innovazione richiede modifiche
strutturali che vanno oltre la
flessibilità curricolare prevista
dall'articolo 8, le istituzioni
scolastiche propongono iniziative
finalizzate alle innovazioni con le
modalità di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al
presente articolo le istituzioni
scolastiche sviluppano e potenziano lo
scambio di documentazione e di
informazioni attivando collegamenti
reciproci, nonché con il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento ducativi; tali
collegamenti possono estendersi a
università e ad altri soggetti pubblici
e privati che svolgono attività di
ricerca.
Art. 7
(Reti di scuole)
1. Le istituzioni
scolastiche possono promuovere accordi
di rete o aderire ad essi per il
raggiungimento della proprie finalità
istituzionali.
2. L'accordo può
avere a oggetto attività didattiche, di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di
formazione e aggiornamento; di
amministrazione e contabilità, ferma
restando l'autonomia dei singoli
bilanci; di acquisto di beni e servizi,
di organizzazione e di altre attività
coerenti con le finalità istituzionali;
se l'accordo prevede attività
didattiche o di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, di formazione e
aggiornamento, è approvato, oltre che
dal consiglio di circolo o di istituto,
anche dal collegio dei docenti delle
singole scuole interessate per la parte
di propria competenza.
3. L'accordo può
prevedere lo scambio temporaneo di
docenti, che liberamente vi consentono,
fra le istituzioni che partecipano alla
rete i cui docenti abbiano uno stato
giuridico omogeneo. I docenti che
accettano di essere impegnati in
progetti che prevedono lo scambio
rinunciano al trasferimento per la
durata del loro impegno nei progetti
stessi, con le modalità stabilite in
sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo
individua l'organo responsabile della
gestione delle risorse e del
raggiungimento delle finalità del
progetto, la sua durata, le sue
competenze e i suoi poteri, nonché le
risorse professionali e finanziarie
messe a disposizione della rete dalle
singole istituzioni; l'accordo è
depositato presso le segreterie delle
scuole, ove gli interessati possono
prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono
aperti all'adesione di tutte le
istituzioni scolastiche che intendano
parteciparvi e prevedono iniziative per
favorire la partecipazione alla rete
delle istituzioni scolastiche che
presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle
reti di scuole, possono essere istituiti
laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca
didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure
definite a livello nazionale per la più
ampia circolazione, anche attraverso
rete telematica, di ricerche,
esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del
personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e
professionale.
7. Quando sono
istituite reti di scuole, gli organici
funzionali di istituto possono essere
definiti in modo da consentire
l'affidamento a personale dotato di
specifiche esperienze e competenze di
compiti organizzativi e di raccordo
interistituzionale e di gestione dei
laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia
singolarmente che collegate in rete,
possono stipulare convenzioni con
università statali o private, ovvero
con istituzioni, enti, associazioni o
agenzie operanti sul territorio che
intendono dare il loro apporto alla
realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori
dell'ipotesi prevista dal comma 1, le
istituzioni scolastiche possono
promuovere e partecipare ad accordi e
convenzioni per il coordinamento di
attività di comune interesse che
coinvolgono, su progetti determinati, più
scuole, enti, associazioni del
volontariato e del privato sociale. Tali
accordi e convenzioni sono depositati
presso le segreterie delle scuole dove
gli interessati possono prenderne
visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni
scolastiche possono costituire o aderire
a consorzi pubblici e privati per
assolvere compiti istituzionali coerenti
col Piano dell'offerta formativa di cui
all'articolo 3 e per l'acquisizione di
servizi e beni che facilitino lo
svolgimento dei compiti di carattere
formativo.
Continua
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