Autonomia

 Normativa

 

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SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 


         ....... continua

Art.39
(Contratti di comodato)

1. La istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati beni da utilizzare nello svolgimento della attività educativa e formativa.

2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle risorse dell'istituzione scolastica.

Art.40
(Contratti di mutuo)

1. L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio.

2. La durata massima dei mutui è quinquennale.

3. In relazione a finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore assegnati e dei quali sia pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche possono chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da apposita convenzione stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con le associazioni bancarie o a condizioni migliori.

Art.41
(Manutenzione degli edifici scolastici)

1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente locale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi lavori si applicano le norme del presente regolamento. L'istituzione scolastica fornisce all'ente locale competente la conseguente rendicontazione.

2. L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente.

Art.42
(Contratti di locazione finanziaria)

1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del dirigente hanno facoltà di stipulare, contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalità istituzionali e con esclusione dell'acquisizione della disponibilità di beni immobili.

2. E' sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente dall'istituto scolastico o da terzi.

3. Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere di riscatto del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché, a seguito di richieste provenienti da personale dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione delle procedure di cui all'articolo 47 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono essere espletate prima dell'esercizio del potere di riscatto.

Art.43
(Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)

1. La istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti locali e dall'Unione europea compatibilmente con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione finanziaria, sia individuale che collettiva.

2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie.

3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie da destinarsi ad una specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica, la cui spesa non possa essere riferita ad un solo esercizio finanziario.

4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari.

5. I contratti di gestione possono prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale al netto delle commissioni.

Art.44
(Compravendita di beni immobili)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, l'alienazione di beni immobili di proprietà dell'istituto è sempre disposta con le procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

2. L'aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.

3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.

Art.45
(Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)

1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa, con l'osservanza dell'articolo 27, a condizione sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.

2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso.

3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione con un istituto assicurativo di una polizza per la responsabilità civile.



(Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)

1. Qualora nell'esplicazione delle attività scolastiche vengano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti.

2. E' consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.

Art. 47
(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)

1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente.

3. Nel caso in cui almeno due gare siano andate deserte i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.

4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.

CAPO III
ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI

Art. 48
(Fondazioni)

1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso delle attività didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni, legati.

2. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, nonché di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.

3. Nell'atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l'unità di indirizzo gestionale tra l'istituzione scolastica e la fondazione.

Art. 49
(Borse di studio)

1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse, anche mediante i contratti di cui all'articolo 43, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di apposite disposizioni regolamentari approvate dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici, del collegio dei docenti.

Art. 50

(Donazioni, eredità, legati)

1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le finalità istituzionali.

2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell'ente locale l'istituzione concorda con l'ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.

3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui all'articolo 43 al fine di mantenere il valore del capitale, provvedendo, nel caso di sopravvenuta insufficienza del capitale stesso, a ricostituirlo nel tempo.

4. L'istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all'accettazione di legati.

5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all'istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.

6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.

Art. 51
(Formazione degli adulti e formazione tecnico-professionale integrata)

1. Per attuare progetti particolari di sviluppo dell'offerta formativa che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche possono:
a) stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;
b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.

2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.

3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.

4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni durevoli acquistati.

TITOLO V
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 52
(Esercizio della funzione)

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 provvede un collegio dei revisori dei conti, nominato dall'ufficio scolastico regionale. Il collegio è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato d'intesa tra i competenti enti locali. Il collegio è validamente costituito anche in mancanza della designazione di un membro. I componenti del collegio eleggono nel loro ambito un presidente coordinatore. Essi durano in carica 3 anni, salvo conferma, che nello stesso ambito territoriale può avvenire per una sola volta.

2. Ad uno stesso collegio è affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'aggregazione è operata dall'ufficio scolastico regionale tenuto conto:
a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
b) della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;
c) della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.

3. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Agli stessi sono corrisposti, in quanto dovuti, l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Il compenso, l'indennità ed il rimborso spese ai membri del collegio sono corrisposti da un istituto scolastico individuato nell'ambito territoriale dell'ufficio scolastico regionale con il provvedimento di nomina del collegio.

5. Il revisore dei conti decade dall'incarico a seguito della mancata partecipazione consecutiva, non giustificata, a tre riunioni collegiali.

6. Per le nomine di propria competenza il Ministero della pubblica istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti a domanda i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore a quelle ricomprese nell'area funzionale C del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per il quadriennio 1998-2001 e i dipendenti comunque già iscritti nel registro dei revisori contabili. Gli incarichi sono attribuiti dal dipartimento del territorio sulla base di criteri che privilegiano la professionalità acquisita. L'elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.

Art. 53
(Compiti dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il collegio procede, con visite periodiche, anche individuali, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo.

3. Il collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al quale:
a) riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
b) rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto;
c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante.

5. Nel caso in cui il conto consuntivo sia approvato in difformità del parere del collegio dei revisori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

Art. 54
(Funzionamento del collegio dei revisori dei conti)

1. Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la convocazione, quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due membri, anche in sede diversa da quella della istituzione cui si riferisce l'attività di riscontro.

2. Per la validità delle riunioni del collegio è necessaria la presenza di almeno due membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale l'orientamento espresso dal presidente, Il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è consentita l'astensione.

3. I singoli membri procedono anche individualmente ad operazioni di verifica e di riscontro della gestione, ivi comprese le verifiche di cassa, sulla base di una programmazione annuale concordata collegialmente.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore può prendere visione di tutti gli atti e i documenti attinenti al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Art. 55
(Verbali)

1. L'attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I verbali sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dalla istituzione scolastica.

2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo, corredato dalla documentazione indicata all'articolo 14, deve essere inviata all'ufficio scolastico regionale ed alla ragioneria provinciale dello Stato del capoluogo della regione ove è ubicato l'istituto. Ai predetti uffici devono essere inviati altresì copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 56
(Coordinamento)

1. L'attività dei revisori dei conti è coordinata dall'ufficio scolastico regionale che promuove in caso di anomalie gli opportuni interventi, fornisce consulenza alle istituzioni scolastiche, utilizza i dati del riscontro contabile anche ai fini del controllo di gestione.

Art. 57
(Applicazione delle nuove istruzioni contabili)

1. Le istruzioni generali contenute nel presente regolamento si applicano con le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.