Sperimentazione

 Normativa

 

ALLEGATI                                                       Circolare Ministeriale                                                                        6 agosto 1999, n. 197 

Progetto Lingue 2000 - Legge n.440/97, potenziamento e arricchimento dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere. Procedure di attuazione

 

Premessa

La Legge n. 440/97 ha istituito il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi destinato, tra l'altro, all'attivazione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nella scuola media e ad iniziative per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione.
Nel quadro di tale normativa, la D.G. Istruzione Scuola Secondaria di I grado ha introdotto nell'anno scolastico 1998/1999 lo studio non curricolare e facoltativo di una seconda lingua comunitaria; la D.G. dell'Istruzione Elementare ha promosso e realizzato iniziative tese al miglioramento e al potenziamento delle lingue comunitarie.
Il progetto Lingue 2000, trasmesso alle SS.LL. con C.M. 160 del 24 giugno 1999, consultabile sul sito http://www.istruzione.it/autonomia/progetti/default.htm, estende a tutti i gradi di istruzione gli interventi di cui sopra e offre un quadro di riferimento per lo sviluppo in continuità dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere, dalla scuola materna fino all'ultimo anno della scuola secondaria di 2° grado.

La Direttiva n. 180 del 19 luglio, nel definire i criteri generali per la ripartizione delle somme relative all'anno finanziario 1999, destina al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie la cifra complessiva di circa 120 miliardi di lire comprensive del piano di formazione.
La presente circolare definisce le procedure per la partecipazione alle attività progettuali.

1. Adempimenti delle scuole

Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare alle azioni previste nel progetto sopra menzionato, previa deliberazione degli organi competenti, formulano agli Uffici scolastici provinciali la richiesta di finanziamento compilando la scheda - Allegato 1 - che consta di due sezioni:

  • Sezione A (Dati generali della scuola);
  • Sezione B, (richiesta di finanziamento per ciascun ordine e indirizzo scolastico).

La scheda deve essere inviata entro il 30/09/99.
Limitatamente alle esperienze avviate nell'anno scolastico 1998/99 nella scuola media e nella scuola elementare, in caso di programmazione degli interventi su scala pluriennale e ove sussistano ancora le condizioni, i Provveditori assicurano con priorità la prosecuzione delle azioni a garanzia di continuità per gli alunni.
Per quanto riguarda la scuola materna, al fine di assicurare la massima efficacia del progetto, potranno partecipare alle azioni previste esclusivamente:

  • scuole funzionanti ad orario completo (con doppio organico);
  • scuole funzionanti nei circoli didattici nei quali si prevede l'insegnamento della stessa lingua fin dal primo ciclo della scuola elementare.

Per quanto riguarda la scuola Media, nel caso in cui il numero degli alunni iscritti al secondo anno risulti particolarmente ridotto, la prosecuzione potrà essere assicurata anche attivando corsi in collaborazione tra scuole limitrofe, previ accordi tra i capi d'Istituto interessati.
In ogni caso le scuole sono tenute a compilare l'apposita scheda per la richiesta dei finanziamenti necessari. Nel caso di corsi organizzati su più scuole medie, la Scheda di cui all'All. 1 sarà compilata a cura del Dirigente scolastico della scuola sede del corso e destinataria del finanziamento.

Premesso che le linee operative sono esplicitate nel progetto Lingue 2000, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

a - il gruppo di apprendimento
Il gruppo di apprendimento può no 1000 n coincidere con il gruppo classe ed essere costituito da alunni provenienti da sezioni o classi diverse secondo criteri che garantiscano la massima efficacia dell'azione progettata (es.: criteri di omogeneità per competenze, motivazioni, interessi, criteri relativi a specifiche esigenze formative di alunni sotto il profilo linguistico...)
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per mantenere la validità organizzativa e didattica progettuale, ogni corso deve essere tendenzialmente costituito da 15 allievi, elevabile fino ad un massimo di 20 dove lo richiedano particolari esigenze.
Nella costituzione dei gruppi di apprendimento, tenuto conto della continuità del percorso formativo organizzato in moduli su più anni scolastici e al fine di ottimizzare le risorse impiegate, andrà acquisita espressamente la disponibilità da parte degli allievi interessati a frequentare le attività di lingua comunitaria per il monte orario complessivo dell'azione prescelta.

b - i docenti
Le scuole individueranno le risorse professionali interne e/o esterne più idonee allo svolgimento del compito di insegnamento della lingua straniera secondo i percorsi delineati nel disegno progettuale. A tal fine esse possono servirsi della consulenza del gruppo lingue insediato presso il provveditorato agli studi, menzionato più avanti.
Nella scelta del personale da utilizzare, per la scuola secondaria di 1° e 2° grado, si dovrà privilegiare il reclutamento di docenti e/o esperti in possesso di titoli di specializzazione rilasciati da università straniere o da enti a ciò autorizzati (operanti anche in Italia) quali una laurea o un diploma post-laurea e/o una specializzazione per l'insegnamento della lingua come lingua straniera e/o un attestato comprovante il livello di conoscenza della lingua comunitaria da insegnare. La scelta avverrà nell'ordine tra:

  • docenti in servizio a tempo indeterminato titolari dell'insegnamento specifico;
  • docenti con abilitazione specifica
  • esperti esterni al sistema in possesso di una laurea e/o di una specializzazione per l'insegnamento della lingua come lingua straniera conseguita all'estero in Università o Istituti autorizzati
  • laureati in lingue straniere con corso di studi quadriennale nella lingua da insegnare.

Per la scuola materna si individuano i docenti e gli esperti in possesso dei titoli indicati nel secondo capoverso del punto B, scegliendoli nell'ordine tra:

  • docenti di scuola materna in servizio nella scuola
  • docenti di scuola materna in servizio nel circolo
  • docenti di scuola elementare in servizio nel circolo
  • docenti di scuola media titolari dell'insegnamento della lingua straniera nello stesso istituto (solo per le scuole comprensive)
  • esperti esterni al sistema e prioritariamente esperti di madrelingua, in possesso dei titoli già menzionati e di documentate esperienze/competenze nel campo dell'apprendimento "precoce" di una lingua straniera.

Per le ultime tre categorie un ulteriore titolo preferenziale è costituito dall'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna.
Per la scuola elementare si rimanda alle categorie di personale docente individuate nella C.M.347 del 7.8.98.
In mancanza di docenti o esperti in possesso dei titoli di specializzazione sopra indicati, il personale da utilizzare verrà scelto tra le stesse categorie.

I Consigli di Circolo o di Istituto potranno, fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati, definire anche ulteriori criteri di scelta.
I docenti a tempo determinato o a tempo indeterminato sono retribuiti secondo il CCNL 1998/2001 per le ore aggiuntive all'insegnamento di cattedra; i docenti o esperti esterni sono assunti con contratto d'opera. Per la retribuzione di queste figure professionali si fa riferimento alla C.M. 446/98 - ufficio di Gabinetto - del 10 novembre 1998, che prevede di potere superare 1000 il costo previsto per il pagamento delle ore aggiuntive ai docenti interni solo in presenza di adeguata motivazione.
Per i docenti coinvolti nelle attività di cui al Progetto Lingue 2000 verrà predisposto un piano specifico di formazione/informazione di cui sarà data comunicazione con successiva nota e per il quale si farà ricorso anche ai programmi comunitari.

                                                                                      segue