...
Continua
CAPO III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
Art. 8
(Definizione dei curricoli)
1. Il Ministro della
pubblica istruzione, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari
sulle linee e sugli indirizzi generali,
definisce a norma dell'articolo 205 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, per i diversi
tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi
generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di
apprendimento relativi alle competenze
degli alunni;
c) le discipline e le attività
costituenti la quota nazionale dei
curricoli e il relativo monte ore
annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale
complessivo dei curricoli comprensivo
della quota nazionale obbligatoria e
della quota obbligatoria riservata alle
istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale
per realizzare compensazioni tra
discipline e attività della quota
nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità
del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la
valutazione degli alunni, il
riconoscimento dei crediti e dei debiti
formativi;
h) i criteri generali per
l'organizzazione dei percorsi formativi
finalizzati all'educazione permanente
degli adulti, anche a distanza, da
attuare nel sistema integrato di
istruzione, formazione, lavoro, sentita
la Conferenza unificata
Stato-regioni-città ed autonomie
locali.
2. Le istituzioni
scolastiche determinano, nel Piano
dell'offerta formativa il curricolo
obbligatorio per i propri alunni in modo
da integrare, a norma del comma 1, la
quota definita a livello nazionale con
la quota loro riservata che comprende le
discipline e le attività da esse
liberamente scelte. Nella determinazione
del curricolo le istituzioni scolastiche
precisano le scelte di flessibilità
previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione
tra la quota nazionale del curricolo e
quella riservata alle scuole è
garantito il carattere unitario del
sistema di istruzione ed è valorizzato
il pluralismo culturale e territoriale,
nel rispetto delle diverse finalità
della scuola dell'obbligo e della scuola
secondaria superiore.
4. La determinazione
del curricolo tiene conto delle diverse
esigenze formative degli alunni
concretamente rilevate, della necessità
di garantire efficaci azioni di
continuità e di orientamento, delle
esigenze e delle attese espresse dalle
famiglie, dagli enti locali, dai
contesti sociali, culturali ed economici
del territorio. Agli studenti e alle
famiglie possono essere offerte
possibilità di opzione.
5. Il curricolo della
singola istituzione scolastica, definito
anche attraverso una integrazione tra
sistemi formativi sulla base di accordi
con le Regioni e gli Enti locali negli
ambiti previsti dagli articoli 138 e 139
del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, può essere personalizzato in
relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali.
6. L'adozione di
nuove scelte curricolari o la variazione
di scelte già effettuate deve tenere
conto delle attese degli studenti e
delle famiglie in rapporto alla
conclusione del corso di studi
prescelto.
Art. 9
(Ampliamento dell'offerta formativa)
2. I progetti devono
avere una durata predefinita e devono
indicare con chiarezza gli obiettivi;
quelli attuati devono essere sottoposti
a valutazione dei risultati, sulla base
dei quali possono essere definiti nuovi
curricoli e nuove scansioni degli
ordinamenti degli studi, con le
procedure di cui all'articolo 8. Possono
anche essere riconosciute istituzioni
scolastiche che si caratterizzano per
l'innovazione nella didattica e
nell'organizzazione.
3. Le iniziative di
cui al comma 1 possono essere elaborate
e attuate anche nel quadro di accordi
adottati a norma dell'articolo 2, commi
203 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
4. E' riconosciuta
piena validità agli studi compiuti
dagli alunni nell'ambito delle
iniziative di cui al comma 1, secondo
criteri di corrispondenza fissati nel
decreto del Ministro della pubblica
istruzione che promuove o riconosce le
iniziative stesse.
5. Sono fatte salve,
fermo restando il potere di revoca dei
relativi decreti, le specificità
ordinamentali e organizzative delle
scuole riconosciute ai sensi
dell'articolo 278, comma 5 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 12
(Sperimentazione dell'autonomia)
1. Fino alla data di
cui all'articolo 2, comma 2, le
istituzioni scolastiche esercitano
l'autonomia ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione in
data 29 maggio 1998, i cui contenuti
possono essere progressivamente
modificati ed ampliati dal Ministro
della pubblica istruzione con successivi
decreti.
2. Le istituzioni
scolastiche possono realizzare
compensazioni fra le discipline e le
attività previste dagli attuali
programmi. Il decremento orario di
ciascuna disciplina e attività è
possibile entro il quindici per cento
del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola
materna ed elementare l'orario
settimanale, fatta salva la flessibilità
su base annua prevista dagli articoli 4,
5 e 8, deve rispettare, per la scuola
materna, i limiti previsti dai commi 1 e
3 dell'articolo 104 e, per la scuola
elementare, le disposizioni di cui
all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e
all'articolo 130 del decreto legislativo
del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni
generali di cui all'articolo 21, commi 1
e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono applicate in via sperimentale e
progressivamente estese a tutte le
istituzioni scolastiche dall'anno
finanziario immediatamente successivo
alla loro emanazione.
Art. 13
(Ricerca metodologica)
1. Fino alla
definizione dei curricoli di cui
all'articolo 8 si applicano gli attuali
ordinamenti degli studi e relative
sperimentazioni, nel cui ambito le
istituzioni scolastiche possono
contribuire a definire gli obiettivi
specifici di apprendimento di cui
all'articolo 8 riorganizzando i propri
percorsi didattici secondo modalità
fondate su obiettivi formativi e
competenze.
2. Il Ministero della
pubblica istruzione garantisce la
raccolta e lo scambio di tali ricerche
ed esperienze, anche mediante
l'istituzione di banche dati accessibili
a tutte le istituzioni scolastiche.
TITOLO II
Funzioni amministrative e gestione del
servizio di istruzione
CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E
COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Art. 14
(Attribuzione di funzioni alle
istituzioni scolastiche)
1. A decorrere dal 1°
settembre 2000 alle istituzioni
scolastiche sono attribuite le funzioni
già di competenza dell'amministrazione
centrale e periferica relative alla
carriera scolastica e al rapporto con
gli alunni, all'amministrazione e alla
gestione del patrimonio e delle risorse
e allo stato giuridico ed economico del
personale non riservate, in base
all'articolo 15 o ad altre specifiche
disposizioni, all'amministrazione
centrale e periferica. Per l'esercizio
delle funzioni connesse alle competenze
escluse di cui all'articolo 15 e a
quelle di cui all'articolo 138 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 le istituzioni scolastiche
utilizzano il sistema informativo del
Ministero della pubblica istruzione.
Restano ferme le attribuzioni già
rientranti nella competenza delle
istituzioni scolastiche non richiamate
dal presente
2. In particolare le
istituzioni scolastiche provvedono a
tutti gli adempimenti relativi alla
carriera scolastica degli alunni e
disciplinano, nel rispetto della
legislazione vigente, le iscrizioni, le
frequenze, le certificazioni, la
documentazione, la valutazione, il
riconoscimento degli studi compiuti in
Italia e all'estero ai fini della
prosecuzione degli studi medesimi, la
valutazione dei crediti e debiti
formativi, la partecipazione a progetti
territoriali e internazionali, la
realizzazione di scambi educativi
internazionali. A norma dell'articolo 4
del regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della
scuola secondaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 25
giugno 1998, n. 249, le istituzioni
scolastiche adottano il regolamento di
disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene
all'amministrazione, alla gestione del
bilancio e dei beni e alle modalità di
definizione e di stipula dei contratti
di prestazione d'opera di cui
all'articolo 40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le istituzioni
scolastiche provvedono in conformità a
quanto stabilito dal regolamento di
contabilità di cui all'articolo 21,
commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, che può contenere deroghe alle
norme vigenti in materia di contabilità
dello Stato, nel rispetto dei principi
di universalità, unicità e veridicità
della gestione e dell'equilibrio
finanziario. Tale regolamento stabilisce
le modalità di esercizio della capacità
negoziale e ogni adempimento contabile
relativo allo svolgimento dell'attività
negoziale medesima, nonché modalità e
procedure per il controllo dei bilanci
della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni
scolastiche riorganizzano i servizi
amministrativi e contabili tenendo conto
del nuovo assetto istituzionale delle
scuole e della complessità dei compiti
ad esse affidati, per garantire
all'utenza un efficace servizio.
Assicurano comunque modalità
organizzative particolari per le scuole
articolate in più sedi. Le istituzioni
scolastiche concorrono, altresì, anche
con iniziative autonome, alla specifica
formazione e aggiornamento. culturale e
professionale del relativo personale per
corrispondere alle esigenze derivanti
dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni
scolastiche sono attribuite competenze
in materia di articolazione territoriale
della scuola. Tali competenze sono
esercitate a norma dell'articolo 4,
comma 2, del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte
le autorizzazioni e le approvazioni
concernenti le funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 15. Ove
allo scadere del termine di cui al comma
1 non sia stato ancora adottato il
regolamento di contabilità di cui al
comma 3, nelle more della sua adozione
alle istituzioni scolastiche seguitano
ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e
29 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti
adottati dalle istituzioni scolastiche,
fatte salve le specifiche disposizioni
in materia di disciplina del personale e
degli studenti, divengono definitivi il
quindicesimo giorno dalla data della
loro pubblicazione nell'albo della
scuola. Entro tale termine, chiunque
abbia interesse può proporre reclamo
all'organo che ha adottato l'atto, che
deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel
termine di trenta giorni, decorso il
quale l'atto diviene definitivo. Gli
atti divengono altresì definitivi a
seguito della decisione sul reclamo.
Art. 15
(Competenze escluse)
1. Sono escluse
dall'attribuzione alle istituzioni
scolastiche le seguenti funzioni in
materia di personale il cui esercizio è
legato ad un ambito territoriale più
ampio di quello di competenza della
singola istituzione, ovvero richiede
garanzie particolari in relazione alla
tutela della libertà di insegnamento:
a) la formazione
delle graduatorie permanenti riferite ad
ambiti territoriali più vasti di quelli
della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario con
rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni
scolastiche e utilizzazione del
personale eccedente l'organico
funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed
esoneri per i quali sia previsto un
contingente nazionale; comandi,
utilizzazioni e collocamenti fuori
ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio
esteri, fatto salvo quanto previsto
nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la
normativa vigente in materia di
provvedimenti disciplinari nei confronti
del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario.
Art. 16
(Coordinamento delle competenze)
1. Gli organi
collegiali della scuola garantiscono
l'efficacia dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche nel quadro delle
norme che ne definiscono competenze e
composizione.
2. Il dirigente
scolastico esercita le funzioni di cui
al decreto legislativo 6 marzo 1998, n.
59, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali.
3. I docenti hanno il
compito e la responsabilità della
progettazione e della attuazione del
processo di insegnamento e di
apprendimento.
4. Il responsabile
amministrativo assume funzioni di
direzione dei servizi di segreteria nel
quadro dell' unità di conduzione
affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della
scuola, i genitori e gli studenti
partecipano al processo di attuazione e
sviluppo dell'autonomia assumendo le
rispettive responsabilità.
6. Il servizio
prestato dal personale della scuola ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera
d), purchè riconducibile a compiti
connessi con la scuola, resta valido a
tutti gli effetti come servizio di
istituto.
TITOLO III
Disposizioni finali
CAPO I
ABROGAZIONI
Art.17
(Ricognizione delle disposizioni di
legge abrogate)
1. Ai sensi
dell'articolo 21, comma 13 della legge
15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con
effetto dal 1° settembre 2000, le
seguenti disposizioni del testo unico
approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297: articolo 5, commi
9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27,
commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16,
17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1,
2, 3, 4 ,5, 6 e 7 limitatamente alle
parole "e del consiglio scolastico
distrettuale", 8 e 9; articolo 29,
commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104, commi
2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo
119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo
122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125
e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8
e 9; articolo 129, commi 2, 4
limitatamente alla parola
"settimanale" e 6; articolo
143, comma 2; articoli 144, 165, 166,
167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3;
articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193,
comma 1, limitatamente alle parole
"e ad otto decimi in
condotta"; articoli 193 bis e 193
ter ; articoli. 276, 277, 278, 279, 280
e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e
6; articoli 329 e 330; articolo 603.
2. Resta salva la
facoltà di emanare, entro il 1°
settembre 2000 regolamenti che
individuino eventuali ulteriori
disposizioni incompatibili con le norme
del presente regolamento.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato
a Roma, addì 8 marzo 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica
istruzione
CIAMPI, Ministro del tesoro, del
bilancio
e della programmazione economica
PIAZZA, Ministro per la funzione
pubblica
BELLILLO, Ministro per gli affari
regionali
BASSOLINO, Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale