Autonomia

 Normativa

 

  Artt 1-17   Artt 18-38    Artt 39-57

BOZZA DI REGOLAMENTO
soggetta alle modifiche che scaturiranno dagli incontri con le organizzazioni sindacali, dall'acquisizione dei prescritti pareri e dalla consultazione generale col mondo della scuola che sarà attivata sulla rete intranet del Ministero a partire dal 21 gennaio 2000


SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota...
ADOTTA
il seguente regolamento


TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA

Capo I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE

Art. 1
(Finalità e principi)

1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

2. Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5 della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

3. La gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di cassa, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità e dell'equilibrio finanziario. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

4. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma di cui all'articolo 2 l'ufficio scolastico competente provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziare, fatte salve le possibili integrazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio.

Art. 2
(Anno finanziario e programma annuale)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un programma annuale deliberato dal Consiglio di istituto entro il 20 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, su proposta del dirigente scolastico, di seguito denominato "dirigente", presentata, con apposita relazione, entro il 31 ottobre. Nella relazione sono individuati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 4, e quelli dei precedente due esercizi finanziari.

3. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, la dotazione finanziaria assegnata per le esigenze del funzionamento amministrativo-didattico generale, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare e l'entità del fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione ordinaria, e sono evidenziate le partite di giro riferite al complesso dei progetti.

4. Per ogni progetto compreso nel programma è predisposta una scheda illustrativa finanziaria, allegata al programma stesso, nella quale sono indicati l'arco temporale nel quale l'iniziativa deve essere realizzata, i beni e i servizi da acquistare e l'entità della spesa.

5. Nel caso di progetti da realizzare in un arco temporale più lungo dell'anno finanziario il singolo progetto deve indicare la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto.

6. L'approvazione del programma comporta autorizzazione al pagamento delle spese ivi previste.

7. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica ed inviato per conoscenza al collegio dei revisori entro il 31 dicembre.

Art. 3
(Modifiche al programma)

1. Il Consiglio di istituto, con deliberazione motivata e con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 2, può apportare modifiche al programma in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti. Il consiglio comunque verifica, entro e non oltre il mese di luglio, lo stato di attuazione del programma al fine delle modifiche che si rendano necessarie.

Capo II
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Art. 4
(Attività gestionale)

1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59.

2. Il dirigente imputa le spese al funzionamento amministrativo didattico generale e ai progetti cui si riferiscono, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite agli specifici progetti, secondo le codifiche stabilite nella modulistica di cui all'articolo 24. A tal fine e al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di controllo, le schede di cui all'articolo 2, comma 4 sono costantemente aggiornate a cura del responsabile del progetto con riferimento allo stato di attuazione e di andamento del progetto stesso e dal direttore con riferimento alle spese sostenute.

3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente può ordinare la spesa eccedente nel limite massimo del 10% della dotazione originaria attingendo al fondo di riserva, salvo comunque ratifica della modifica del programma da parte del Consiglio di istituto nel termine di trenta giorni dall'ordinazione della spesa.

4. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile il direttore dei servizi generali ed amministrativi, di seguito denominato "direttore".

Art. 5
(Esercizio provvisorio)

1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nei limiti delle spese necessarie per la prosecuzione dei progetti già avviati e, nel limite di un dodicesimo, della spesa sostenuta nell'esercizio precedente per il funzionamento didattico amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale nomina un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro un termine prestabilito.

Art. 6
(Riscossione delle entrate)

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa a norma dell'articolo 12, previa emissione di reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.

2. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura da versarsi dagli alunni è effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali ovvero, in forma collettiva, mediante versamento diretto all'istituto cassiere, corredato della distinta. Per somme aventi la stessa causale il versamento può essere fatto a mezzo di bonifico bancario.

3. Nella convenzione di cui all'articolo 12 è previsto che l'istituto cassiere non può rifiutare la riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica ancorchè non siano state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica. Nel caso di versamenti a mezzo di bonifico bancario di cui al comma 2 l'istituto cassiere trasmette, nel termine stabilito nella convenzione di cui all'articolo 12, l'elenco dei versamenti ai fini della emissione della relativa reversale.

4. Le somme versate su conto corrente postale sono trasferite, alla fine di ogni trimestre, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.

5. Le eventuali somme pervenute direttamente all'istituzione scolastica sono versate tempestivamente all'istituto cassiere mediante emissione delle relative reversali d'incasso, anche cumulative.

Art. 7
(Emissione delle reversali d'incasso)

1. Le reversali sono firmate dal dirigente o dal direttore da lui delegato. Il loro contenuto è il seguente:

a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;
b) il numero progressivo e la data di emissione; l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice; la causale della riscossione; il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.

Art. 8
(Liquidazione della spesa ed ordinazione dei pagamenti)

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal direttore previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

2. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto cassiere e firmati dal dirigente o dal direttore da lui delegato.

3. I pagamenti effettuati a mezzo della carta di credito sono immediatamente contabilizzati. Il direttore provvede al relativo riscontro entro 15 giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto.

4. Il contenuto dei mandati è il seguente:

a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ente;
b) il numero progressivo e data di emissione; l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare; la causale del pagamento; i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza; il progetto al quale la spesa si riferisce; la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui all'articolo 24;
c) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di esse gravano.

Art. 9
(Conservazione e documentazione dei mandati)

1. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi il mandato è corredato altresì dai documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e dalle relative fatture.

2. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse è inoltre allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo 30.

3. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di cinque anni.

Art. 10
(Modalità di estinzione dei mandati)

1. I mandati sono estinti di norma, con spese a carico del creditore, mediante:

a) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore;
b) accreditamento o versamento su conto corrente postale intestato al creditore;
c) vaglia postale; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia postale;
d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.

2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell'istituto cassiere.

Art. 11
(Verifiche)

1. Il direttore verifica lo stato di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese. Egli ha l'obbligo di segnalare al dirigente le situazioni che possono pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio finanziario della gestione.

2. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per progetti e per il funzionamento amministrativo-didattico generale presso l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni.

CAPO III
SERVIZI DI CASSA

Art. 12
(Affidamento del servizio)

1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell'istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito mediante apposita convenzione stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'articolo 43.

Art. 13
(Fondo per le piccole spese)

1. Alle piccole spese si provvede col fondo che a tal fine viene anticipato, al direttore dal dirigente nel limite stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposito mandato in partite di giro.

2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il direttore presenta al dirigente le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo-didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite con il registro delle piccole spese di cui all'articolo 23, comma, 1, lettera d).

Capo IV
CONTO CONSUNTIVO

Art. 14
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo si compone della situazione di cassa, della situazione patrimoniale e del prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, nonché di un prospetto sintetico dei risultati economici della gestione.

2. La situazione di cassa espone i risultati della gestione finanziaria, anche in relazione all'attuazione dei progetti previsti dal programma annuale ed evidenzia la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno ed il saldo alla chiusura dell'esercizio.

3. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio ed il totale delle somme non utilizzate nel corso dell'esercizio ma che restano comunque vincolate alla realizzazione dei progetti in corso.

4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.

5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa che espone l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i suoi risultati in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio di istituto.

6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal collegio dei revisori dei conti è trasmesso, entro il 15 maggio, all'ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, e del programma annuale, con relative variazioni e delibere, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 60 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.

10. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica e pubblicato all'albo della medesima istituzione.

Art. 15
(Aziende agrarie e aziende speciali)

1. La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa all'istituzione scolastica costituisce uno specifico progetto del programma annuale, del quale il programma stesso indica riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al comma, e le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo.

2. La predetta gestione, deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con particolare riferimento all'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e della contabilità agraria.

3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 2 deve indicare, in particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dalle disponibilità di cassa dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell'articolo 2, comma 4.

4. La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione dell'azienda può essere affidata, dal dirigente, ad un docente particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica.

5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di gestione di cui al comma 2 l'attività didattica, che può riferirsi a tutte le attività produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente. Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività non producano utili, i relativi costi sono coperti con le disponibilità di cassa dell'istituzione scolastica.

6. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell'azienda può essere aperto, presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 12, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda.

7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, è destinato, nell'ordine, alla copertura di eventuali perdite di gestione, anche di successivi esercizi, a spese di investimento, al finanziamento di progetti dell'istituzione scolastica.

8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7 la perdita di gestione può essere coperta, previa delibera del consiglio di istituto, mediante prelevamento dalle disponibilità di cassa dell'istituzione scolastica, sempre che ciò non comprometta la realizzazione dei progetti e delle altre attività previsti dal programma annuale e salvo reintegro con i successivi utili dell'azienda. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a permanenti e non rimuovibili cause strutturali dell'azienda il consiglio di istituto deve valutare l'opportunità della chiusura dell'azienda stessa, con la destinazione delle relative attrezzature alle attività didattiche.

9. Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione della gestione finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti nell'anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del conto economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati: a) un prospetto del movimento nella consistenza del bestiame; b) un prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino; c) una relazione illustrativa del responsabile dell'azienda sui risultati conseguiti. Al rendiconto dell'azienda speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo ed un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.

10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 16
(Attività e servizi per conto terzi)

1. I laboratori delle istituzioni scolastiche, sulla base di motivazioni didattiche, di studio e di ricerca, possono essere utilizzati ed organizzati per lo svolgimento di attività e servizi per conto di terzi. Le predette attività e servizi sono specificamente indicate nel programma annuale come specifico progetto, la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le uscite e per il quale la relazione di cui all'articolo 2, comma 2, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità di gestione.

2. Le predette attività e servizi sono oggetto di gestione economica separata da quella dell'istituzione scolastica. La gestione deve riservare, a favore dell'istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature nonché le eventuali eccedenze. I movimenti finanziari (entrate ed uscite) sono rilevati in specifiche voci di entrata e di uscita della contabilità dell'istituzione scolastica, che devono risultare a pareggio.

3. Le prestazioni d'opera intellettuale e le altre prestazioni d'opera, fuori del normale orario di servizio, sono retribuite. Nel programma sono indicate le modalità di scelta degli operatori ed i compensi normalmente attribuibili in relazione al tipo di attività ed all'impegno temporale richiesto. Per le prestazioni d'opera intellettuale si possono prevedere compensi differenziati a seconda che si tratti di attività operative o di studio e ricerca.

4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalità previste dall'ordinamento tributario.

Art. 17
(Istituzioni scolastiche con attività convittuale)

1. La gestione delle attività convittuali costituisce specifico progetto del programma annuale da realizzare di norma con le entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale è corredato da una scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative al funzionamento delle attività.

2. La gestione delle attività convittuali è improntata al principio della economicità e dell'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.

3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attività convittuale che persistano per più di tre esercizi finanziari, l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale di riferimento, pone fine all'attività, destinando le strutture ad un utilizzo economico produttivo.

4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attività istituzionali, l'istituzione può svolgere attività e servizi per conto terzi a norma dell'articolo 16, commi 1 e 2, primo periodo. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonché a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attività e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.

                                                                                            continua .....