Introduzione
dell'insegnamento non curricolare e facoltativo di
una seconda lingua comunitaria nella scuola media
- (Legge
18-12-1997 n. 440 - Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa).
Premessa
La legge 18 dicembre 1997 n.
440, nell'istituire il "Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi",
ha tra l'altro previsto l'attivazione
dell'insegnamento di una seconda lingua
comunitaria nella scuola media.
Al perseguimento di
tale obiettivo, sulla base anche del parere delle
competenti commissioni della Camera e del Senato,
è stata finalizzata la somma di 33 miliardi di
lire del fondo complessivo previsto dalla legge,
ripartita tra i Provveditorati agli Studi (vedi
Allegato A).
L'introduzione di una seconda lingua comunitaria
offre l'opportunità di ripensare l'insegnamento
delle lingue focalizzando abilità da privilegiare
e definendo capacità/competenze con precisi
descrittori. Si tratta di delineare e di proporre
una serie di segmenti di
insegnamento-apprendimento (moduli), unitari ma
tra loro correlati, e di indicare strumenti e
modalità per la valutazione oggettiva dei
risultati.
Un'offerta di insegnamento linguistico di 240 ore,
strutturato in moduli orari flessibili -
articolato, di norma, su tre anni - e destinato a
gruppi di alunni, anche provenienti da classi
diverse, appare funzionale al raggiungimento di
una competenza adeguata e sufficientemente
corretta nelle abilità audio orali e
nell'abilità di lettura, mentre all'abilità di
scrittura viene riservato un ruolo strumentale
rispetto alle altre.
In attesa dell'emanazione dei regolamenti
attuativi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997
n. 59, che dovranno realizzare la piena autonomia
organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche, l'introduzione di una seconda lingua
comunitaria rappresenta, dunque, nel contesto
dell'ampliamento dell'offerta formativa, l’opportunità
di avviare un progetto di nsegnamento /
apprendimento con caratteristiche di forte
innovazione. L'iniziativa si realizza tramite:
-
un insegnamento
non curricolare, aggiuntivo e facoltativo
rivolto a gruppi costituiti, di norma, da 15
alunni, con un minimo di 12 e un massimo di 20
in caso di particolari esigenze organizzative;
-
un monte-ore complessivo di
240 ore articolato, di norma, su tre anni
scolastici;
-
obiettivi di tipo
comunicativo con particolare riguardo alle
abilità audio orali e alla comprensione
scritta, funzionali alla comunicazione
essenziale;
-
soluzioni
organizzative che permettano la scelta di
percorsi differenziati e flessibili (multi-modularità);
-
il ricorso alle nuove
tecnologie didattiche;
-
l'organizzazione
di esperienze di autoapprendimento guidato;
-
la possibilità di
attestazione del livello di competenza
raggiunto dagli alunni ai sensi della C.M.
335/97 e/o di certificazione dei crediti
formativi con forme e modalità innovative
definite dalle stesse scuole;
-
la possibilità
di certificazioni internazionali rilasciate da
Enti certificatori riconosciuti dai Paesi
Europei sulla base di Protocolli di intesa
stipulati dall'Amministrazione.
Nel quadro
dell'autonomia didattica e organizzativa e della
loro progettualità complessiva, le scuole che
intendono attivare l'insegnamento di una seconda
lingua comunitaria per l'anno scolastico 1998/99
formulano agli Uffici scolastici provinciali la
richiesta di finanziamento e predispongono le
condizioni strutturali per il funzionamento dei
corsi.
Linee guida per le
scuole ai fini dell’attivazione del progetto
saranno precisa 1000 te in una fase successiva. Le
scuole possono comunque presentare un proprio
progetto che preveda percorsi diversi e che i
Provveditori agli Studi valutano nell'ambito del
piano degli interventi.
Resta salva la possibilità per le singole
istituzioni scolastiche di attivare corsi
facoltativi di lingua straniera, anche con il
contributo di soggetti esterni.
1. Adempimenti degli Uffici
Scolastici provinciali
I Provveditori agli Studi,
acquisite le richieste delle istituzioni
scolastiche, definiscono il piano complessivo dei
corsi da finanziare, tenuto conto delle somme
assegnate e di eventuali specifiche vocazioni del
territorio, entro il 20 ottobre 1998.
Nell'ambito del
finanziamento assegnato a ciascun Ufficio
scolastico provinciale con la lettera circolare
protocollo n. 27814 del 19 maggio 1998, sarà
riconosciuta la precedenza alle iniziative che
prevedono il concorso finanziario degli enti
locali (ad es. convenzioni per potenziare centri
di autoapprendimento, accordi di programma
territoriali, ecc.) e a quelle deliberate da reti
di scuole (ad es. scuole di un distretto che si
coordinano per offrire corsi che prevedano
l'offerta di più lingue comunitarie, scuole che
organizzano scambi e utilizzo di materiali
didattici, ecc.).
Successivamente saranno tenute
presenti prioritariamente le richieste delle
scuole nelle quali:
-
non sono in atto
sperimentazioni di seconda lingua straniera
autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto
legislativo n. 297/94; · sono presenti
attrezzature multimediali idonee a favorire un
approccio all'insegnamento linguistico basato
sull'uso integrato delle Nuove Tecnologie;
-
è necessario assicurare agli
alunni continuità di apprendimento della
lingua straniera studiata nella scuola
elementare, con particolare riguardo agli
istituti comprensivi di scuola materna,
elementare e media;
-
non risulta attivata una
percentuale di classi a tempo prolungato
superiore al 30%;
-
l’offerta
curricolare della scuola è limitata ad una
sola lingua straniera senza possibilità di
scelta per gli alunni;
-
sono stati attivati in
precedenza corsi facoltativi di seconda
lingua.
2. Adempimenti delle scuole
2.1. Modalità da seguire per
la richiesta di finanziamento
Le scuole scelgono tra le
principali lingue comunitarie (inglese, francese,
tedesco e spagnolo) quella/e da attivare ed
inoltrano la richiesta al Provveditore agli Studi
per il finanziamento di uno o più corsi, tenendo
conto dei seguenti parametri:
a) ogni corso
sarà rivolto a un gruppo di alunni con omogeneo
livello di competenza rispetto alla seconda
lingua comunitaria da studiare;
b) il gruppo sarà costituito da alunni
provenienti da classi anche diverse, nelle quali
la lingua straniera curricolare sia altra
rispetto alla lingua comunitaria aggiuntiva da
apprendere;
c) il gruppo sarà formato, di norma, da 15
alunni.
I Capi d'Istituto avanzano
richiesta di finanziamento entro il 30 settembre
1998.
La richiesta sarà
corredata da: - una proposta, elaborata secondo lo
schema di cui all'allegato B, da approvarsi con
delibera del Consiglio d'Istituto e del Collegio
dei Docenti; - un'informazione sull'insegnamento
curricolare, sperimentale e/o facoltativo, delle
lingue straniere eventualmente presente nella
scuola nonché sulle dotazioni multimediali e sui
materiali didattici disponibili per l'insegnamento
della seconda lingua comunitaria, elaborato
secondo la scheda analitica di cui all'allegato C.
2.2. Risorse
Per l'attivazione
dell'insegnamento della seconda lingua la scuola
dovrà predisporre le condizioni strutturali di
funzionamento dei corsi. Si forniscono di seguito
indicazioni essenziali e criteri-guida per la
pianificazione e la messa in opera di mezzi e
strumenti necessari.
a) Risorse finanziarie
Le richieste di
finanziamento debbono essere corredate da un piano
di spesa ch 1000 e specifichi:
* la quantificazione dei costi per le ore di
insegnamento della seconda lingua comunitaria che,
rispetto alle 240 ore complessive, si intendono
realizzare nell'anno scolastico 1998-99;
* gli eventuali oneri riflessi;
* le spese per materiali didattici, compreso il
software relativo alla lingua da introdurre (fino
a un massimo di L. 600.000);
* le eventuali spese connesse con la
certificazione delle competenze raggiunte dagli
alunni, nel caso si preveda di fare ricorso ad
Enti certificatori convenzionati.
b) Risorse professionali
L'insegnamento
della lingua straniera può essere assegnato a
ciascun docente fino al massimo di ore previste
dal contratto per prestazioni aggiuntive oltre gli
obblighi di servizio; resta escluso comunque che
le ore prestate, stante la loro natura non
curricolare, possano essere attribuite come
completamento dell’orario di cattedra .
Le scuole privilegeranno il reclutamento di
docenti o esperti in possesso di titoli rilasciati
da Università straniere o Istituti stranieri
autorizzati (operanti anche in Italia) quali una
laurea o un titolo post-laurea e/o una
specializzazione per l’insegnamento della lingua
comunitaria come lingua straniera e/o un attestato
comprovante il livello di conoscenza della lingua
comunitaria da insegnare, scegliendoli nell’ordine
tra:
-
docenti in
servizio a tempo indeterminato titolari dell’insegnamento
specifico;
-
docenti con abilitazione
specifica;
-
esperti esterni
al sistema in possesso di una laurea e/o una
specializzazione per l’insegnamento della
lingua comunitaria come lingua straniera
conseguita all’estero o di un diploma di
specializzazione, rilasciato da Università o
Istituti stranieri autorizzati;
-
laureati in lingue straniere
con corso di studi quadriennale nella lingua
da insegnare.
In via subordinata, in mancanza
di docenti o esperti in possesso dei sopra
indicati titoli rilasciati da Università
straniere o Istituti stranieri autorizzati, il
personale da utilizzare verrà scelto tra le
stesse categorie.
Fermo restando il
possesso dei requisiti sopra indicati, i Consigli
di Istituto potranno eventualmente definire
ulteriori criteri per l'individuazione del
personale di cui trattasi.
Per gli esperti esterni si stipulano contratti
d'opera, per i docenti in servizio si procede con
l'affidamento di incarichi per prestazioni
aggiuntive.
L’Amministrazione assicurerà interventi di
formazione specifica per i docenti di lingua
straniera in servizio che si rendano disponibili
all'insegnamento non curricolare della lingua
comunitaria e per quelli assunti con contratti
d'opera.
c) Risorse tecnologiche e
didattiche
A livello di
singola scuola, al fine di favorire strategie
individuali di apprendimento, le attrezzature
multimediali serviranno anche alla costituzione di
un Centro di Autoapprendimento con risorse quali,
ad es., computer multimediali con accesso a
Internet, postazioni audio-video, postazioni con
televisore e antenna parabolica, mediateca, corsi
di lingua, materiali autentici.
Sarà particolarmente utile il ricorso a servizi
telematici di supporto
all'insegnamento/apprendimento delle lingue
tramite la consultazione di banche dati e di
archivi di materiali didattici selezionati,
nonché la partecipazione a piattaforme
telematiche (newsgroups, mailing lists, forum...)
per condividere le esperienze più significative e
per progettare a distanza, sia a livello nazionale
sia a livello europeo.
Inoltre le scuole potranno avvalersi del supporto
dei Centri Risorse Territoriali.
2.3. Certificazione degli
esiti e crediti formativi
Gli alunni che
avranno frequentato i corsi facoltativi di seconda
lingua possono richiedere, al termine del percorso
di 240 ore, di sostenere un esame finale che
attesti il livello di preparazione raggiunto,
secondo le modalità previste dalla C.M. 335 del
28 maggio 1997.
La scuola può altresì rivolgersi ad uno 1000
degli organismi certificatori convenzionati, che
saranno indicati con successiva comunicazione, al
fine di consentire agli alunni esami finali e/o in
itinere per il conseguimento di un certificato
internazionale di competenze nella lingua
studiata, spendibile per il proseguimento della
carriera scolastica e, successivamente, nel mondo
del lavoro.
Infine, la scuola potrà anche attivare forme di
auto-certificazione in itinere e finale delle
competenze acquisite dagli alunni nella seconda
lingua secondo un proprio progetto di
ricerca-azione.
Le competenze
acquisite e certificate potranno rappresentare
parte di un Portfolio delle competenze
linguistiche di ogni alunno.
3. Centri di supporto
3.1. Centro di
Autoapprendimento a livello di singola scuola
Tra le scuole medie
che attivano l'insegnamento di una seconda lingua
comunitaria, i Provveditori agli Studi
segnaleranno alla Direzione Generale
dell'Istruzione secondaria di Primo Grado quelle
già inserite nel Piano di Sviluppo delle
Tecnologie Didattiche ai sensi delle CC.MM. n.
282/97 e n. 196/98 per il progetto 1b. Ad esse
verrà assegnato un finanziamento aggiuntivo di L.
2.000.000, principalmente finalizzato all’acquisto
di software nonché ad attività di formazione in
vista della costituzione di un Centro di
autoapprendimento.
3.2. Centro Risorse Territoriale
I Provveditori agli
Studi potranno assegnare ad una scuola del
territorio adeguatamente attrezzata (aule
multimediali, software didattico, archivi di
documentazione, servizi telematici, collegamenti
INTERNET, ecc.) e d’intesa con i competenti
organi scolastici il compito di organizzare un Centro Risorse
Territoriale con le seguenti caratteristiche:
1) luogo fisico
di incontro e di socializzazione delle
esperienze dei docenti di varie discipline;
2) ambiente con strutture per l’innovazione e
la documentazione:
-
non
autosufficienti, ma collegatei ad altre
istituzioni, agenzie formative, luoghi della
ricerca;
-
con forte valenza
organizzativa;
-
capaci di far circolare
linguaggi accessibili e di essere in
relazione con gli altri in una logica di
rete.
Nella
individuazione del Centro Risorse Territoriale si
raccomanda di tener conto dell'esistenza di scuole
già attrezzate che hanno realizzato i progetti Rete,
Multilab, Deure, Telecomunicando, ovvero di
scuole che sono già state incaricate di analoghe
funzioni, i cui elenchi si possono trovare nel
sito web della Direzione Generale dell’Istruzione
Secondaria di 1° grado http://www.bdp.it/~dgsm0001.
Ai Centri Risorse Territoriali viene assegnato un
finanziamento specifico di L.4.000.000.
4. Assistenza, monitoraggio e
valutazione
Le attività circa il
monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la
valutazione degli interventi verranno svolte a
livello nazionale da un apposito gruppo di
coordinamento operante presso la Direzione
Generale dell'Istruzione Secondaria di I° grado.
Saranno successivamente fornite indicazioni al
riguardo.
I materiali e gli strumenti via via elaborati
saranno inviati alle scuole e/o messi in rete su
apposito sito.
Gli Ispettori Tecnici di lingue
straniere assicureranno l'assistenza alle scuole
nell'elaborazione dei progetti e nella messa a
punto di modalità di certificazione dei crediti
formativi e cureranno il monitoraggio e la
valutazione degli interventi a livello regionale.
Ogni Ufficio Scolastico
individuerà un referente provinciale per il piano
d'introduzione della seconda lingua che curerà,
nella fase di avvio, la diffusione delle
informazioni alle scuole interessate e faciliterà
la comunicazione tra le scuole e i Centri Risorse
via via attivati sul territorio.
E' facoltà dei
Provveditori valutare l'opportunità di costituire
un gruppo
di lavoro provinciale con compiti di sostegno
alle scuole, d'intesa con gli Ispettori Tecnici di
lingua straniera che ne c 1000 ureranno, laddove
possibile, il coordinamento.
5. Formazione in servizio
I Provveditori agli
Studi, sulla base di un piano di finanziamento in
corso di definizione da parte di questo Ministero,
predisporranno interventi di formazione per i
docenti utilizzati per l'attivazione della seconda
lingua straniera comunitaria.
Con successiva comunicazione saranno fornite le
linee progettuali e operative dei percorsi di
aggiornamento.
IL MINISTRO
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