Autonomia

 Normativa

 

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SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 


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TITOLO II
GESTIONE PATRIMONIALE

Capo V
BENI E INVENTARI

Art. 18
(Beni)

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.

2. I beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali, sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e per essi si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.

Art. 19
(Inventari)

1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione , il valore e la eventuale rendita.

2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.

3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.

4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.

5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.

6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.

7. L'inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22.

8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale.

9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.

Art. 20
(Valore di beni inventariati)

1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.

2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell'inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale o al loro valore nominale qualora il prezzo sia superiore, con l'indicazione della rendita e della relativa scadenza.

Art. 21
(Eliminazione dei beni dell'inventario)

1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore o reso inservibile all'uso è eliminato dall'inventario, previa autorizzazione del dirigente scolastico, con provvedimento del direttore, nel quale deve essere indicato l'eventuale obbligo di reintegro a carico dei responsabili.

2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all'articolo 47, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.

Art. 22
(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)

1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito verbale.

2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori la direzione è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna, al dirigente, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.

 

TITOLO III
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA

Art. 23
(Scritture contabili )

1. I documenti contabili obbligatori sono:
a) il giornale di cassa;
b) le schede finanziarie dei progetti;
c) il registro del conto corrente postale;
d) gli inventari;
e) il registro delle piccole spese;
f) il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 25, comma 3;
g) il prospetto sintetico dei risultati economici della gestione.

2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.

3. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal dirigente. A chiusura dell'esercizio il dirigente attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.

Art. 24
(Modulistica e contabilità informatizzata)

1. Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce i modelli necessari per assicurare l'omogeneità dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi.

2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell'ambito del proprio sistema informativo, un pacchetto applicativo, coerente con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche, in collegamento con l'amministrazione scolastica (e con i revisori). Con l'uso del predetto pacchetto le istituzioni scolastiche, con registrazioni che sono ridotte all'essenziale, possono produrre, in particolare:
a) il programma annuale e le schede finanziarie relative ai progetti;
b) il giornale di cassa;
c) l'elenco analitico delle riscossioni e dei pagamenti;
d) la rilevazione dei costi;
e) il registro del conto corrente postale;
f) registro delle piccole spese;
g) registro dei contratti;
h) conto consuntivo e relativi allegati;
i) gli inventari.

3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l'elenco dei fornitori di beni e servizi, con l'indicazione dei relativi crediti e debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa; l'analisi delle spese distinte per tipologia Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate dall'esterno da parte dei revisori.

4. Il pacchetto, che è costantemente aggiornato, è accompagnato da un manuale per la sua utilizzazione guidata, eventualmente compreso nel pacchetto stesso, con illustrazione di tutte le procedure e dei prodotti che possono essere ottenuti.

5. La contabilità in partita doppia utilizzata dalle aziende agrarie e dalle aziende speciali può essere tenuta con programmi liberamente acquistati sul mercato.

TITOLO IV
ATTIVITA' NEGOZIALE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 25
(Capacità negoziale)

1. Le istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.

2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.

3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all'articolo 13.

4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35.

Art.26
(Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)

1. Il dirigente ha la rappresentanza legale dell'istituto ed esercita i poteri di gestione, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge, nel rispetto del programma annuale e dei compiti educativi e formativi dell'istituto, nonché della sua immagine.

2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di parte o di tutte le attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25 bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore.

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto particolari competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività negoziali, il dirigente, nei limiti di compatibilità di spesa, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art.27
(Poteri del Consiglio di istituto)

1. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione di fondazioni;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati.

2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili appartenenti alla istituzione scolastica;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate;
f) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
g) destinazione dei fondi trasferiti dagli Enti locali per assicurare il diritto allo studio;
h) partecipazione a progetti internazionali.

3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1 l'esercizio dei poteri di gestione è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Art.28
(Procedura ordinaria di contrattazione)

1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti e forniture eccedenti il limite di spesa di EURO 2000 (circa lire 4.000.000 ), quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.

2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.

3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.

4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea.

6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal funzionario appositamente designato dal competente ufficio scolastico.

Art. 29
(Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale)

1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con le procedure di cui all'articolo 28 è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.

2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata.

4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.

5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito.

Art.30
(Collaudo)

1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale da eseguirsi dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne.

2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000 (circa L. 4.000.000) l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore dal dirigente all'uopo nominato.

3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici è redatto dal direttore apposito certificato di regolare prestazione.

4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o dei certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.

5. Per il collaudo di opere pubbliche si procede secondo quanto previsto al riguardo dalla normativa sui lavori pubblici.

Art.31
(Le opere dell'ingegno)

1. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.

2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera nei limiti della sezione seconda del Capo terzo del titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato dal consiglio di istituto, riconosciuto il compenso di cui al comma 5.

4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto dagli autori dell'opera.

5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera.

6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, osservate, quando occorre, le norme di cui al precedente articolo 27.

7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per originalità, il dirigente dell'istituzione scolastica sottopone all'esame del consiglio di istituto proposte per l'eventuale utilizzazione economica della creazione anche attraverso la distribuzione in rete del programma.

CAPO II
DI SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI

Art.32
(Disposizione generale)

1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente capo nei casi espressamente contemplati, nonché in quelli che, pur non rientrando nelle singole previsioni, sono assimilabili al caso regolato.

Art.33
(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica)

1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate.

2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzia richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituto.

Art.34
(Concessione di beni in uso gratuito)

1. La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, può concedere in uso gratuito beni mobili e libri, nonché programmi software di cui sia licenziataria con autorizzazione alla cessione d'uso.

2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di istituto.

3. La concessione in uso non può determinare la assunzione di oneri, a qualsiasi titolo, per l'istituzione scolastica, ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.

4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

Art.35
(Contratti di insegnamento)

1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Art. 36
(Contratti di sponsorizzazione)

1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.

2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.

3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

Art. 37
(Contratti di fornitura di siti informatici)

1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione, da parte dell'istituzione scolastica, di un proprio sito raggiungibile attraverso l'accesso a reti informatiche, deve essere garantita la identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso. All'uopo è fornita a cura dell'istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale ai responsabili nei singoli casi dell'accesso alla rete.

2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo della fornitura del servizio di utenza telefonica.

3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal caso, la valutazione di convenienza è operata tenendo conto di tale possibilità.

Art.38
(Contratti di concessione in uso dei siti informatici)

1. E' in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale.

2. E' sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di espressione.

3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica.

4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 36.

5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

                                                                                     continua ....