ALLEGATI
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Lettera
Circolare |
3 agosto 2000, n. 194 |
MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Generale per
l'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale -
Divisione VI
Coordinamento Nazionale per l'Autonomia
Prot. n.1405
Finanziamento per la piena
realizzazione dell'autonomia
scolastica e per le relative
iniziative di formazione e
aggiornamento, in applicazione della
L. n.440/1997. Esercizio finanziario
2000. Punto uno. Interventi
prioritari, lett. a) della direttiva
attuativa n.175 del 28 giugno 2000.
Premessa
Con la Direttiva n.
175 del 28 giugno 2000 sono stati
definiti, ai sensi dell'art. 2 della Legge
18 dicembre 1997, n.440, gli
interventi prioritari, i criteri
generali per la ripartizione delle somme
relative all'anno finanziario 2000,
nonché le indicazioni circa il
monitoraggio, il supporto e la
valutazione degli interventi previsti
dalla legge medesima.
In attuazione della suddetta Direttiva
con nota protocollo n.311 del 31 luglio
2000 è stato comunicato il piano di
riparto delle risorse finanziarie
relative al "Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e degli
interventi perequativi", di cui
alla citata Legge, in relazione al quale
sono in corso di perfezionamento i
relativi provvedimenti di variazione di
bilancio.
La suddetta Direttiva ha concretamente
individuato al punto 1 le seguenti
priorità:
-
iniziative volte
-
alla piena
realizzazione dell'autonomia
didattica, organizzativa, di
ricerca sperimentazione e
sviluppo promosse dalle
istituzioni scolastiche, anche
associate in rete, nell'ambito
dei rispettivi piani
dell'offerta formativa definiti
ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
8 marzo 1999, n.275;
-
all'arricchimento
e all'ampliamento dell'offerta
formativa, coerentemente
comprese nei piani dell'offerta
formativa;
-
al
potenziamento delle azioni di
orientamento in vista sia del
proseguimento degli studi sia
all'inserimento nel mondo del
lavoro;
-
all'innalzamento
del livello di scolarità e del
tasso di successo scolastico;
-
allo sviluppo
dell'insegnamento delle lingue
comunitarie, con particolare
riferimento alla seconda lingua
nella scuola media;
-
alla
formazione e all'aggiornamento,
riferite a tutte le componenti
della scuola, dirette al
potenziamento del predetto
processo di diffusione della
cultura dell'autonomia, nonché
allo sviluppo dell'introduzione
delle nuove tecnologie
didattiche;
-
interventi
perequativi finalizzati anche ad
integrare gli organici provinciali
del personale;
-
nuovo sistema di
istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) in applicazione
dell'art.69
della legge 17.05.1999, n.144;
-
istruzione ed
educazione permanente degli adulti;
-
interventi per la
valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema
scolastico.
La presente lettera
circolare fornisce indicazioni e
precisazioni relative ai finanziamenti
di cui al punto 1 lett. a) della
suindicata Direttiva, mentre con
specifiche successive comunicazioni
verranno fornite quelle relative alle
materie di cui alla lettera b), c), d)
e).
1. Piena realizzazione dell'autonomia
scolastica.
In relazione
all'entrata a regime dell'autonomia
scolastica dal 1° settembre 2000 e del
connesso obbligo di definire
preventivamente un piano dell'offerta
formativa (ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
8 marzo 1999 n.275), tutte le
istituzioni scolastiche saranno
destinatarie di un finanziamento
specificamente finalizzato alla piena
realizzazione dell'autonomia scolastica,
ivi compreso quello da destinare agli
alunni in situazione di handicap.
Per quanto concerne quest'ultima
iniziativa si preannuncia che verranno
rese disponibili con separato
provvedimento ulteriori risorse previste
dalla legge 22 Marzo 2000 n.69.
Le predette iniziative andranno adottate
anche in coerenza con le esigenze di
sviluppo delle comunità locali, ivi
comprese quelle riferibili alle lingue e
tradizioni delle minoranze linguistiche
di cui al comma 2 dell' articolo 4 della
legge 15 dicembre 1999 n. 482 (norme in
materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche).
A tal riguardo si evidenzia che il piano
dell'offerta formativa costituisce lo
strumento nel quale si sostanzia il
complessivo processo educativo promosso
dalle scuole, alle quali spetta anche,
in fase di prima applicazione dell'art.
8 del D.P.R. 275/99, la concreta
gestione della quota di curricolo
obbligatorio riservata alle istituzioni
scolastiche, come indicato dal relativo
Regolamento attuativo in corso di
registrazione.
L'entità del
finanziamento per ciascuna scuola
dipenderà da parametri oggettivi, in
modo da consentire alle stesse di
quantificare le risorse disponibili per
le attività da progettare e realizzare.
Esse potranno pertanto accedere ad un
finanziamento in linea di massima
corrispondente a:
-
una quota uguale
per tutte le scuole di £ 1.500.000
circa;
-
una quota
calcolata moltiplicando £ 2500 per
il numero degli alunni;
-
una quota
calcolata (sui posti in organico)
moltiplicando £ 25.000 per il
numero dei docenti (Tale riferimento
va inteso solo come un parametro di
calcolo; le risorse potranno essere
utilizzate infatti anche per il
personale A.T.A, così come previsto
dal successivo punto 5, lettera A)
della presente lettera circolare).
I finanziamenti per
gli istituti comprensivi/verticalizzati
e per gli istituti superiori con sezioni
di scuola di ordine diverso sono
ricompresi rispettivamente sui capitoli
del centro di responsabilità della
Direzione Generale Istruzione Elementare
e della Direzione Generale Istruzione
Tecnica.
I Provveditori agli Studi comunicheranno
sollecitamente il concreto ammontare dei
finanziamenti che competono a ciascuna
scuola sulla base degli elementi
suindicati, considerando tutte le
tipologie di istituzioni scolastiche,
comprese quelle educative, le sezioni
presso carceri ed ospedali. Si fa rinvio
alle disposizioni che verranno emanate
con successivo provvedimento
relativamente ai finanziamenti previsti
dal punto 1 lettera d della citata
Direttiva per quanto concerne
l'educazione permanente ed il
funzionamento dei relativi Centri
territoriali.
Il suddetto finanziamento potrà essere
integrato con le somme destinate alle
scuole per la realizzazione dei progetti
di sperimentazione dell'autonomia e del
piano dell'offerta formativa presentati
nei precedenti anni scolastici ed
eventualmente non utilizzate dalle
stesse negli esercizi finanziari 1998 e
1999.
La quota del 10% dell'intero ammontare
della disponibilità finanziaria
complessiva, integrabile con le economie
derivanti da un impiego parziale delle
risorse utilizzabili, è riservata ai
Provveditorati agli Studi per garantire
azioni perequative e di supporto (ad
esempio scuole presso carceri, ospedali,
forme di scuola itinerante, come quella
denominata "maestri di vita"),
per promuovere in rete attività di
consulenza, formazione e documentazione
(ad esempio costituzione di centri
servizi e di documentazione) e per
compensare scostamenti rilevanti tra le
somme calcolate sulla base dei parametri
di riferimento sopra indicati e quelle
da erogare in base alle situazioni ed
alle esigenze effettivamente esistenti.
Sarà realizzato un monitoraggio delle
modalità di utilizzazione di tali
finanziamenti, attraverso un diretto
rapporto con le istituzioni scolastiche,
così come previsto dalla stessa
Direttiva: in tal modo il patto di
fiducia con le scuole, già instaurato
nei due precedenti anni di
sperimentazione dell'autonomia, viene
ulteriormente rafforzato e confermato.
Pertanto non sarà necessario
presentare, per valutazioni di merito, i
piani dell'offerta formativa ai
Provveditorati agli Studi.
2. Finanziamento della formazione
Le iniziative di
formazione riguarderanno tutto il
personale scolastico e dovranno
sviluppare prioritariamente le
competenze connesse alla elaborazione e
attuazione dei piani dell'offerta
formativa, nonché rispondere agli
specifici bisogni del personale connessi
alla nuova organizzazione della
didattica.
Le predette iniziative dovranno essere
attuate conformemente ai criteri
generali previsti dalla specifica
direttiva - in corso di definizione -
sulla formazione.
I finanziamenti di cui al presente punto
2, previsti per l'esercizio finanziario
2000 dalla legge
n.440/97, saranno assegnati
sulla base dei seguenti parametri
oggettivi:
-
una quota uguale
per tutte le scuole di £ 750.000
circa;
-
una quota
calcolata (sui posti in organico)
moltiplicando £ 12.000 per il
numero dei docenti (Tale riferimento
va inteso solo come un parametro di
calcolo; le risorse potranno essere
utilizzate infatti anche per il
personale A.T.A., così come
previsto dal successivo punto 5,
lettera A della presente lettera
circolare).
Si segnala l'esigenza
che, nell'ambito di tali iniziative di
formazione, siano incluse quelle
indirizzate al personale in servizio
nelle classi dell'istruzione media e
superiore direttamente impegnate
nell'elevamento dell'obbligo scolastico,
per il quale, peraltro, è previsto un
apposito finanziamento che verrà
erogato con specifico provvedimento. Al
tempo stesso, le istituzioni scolastiche
cureranno che una parte dei
finanziamenti sia destinata alla
formazione e all'aggiornamento del
personale A.T.A, impegnato nei nuovi
compiti per essi previsti dalla piena
attuazione dell'autonomia.
A tal proposito si suggerisce di
realizzare iniziative di formazione
anche mediante la costituzione di reti
di scuole, al fine di ottimizzare
l'utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili.
La quota del 10% dell'intero ammontare
della disponibilità complessiva
destinata all'attività di formazione è
assegnata ai Provveditori agli Studi con
obiettivi analoghi a quelli già
segnalati per la percentuale loro
affidata in relazione ai progetti di
piani dell'offerta formativa delle
scuole. Tale quota potrà essere
integrata con le economie derivanti da
un utilizzo parziale delle risorse non
utilizzate.
Si sottolinea che le disponibilità
finanziarie assegnate per i progetti dei
piani dell'offerta formativa e per la
connessa attività di formazione sono
iscritte nel medesimo capitolo di
spesa del bilancio della P.I., in
quanto la formazione è direttamente
funzionale alla progettazione del piano
dell'offerta formativa. Le scuole,
pertanto, gestiranno, in maniera
unitaria e secondo le proprie
esigenze, i due finanziamenti, operando
tutte le compensazioni ritenute più
opportune.
3. Il finanziamento
per le iniziative di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n.567
Il finanziamento
per le attività di cui al D.P.R. del 10
ottobre 1996, n. 567 - integrato
e modificato dal D.P.R. 9 aprile 1999,
n. 156 - ammonta complessivamente per
quest'anno a 39 miliardi. Esso può
essere utilizzato per qualunque spesa
necessaria alla realizzazione di attività
integrative e di iniziative
complementari degli studenti, inclusi
l'acquisto dei materiali e la
retribuzione del personale della scuola
secondo le vigenti disposizioni
contrattuali. Con le risorse finanziarie
destinate alle attività previste dal D.P.R.
n. 567/96, e successive
modifiche, ivi compresi gli interventi
per la valorizzazione della creatività
studentesca (ad esempio quelli previsti
dal Programma "La scuola
mecenate", per le istituzioni
scolastiche che deliberino di aderirvi
), sono altresì coperti gli oneri
derivanti dalla completa realizzazione
di iniziative attuate all'esterno degli
istituti, come deliberate dai competenti
organi.
Sui fondi di cui sopra è accantonata
una quota non inferiore al 7%,
utilizzabile dalle consulte provinciali
degli studenti per esigenze connesse
alla propria organizzazione, al proprio
funzionamento, nonché all'attuazione
delle iniziative deliberate.
Il piano di riparto al netto della
predetta quota del 7% è stato
predisposto utilizzando - per i due
terzi - il criterio della proporzionalità
rispetto al numero degli alunni di ogni
scuola secondaria superiore e - per un
terzo - utilizzando un criterio
correttivo. Quest'ultimo si fonda su un
"indice di disagio" definito
attraverso indicatori sintetici riferiti
a dispersione scolastica, dispersione
territoriale, tenore di vita e di
cultura.
I finanziamenti per gli istituti
superiori con sezioni di scuola di
ordine diverso sono inclusi nei capitoli
del centro di responsabilità della
Direzione Generale Istruzione Tecnica.
Ulteriori indicazioni in materia
verranno fornite dall'Ufficio di
Coordinamento per le politiche
giovanili.
4. I progetti speciali
Sono confermate le
iniziative che l'Amministrazione
centrale elabora e offre attraverso i
Progetti speciali indicati al punto 2
della Direttiva n. 175/2000. E' il caso
dei progetti Lingue
2000, mirato alla formazione
delle lingue comunitarie; Biblioteche,
per il potenziamento delle biblioteche
scolastiche; Musica,
per la valorizzazione della cultura
musicale; Perseus,
per lo sviluppo dell'educazione motoria,
fisica e sportiva, nonché di ulteriori
progetti speciali nazionali, che vengono
supportati con finanziamenti specifici e
finalizzati. Tali progetti vanno
ovviamente assunti come parte integrante
del piano dell'offerta formativa, nel
quale dovranno essere eventualmente
compresi i progetti nazionali avviati
nei decorsi anni scolastici (quali ad
esempio Copernico,
Qualità,
Scienze ecc.).
Successive indicazioni chiariranno le
modalità di erogazione di specifici
finanziamenti previsti per le scuole che
vorranno aderirvi.
5. Il bilancio delle istituzioni
scolastiche
L'elaborazione e
l'attuazione di un piano dell'offerta
formativa, unitario e nello stesso tempo
articolato, si avvarranno a regime delle
flessibilità previste dalla nuova
organizzazione del bilancio delle
istituzioni scolastiche, che dovrà
consentire lo svolgimento dell'attività
delle scuole sulla base di una
programmazione integrata sul piano
didattico e su quello finanziario.
Si sottolinea quindi l'esigenza che,
nella impostazione del piano
dell'offerta formativa, la
programmazione didattico-finanziaria
delle scuole tenga conto in maniera
coordinata di tutti i finanziamenti che,
anche a titolo diverso, pervengano alle
scuole stesse e che siano integrabili in
una organizzazione unitaria della
didattica (ad esempio finanziamenti per
l'educazione alla salute, per le attività
aggiuntive retribuite sul fondo di
istituto).
Nella fase attuale le scuole potranno
contabilizzare i finanziamenti per
l'anno 2000 provenienti dalla legge
n.440/97 nel capitolo 13 delle
entrate e nel capitolo 15 delle uscite,
in modo da permettere una gestione
flessibile delle risorse disponibili.
Le istituzioni scolastiche coinvolte
nella sperimentazione dell'autonomia
finanziaria, ai sensi del D.M.
n.128/2000, imputeranno i finanziamenti
provenienti dalla Legge
n.440/97 al capitolo 5
dell'entrata del proprio bilancio di
previsione.
Sul capitolo 15 potranno essere
effettuate tutte le spese connesse alla
realizzazione del piano dell' offerta
formativa, ivi comprese quelle per le
relative attività di formazione, quelle
per i progetti speciali cui la scuola
eventualmente vorrà aderire e -
nell'area dell'istruzione superiore -
quelle per i progetti previsti dal D.P.R.
10 ottobre 1996, n.567.
Per le scuole operanti nella Regione
Sicilia, i finanziamenti relativi alla
realizzazione dei piani dell'offerta
formativa trovano iscrizione al Titolo I
- Categoria III - Capitolo 11/1 della
parte entrate, modificando la
denominazione in "Finanziamenti del
Ministero Pubblica Istruzione per la
realizzazione di progetti e iniziative
relativi all'autonomia scolastica"
per tutti gli ordini e gradi di scuola e
aggiungendo, per l'area dell'istruzione
secondaria superiore, la dizione "e
finanziamenti
relativi al D.P.R. 10 ottobre 1996, n.
567".
Ciascuna istituzione scolastica riferirà
pertanto ai capitoli 13 delle entrate e
15 delle uscite (per le istituzioni
scolastiche che sperimentano l'autonomia
finanziaria e per la Regione Sicilia
valgano le precisazioni appena
menzionate) tutte le operazioni
contabili afferenti alla realizzazione
delle attività previste dal piano
dell'offerta formativa, comprese fra le
seguenti voci:
-
Spese per il
personale (tutte le componenti,
compreso il personale A.T.A. ) e per
gli esperti esterni, per questi
ultimi si fa rinvio alle
disposizioni contenute nella
C.M.446/98;
-
Spese per
studenti;
-
Spese di
funzionamento e gestione, ivi
compreso l'acquisto di materiali;
-
Convenzioni con
enti esterni, associazioni, enti
locali, istituzioni universitarie
ecc.;
-
Spese di
progettazione, valutazione e
documentazione delle iniziative;
-
Spese per attività
di formazione attinenti alla
sperimentazione;
-
Spese per la
documentazione e la comunicazione.
Le istituzioni
scolastiche potranno utilizzare tutte le
economie confluite nell'avanzo di
amministrazione, afferenti alla
sperimentazione dei piani dell'offerta
formativa dell'anno scolastico
1999-2000. Al termine dell'esercizio,
eventuali economie confluiranno a loro
volta nell'avanzo di amministrazione per
essere riutilizzate nel successivo per
le stesse finalità.
6. Gli snodi territoriali di supporto
Nella fase di
passaggio a regime dell'autonomia resta
l'esigenza di mantenere in vita servizi
di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche impegnate nella
attuazione del processo innovativo, come
peraltro già indicato nell'articolo 75
del Decreto Legislativo 30 luglio 1999
n.300.
La stessa Direttiva Generale n. 161 del
12 giugno 2000 per l'azione
amministrativa e la gestione
dell'esercizio finanziario 2000 prevede
infatti la costituzione di snodi di
riferimento territoriale con il compito
di promuovere, supportare, assistere e
monitorare i processi di piena
realizzazione dell'autonomia. Essi
rappresentano, sia pure con ulteriori
compiti e articolazioni nuove, la
naturale evoluzione dei nuclei
territoriali di supporto, costituiti
nella precedente fase di sperimentazione
in ogni provincia.
Tali snodi territoriali possono,
pertanto, allo stato attuale essere
costituiti o dagli stessi Nuclei di
supporto all'autonomia o da altri
organismi di consulenza e supporto che
dovessero essere attivati a livello
territoriale.
I nuovi organismi dovranno, comunque,
essere configurati come strutture
tecniche flessibili, in grado di
connettere le esigenze delle scuole e le
risorse disponibili o promuovibili,
operando non da diretti gestori dei
processi innovativi, ma da ricognitori
delle diverse opportunità offerte in
sede locale e da facilitatori delle
possibili interconnessioni,
privilegiando lo strumento della rete.
A tal fine verranno assegnate specifiche
risorse per il funzionamento di tali
strutture e la formazione di quanti vi
opereranno.
7. Monitoraggio
L'attività di
monitoraggio, esplicitamente prevista
dalla Direttiva n. 175/2000, sarà
realizzata attraverso un diretto
rapporto con le istituzioni scolastiche
e consisterà in una rilevazione
sistematica e comparativa dei piani
dell'offerta formativa concretamente
attuati dalle scuole. Ciò al fine di
offrire supporti alle decisioni sia
dell'Amministrazione sia delle singole
istituzioni scolastiche.
Gli interventi di monitoraggio, di
supporto e valutazione delle attività
realizzate dalle istituzioni scolastiche
per la piena attuazione dell'autonomia
attraverso finanziamenti specifici
coinvolgeranno il CEDE per la
valutazione, la Biblioteca di
Documentazione Pedagogica per la
documentazione, gli IRRSAE per
l'assistenza alle scuole.
L'entità dei finanziamenti necessari
alle attività di monitoraggio verranno
indicati successivamente sulla base
delle risorse previste dalla citata
Direttiva attuativa della legge
440/97.
Tenuto conto del rilievo della presente
circolare, si invitano le SS.LL. a darne
la più ampia e tempestiva diffusione,
valutando, altresì l'opportunità di
promuovere apposite conferenze di
servizio per illustrarne i contenuti.
Si fa riserva di comunicare gli estremi
del provvedimento di variazione del
bilancio relativo alle iniziative di cui
alla presente Lettera Circolare ed
eventuali modifiche che il citato
provvedimento dovesse subire in corso di
perfezionamento.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino
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